Menu
Contatti

Cari Clienti,

prima di passare ai contenuti che voglio farVi conoscere con questa Circolare, mi scuso se in questi ultimi giorni ho ritardato in qualche richiesta di Consulenza. Sto solo cercando di selezionare le priorità, in base al livello di urgenza della singola situazione.

PROFILI GIUSLAVORISTICI ED AMMORTIZZATORI SOCIALI PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA

DA SARS-COV-2

Dpcm 08/03/2020 e 09/03/2020

 

STRALCIO DELLE MISURE VALIDE SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE

 

  1. divieti di spostamenti in entrata e in uscita dal Territorio Nazionale e anche al suo interno, salvo comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute o per raggiungere il domicilio, abitazione o residenza;

  2. in caso di temperatura corporea maggiore di 37,5°C è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio;

  3. divieto assoluto di mobilità per i soggetti in quarantena ovvero positivi al virus;

  4. invito ai datori di lavoro a promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di ferie;

  5. sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

  6. sospensione di ogni attività presso pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati;

  7. attività di ristorazione e bar consentite, con restrizioni, dalle 6.00 alle 18.00;

  8. sono consentite le attività commerciali con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone;

  9. sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19;

  10. chiusura festiva e prefestiva di medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati;

  11. sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, etc.;

FAQ

Come può classificarsi il divieto introdotto dal DPCM?

Il d.p.c.m. non introduce un divieto assoluto di mobilità, essendo previste alcune rilevanti – e funzionali – eccezioni.

Con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, emessa nella stessa giornata dell’8 marzo, è stato chiarito che: «Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto. E’ esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate»

Ad ogni modo, il DPCM prevede che «il mancato rispetto degli obblighi» di cui al testo potrà essere sanzionato a norma dell’art. 650 c.p. (che punisce l’«Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità»): la disposizione, invero, dovrebbe trovare applicazione esclusivamente in relazione alle situazioni espressamente qualificate come obblighi del DPCM.

Il MISE, citando il Ministero degli Esteri, ha specificato che anche i transfrontalieri –salvo che non siano sottoposti a limitazioni –potranno entrare e uscire dai territori Italiani per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa.

 

Quando le esigenze lavorative consentono di derogare ai vincoli posti alla mobilità personale previsti dal DPCM?

E’ possibile spostarsi sull’intero territorio nazionale sussistendo compravate esigenze lavorative ovvero situazioni di necessità o ragioni di salute, che possono essere anche autocertificati dal singolo interessato, salvo possibilità per la pubblica autorità di verificare la veridicità della dichiarazione (Circolare Ministero dell’Interno 8 marzo 2020).

Quanto ai comprovati motivi di natura lavorativa, deve ritenersi – considerato il complesso delle disposizioni

– che questi attengano all’impossibilità di svolgere le prestazioni da remoto. Questa interpretazione non  pare, peraltro, possa ritenersi superata dall’ordinanza, emessa nella sera di domenica, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che interpreta l’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020, specificando che: l’ ”articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute”: a ben vedere, infatti, anche nella “precedente” versione le ragioni lavorative, che dovevano essere comprovate (nell’ordinanza sparisce un tale aggettivo), non vietavano gli spostamenti sul territorio nazionale, che tuttavia continuano a essere disincentivati. La posizione di garanzia del datore di lavoro non pare essere alleggerita.

Questa eccezione non trova applicazione per soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) ovvero per quelli in quarantena oppure i positivi al virus, i quali dovranno rimanere nel loro domicilio.

Cosa deve fare il datore di lavoro?

Nell’ordine, è consigliabile:

  1. Promuovere, la fruizione da parte dei dipendenti dei periodi di ferie in caso di prestazione non necessaria o impossibilitata (pubblici esercizi, turismo, palestre ecc.)

  2. Richiedere solo quando possibile ed effettivamente produttivo, la prestazione di lavoro con modalità di lavoro agile;

  3. Promuovere l’utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dei meeting e dotare i luoghi di lavoro dei presidi raccomandati.

Ferma la possibilità del singolo lavoratore di autocertificare la ragione lavorativa che giustifica il suo spostamento sul territorio, si osserva come la sussistenza della stessa possa (non è obbligatorio!) formare oggetto di comunicazione del datore di lavoro (su carta intestata aziendale):

 

Oggetto: dichiarazione a norma del d.p.c.m.8 e 9 marzo2020

La Scrivente Società [*], con sede legale in[*], c.f. [*]

dichiara e attesta

che il Sig. [*] nato a [*] il [*], dipendente della predetta azienda, svolge mansioni che non possono essere né differite né offerte con modalità diverse rispetto alla presenza in Azienda e che, pertanto, deve considerarsi «comprovata» la necessità del lavoratore di recarsi presso[*], dove è sita l’unità produttiva di assegnazione.

 

Per ogni chiarimento e verifica, è possibile contattare il[*] al numero[*]- Timbro e firma

 

Il lavoratore ha un obbligo di specificare all’azienda un eventuale peggioramento della propria salute? Deve comunicare i suoi spostamenti?

Neppure il DPCM dell’8 marzo 2020 richiede al lavoratore di informare il datore di lavoro né dei suoi spostamenti né tanto meno di aver contratto il COVID-19 o comunque di aver avuto uno stretto contatto con persona affetta da Coronavirus.

Il DPCM, difatti, impone direttamente al singolo individuo l’obbligo di segnalare situazioni di rischio esclusivamente alla competente autorità sanitaria, che eventualmente prenderà contatto con il datore di lavoro per ottenere le informazioni del caso.

Del resto, l’iter pare in linea con le generali previsioni generali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008, che esclude che l’obbligo informativo di cui all’art. 20 co. 1 si estenda alla tipologia di malattia di cui il lavoratore è affetto: non a caso, il datore di lavoro non ha neppure accesso alla cartella sanitaria dei propri dipendenti, né ha visibilità della diagnosi contenuta nei certificati medici tramite l’INPS.

 

Il datore di lavoro può imporre ai propri dipendenti di procedere, prima dell’ingresso nei locali aziendali, a una visita medica volta alla misurazione della loro temperatura corporea?

Il profilo è dibattuto in quanto, con provvedimento dello scorso 2 marzo, il Garante Privacy ha invitato i datori di lavoro ad astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti, in quanto fatti non rientranti nella sfera lavorativa.

Tuttavia, è possibile mettere a disposizione dei lavoratori un medico che, con il loro consenso e senza registrare il dato, provi la temperatura in locali debitamente riservati.

 

LA CASSA INTEGRAZIONE

Vi invito a superare questa settimana senza chiedermi di attivare ammortizzatori sociali (cassa integrazione).

Ciò perché si preannuncia l’adozione di un atteso Decreto Legge che parrebbe in approvazione verso il 12 Marzo 2020, contenente una sorta di Ammortizzatore Sociale Unico, su tutto il territorio Nazionale, che abbia caratteristiche di retroattività, snellezza di attivazione, non computabilità nei limiti di durata.

Se possibile, in merito al ricorso alla Cassa Integrazione (intesa in senso ampio), sentiamoci durante la prossima settimana, perché se davvero, come auspicabile, venisse adottato un tale provvedimento, ogni complesso sforzo di attivazione precedentemente compiuto, sarebbe stato vano o comunque da rivedere sulla base della nuova, attesa, normativa.

Per lo Studio, Dr. Nico Gilardi

Il rispetto della tua privacy è la nostra priorità

Utilizziamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza nel nostro sito. Accetta e continua per prestare il consenso all’uso di tutti i cookie. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Potrai consultare le nostre Privacy Policy e Cookie Policy aggiornate in qualsiasi momento.