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CIRCOLARE:

  • NUOVI CODICI ATECO (ATTIVITA’ CHE POSSONO OPERARE)
  • NUOVO DL 25.03.2020: MAGGIORI POTERI RESTRITTIVI DI REGIONI E COMUNI
  • SANZIONI

Spett.le Cliente,

nella serata di ieri sono stati emanati nuovi testi normativi di cui vi riportiamo il riassunto:

 

NUOVI CODICI ATECO (ATTIVITA’ CHE POSSONO OPERARE)

Con Decreto del ministero dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020 è stato sostituito l’elenco delle attività che possono operare rispetto al generale divieto previsto dal DL 18/2020 del 22.03.2020.

L’allegato alla presente circolare sostituisce il precedente, vi preghiamo pertanto di controllare che l’attività da voi svolta rientri tra esse.

L’allegato 2 non è interessato da modifiche e si riporta insieme alla presente circolare.

Per coloro interessati da questa nuova restrizione, l’art. 3 del DM in questione lascia tempo fino al 28.03.2020 per completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza.

1.Decreto legge 25 marzo 2020

Tale decreto prevede la possibilità per Regioni di intervenire con applicazione di misure più stringenti rispetto al DL (con validità Nazionale) limitando maggiormente una serie di libertà individuali al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso, con il limite che non siano in contrasto con i decreti nazionali

L’art. 3 comma 2 inoltre, stabilisce il principio che anche i Sindaci possano localmente adottare delle misure valide sul territorio comunale ma non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti consentiti dal Decreto  25.03.2020.

3. SANZIONI E CONTROLLI

Il DL del 25.03.2020 ha previsto anche l’inasprimento delle sanzioni per coloro che agiscono in contrasto con i divieti previsti:

- Fatto salvo che non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 […]. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo

 

- Nel caso di svolgimento di attività non consentite: si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni.

 

- All'atto dell'accertamento delle violazioni del punto precedente ,ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorita' procedente puo' disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

 

Allegati alla presente:

- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 25.03.2020 con tabella codici ateco attività consentite

- Allegato 2 del Dpcm 22.03.2020 con le attività non interessate dalle nuove restrizioni

- Estratto gazzetta ufficiale DL 25.03.2020, inviatovi perché possiate leggere nell’art. 1 l’elenco riassuntivo di delle restrizioni previste a livello nazionale

 

Cordiali saluti

STUDIO VALSECCHI & ASSOCIATI

 

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