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E’ stata predisposta, sul sito INPS, la procedura per la presentazione delle domande per l’indennità Covid-19 spettante a colf e badanti e baby sitter.

Il sussidio è destinato solo ai lavoratori domestici non conviventi con rapporti di lavoro di almeno 10 ore settimanali.

L'indennità è di 500 euro al mese per aprile e maggio 2020.

 

Istanza telematica

L'indennità verrà erogata sulla base della domanda presentata attraverso le funzioni messe a disposizione in queste pagine del sito web dell'Istituto (serve il pin), ovvero rivolgendosi al Contact Center o a uno degli Istituti di patronato.

Per compilare la domanda occorre avere a disposizione il codice IBAN, intestato al richiedente. In alternativa può essere selezionata la modalità di pagamento tramite bonifico domiciliato con riscossione diretta della somma spettante presso uno qualsiasi degli uffici postali sul territorio nazionale.

Nel caso in cui non si disponga di una residenza sul territorio nazionale è necessario comunicare nella domanda anche il proprio domicilio in Italia. Alla presentazione della domanda viene rilasciata al richiedente una ricevuta con un numero identificativo, ma senza il numero di protocollo ed il riferimento della sede INPS di competenza. La protocollazione avverrà in un secondo momento e sarà inviata al richiedente una notifica per avvisare che ricollegandosi alla sezione Consultazione pratica e pagamenti potrà scaricare la ricevuta completa del numero di protocollo e del riferimento della sede INPS.

 

Soggetti beneficiari

L'indennità è destinata ai lavoratori domestici, non conviventi con il datore di lavoro, in possesso dei seguenti requisiti:

- avere, alla data del 23 febbraio 2020, almeno un contratto di lavoro domestico attivo validamente iscritto presso la gestione datori di lavoro domestico dell'INPS;

- durata complessiva dell'orario di lavoro, prevista dall'insieme dei contratti di lavoro attivi alla data del 23 febbraio 2020, deve essere superiore a 10 ore settimanali;

- non essere titolari di pensione ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;

- non essere titolari di altra tipologia di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente (a chiamata);

- non essere percettori di alcuna delle indennità/prestazioni legate all'emergenza Covid-19.

 

Studio Valsecchi & Associati

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