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Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, è introdotto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (anche di apprendistato), fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Il medesimo esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Con la presente circolare si forniscono indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

 

La realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita del terzo figlio (o successivo) e la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio (o successivo), non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in oggetto in caso di premorienza di uno o più figli o dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre. Parimenti, l’esonero di cui all’articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni.

 

La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è pari a 250 euro (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

 

Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante.

 

Le lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (e quindi non le Amministratrici) che intendono fruire di questo esonero, possono e devono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, rendendo noti (per iscritto) al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i loro codici fiscali.  In tal caso i datori di lavoro devono, conseguentemente, applicare l’esonero nelle buste paga ed esporre nelle denunce retributive l’esonero spettante alla lavoratrice secondo le indicazioni riportate nella Circolare INPS suddetta.

 

Per lo Studio Valsecchi & Associati

Dott.ri Lucrezia Caldirola e Nico Gilardi.

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