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Contatti

Di seguito proviamo a fornire qualche indicazione pratica sul funzionamento di questi due strumenti:

 

CASH BACK

Il DM 24.11.2020 n. 156 stabilisce le disposizioni attuative del c.d. "cashback", vale a dire i rimborsi che saranno concessi ai privati per l'effettuazione di acquisti senza utilizzo del denaro contante.


Fase sperimentale di dicembre 2020

Viene prevista una fase sperimentale temporanea, a decorrere dall'8.12.2020 sino al 31.12.2020. Nel periodo sperimentale, accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 10 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In tali casi il rimborso è pari al 10% dell'importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150,00 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a 150,00 euro concorrono fino all'importo di 150,00 euro ciascuna. Per il periodo sperimentale è considerato un valore complessivo massimo di transazioni effettuate pari a 1.500,00 euro.
Il rimborso sarà erogato nel mese di febbraio 2021.


Rimborso cashback "ordinario"

Agli aderenti al programma "cashback", in via ordinaria, è attribuito un rimborso pari al 10% dell'importo di ciascuna transazione effettuata. La misura del rimborso è determinata su base semestrale, per i seguenti periodi:

- dall'1.1.2021 al 30.6.2021;

- dall'1.7.2021 al 31.12.2021;

- dall'1.1.2022 al 30.6.2022.

Accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In tali casi, si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150,00 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a 150,00 euro concorrono fino all'importo di 150 euro ciascuna. Il rimborso è determinato su un valore complessivo di transazioni che, in ogni caso, non deve essere superiore a 1.500,00 per ciascuno dei semestri sopra individuati. I rimborsi sono erogati entro il sessantesimo giorno dal termine di ciascun semestre.

Rimborso speciale ("supercashback")

Fermo restando il rimborso c.d. "cashback", è attribuito un rimborso speciale pari a 1.500,00 euro in favore dei primi 100.000 aderenti che, in ciascuno dei periodi semestrali sopra menzionati, abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. A parità di transazioni effettuate si prevede che sarà collocato prioritariamente in graduatoria l'aderente alla disciplina la cui ultima transazione reca una marca temporale anteriore rispetto a quella degli aderenti che abbiano effettuato il medesimo numero di transazione. Al termine di ciascun semestre, il conteggio del numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronico parte da zero per ognuno degli aderenti. I rimborsi speciali (c.d. "supercashback") sono, anch'essi, erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun semestre.

Modalità di adesione

Possono aderire al programma "cashback" (e "supercashback"), esclusivamente su base volontaria, le persone maggiorenni residenti nel territorio dello Stato. Gli interessati sono tenuti a registrarsi mediante la "App IO" comunicando il proprio codice fiscale nonché gli estremi identificativi degli strumenti elettronici di cui intendono avvalersi per effettuare i pagamenti (purché i medesimi siano utilizzati solamente per acquisti estranei all'attività d'impresa, arte o professione).

Nessun adempimento è previsto a carico degli esercenti in fase di emissione dello scontrino o della fattura.

Acquisti validi

Sono validi tutti gli acquisti in negozi, bar e ristoranti, supermercati e grande distribuzione o per artigiani e professionisti ad eccezione:

  • degli acquisti effettuati online (c.d. "e-commerce");
  • degli acquisti necessari allo svolgimento di attività imprenditoriali, professionali o artigianali;
  • delle operazioni eseguite presso gli sportelli ATM (es. ricariche telefoniche);
  • dei bonifici SDD per gli addebiti diretti su conto corrente;
  • delle operazioni relative a pagamenti ricorrenti, con addebito su carta o su conto corrente.

Modalità di erogazione dei rimborsi

La gestione del programma avviene mediante il "Sistema Cashback", predisposto e gestito dalla società PagoPA S.p.a. che, con un'apposita piattaforma tecnologica, raccoglie i dati rilevanti degli aderenti e degli esercenti, trasmettendo le informazioni alla "AppIO" e ai sistemi messi a disposizione dai c.d. "issuer convenzionati" e, in funzione dell'erogazione del rimborso, alla Consap-Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.

 

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

La c.d. "lotteria degli scontrini" (o "lotteria dei corrispettivi") consentirà ai privati consumatori di partecipare all'estrazione a sorte di premi in denaro mediante l'effettuazione di acquisti di beni e servizi presso commercianti al minuto (art. 1 co. 540 e ss. della L. 232/2016). Il nuovo istituto troverà applicazione a partire dall'1.1.2021.

Condizioni di partecipazione

Possono partecipare alla lotteria le persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni e servizi al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione. Ai fini della partecipazione alle estrazioni è necessario che:

  • l'acquisto sia effettuato presso esercenti che trasmettono i dati dei corrispettivi in via telematica ex art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015;
  • l'acquirente, all'atto dell'acquisto, comunichi all'esercente il proprio "codice lotteria";
  • l'esercente trasmetta i dati dell'operazione all'Agenzia delle Entrate.

Codice lotteria

Il codice lotteria costituisce uno pseudonimo del codice fiscale del cliente e ne consente l'identificazione ai soli fini dell'assegnazione dei premi. Esso potrà essere ottenuto sul portale lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it). Una volta generato, dovrà essere stampato o salvato su dispositivo mobile per mostrarlo all'esercente.

Operazioni escluse dalla lotteria

Non consentono di partecipare alla lotteria gli acquisti effettuati nell'ambito dell'esercizio d'impresa e gli acquisti effettuati online (o, in ogni caso, presso soggetti che non sono tenuti alla trasmissione dei dati dei corrispettivi). Inoltre, in fase di prima applicazione dell'istituto, anche i seguenti acquisti non consentiranno la partecipazione:

  • acquisti documentati mediante fattura elettronica;
  • acquisti i cui dati devono essere trasmessi al Sistema Tessera sanitaria (spese mediche e farmaceutiche);
  • acquisti per i quali l'acquirente comunica il proprio codice fiscale al fine di fruire di detrazioni o deduzioni fiscali.

Generazione dei biglietti virtuali

Ogni acquisto valido per la lotteria di importo uguale o superiore a 1 euro genererà un numero di biglietti virtuali. Nello specifico, verrà generato un biglietto per ogni euro di corrispettivo (con arrotondamento per eccesso se la cifra decimale supera i 49 centesimi), fino a un massimo di 1.000 biglietti.

Estrazioni ordinarie e "zero contanti"

Sono previste due tipologie di estrazioni: "ordinarie" e "zero contanti". Chi effettuerà gli acquisti pagando in contanti parteciperà soltanto alle estrazioni "ordinarie"; chi utilizzerà mezzi di pagamento elettronici (es. bancomat, carta di credito) parteciperà anche a quelle "zero contanti", che prevedono premi più elevati.

A queste ultime potranno partecipare anche gli esercenti, in quanto il biglietto vincente per il consumatore determinerà la vincita anche per l'esercente che ha emesso lo scontrino associato al biglietto. Le regole delle estrazioni "zero contanti" saranno definite con successivo provvedimento.

La lotteria prevede estrazioni mensili, annuali e settimanali. Con lo stesso scontrino, dunque, ogni acquirente può partecipare a più estrazioni. Il calendario delle estrazioni aggiornato è disponibile sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it. I premi in palio sono elencati nella tabella seguente.

Tipologia di estrazione

 Periodicità 

Premi

Estrazioni ordinarie

Annuale

1 premio da 1 milione di euro

Mensile

3 premi da 30.000 euro

Settimanale

7 premi da 5.000 euro

Estrazioni "zero contanti"

Annuale

2 premi (uno da 5 milioni di euro per i consumatori e un altro da 1 milione di euro per gli esercenti)

Mensile

20 premi (10 da 100.000 euro ciascuno per i consumatori e altri 10 da 20.000 euro per gli esercenti);

Settimanale

30 premi (15 da 25.000 euro ciascuno per i consumatori e altri 15 da 5.000 euro per gli esercenti).

I premi non concorrono a formare il reddito del percipiente e non sono assoggettati ad alcun ulteriore prelievo erariale.

Comunicazione delle vincite

I vincitori ricevono comunicazione formale della vincita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via PEC, ove abbiano indicato l'indirizzo nell'area riservata del "portale lotteria". In ogni caso, i documenti estratti sono pubblicati di volta in volta sul portale. Inoltre, previa comunicazione delle necessarie informazioni sul portale, sarà possibile ricevere comunicazione istantanea via SMS, e-mail o instant messaging. I premi dovranno essere reclamati entro 90 giorni dalla comunicazione. Non sarà necessario, a tal fine, conservare i documenti commerciali.

Obblighi degli esercenti - Adeguamento dei registratori telematici e della procedura web

I soggetti che cedono beni o prestano servizi per i quali l'acquirente manifesta l'intenzione di partecipare alla lotteria sono tenuti a trasmettere i dati dell'operazione secondo le modalità previste dal provv. Agenzia delle Entrate 739122/2019. Tutti i modelli dei registratori telematici e la procedura web dell'Agenzia delle Entrate devono essere aggiornati entro il 31.12.2020 per consentire agli esercenti di acquisire, anche mediante lettori ottici, il codice lotteria. Tali strumenti dovranno essere abilitati a creare un file XML contenente i soli dati dei documenti commerciali relativi alle operazioni valide per partecipare alla lotteria. Si consiglia pertanto a tutti gli esercenti di rivolgersi al proprio fornitore del registratore di cassa telematico per far effettuare l’adeguamento alle nuove funzionalità entro il 31/12/2020

Segnalazione delle violazioni

L'acquirente ha la facoltà di segnalare, sul "portale lotteria", se l'esercente, all'atto dell'acquisto, ha rifiutato di acquisire il codice lotteria. Tali segnalazioni saranno utilizzate dalla stessa Agenzia e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio di evasione (art. 1 co. 540 della L. 232/2016, modificato dall'art. 20 del DL 124/2019).

 

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

Studio Valsecchi & Associati

Dott.ssa Roberta Valsecchi

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