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IN CASO DI NUOVE ASSUNZIONI URGENTI (O CESSAZIONI)

La circolare nº 20/2008 del Ministero del Lavoro prevede che in coincidenza con le ferie o la chiusura dei soggetti abilitati e autorizzati all’invio delle comunicazioni obbligatorie, il datore di lavoro possa inviare la comunicazione preventiva all’assunzione, mediante il modello UNIURG fermo restando l’obbligo di invio della comunicazione ordinaria nel primo giorno utile successivo alla riapertura degli studi professionali.

Il modello Unificato Urg è il modulo informativo mediante il quale tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, potranno adempiere all'obbligo di comunicazione di assunzione preventiva dei lavoratori, nel caso di:

- indisponibilità del sistema informatico utilizzato per la trasmissione delle Comunicazioni Obbligatorie con Unilav.

- cause di forza maggiore che non consentono l'invio anticipato di Unilav come malattie, infortuni, necessità di sostituzioni di personale improvvise, ecc.

- chiusura per festività o ferie dello studio incaricato. In tale caso il datore di lavoro invia l'Uniurg e poi lo studio invierà Unilav.

Per trasmettere la denuncia UNIURG si accede con SPID dal sito https://couniurg.lavoro.gov.it/

Come detto resta fermo l'obbligo di invio della comunicazione ordinaria UNILAV nel primo giorno utile successivo.

Al momento della riapertura, previa Vs. informazione, lo Studio provvederà infatti a completare la comunicazione di assunzione mediante l’invio del modello Unificato LAV.

Ciò consentirà l’assolvimento dell’obbligo di Legge. 

 

IN CASO DI INFORTUNIO

Come noto, il termine per presentare la denuncia di infortunio è di due giorni dal momento in cui il datore di lavoro ha informazione diretta del fatto o da quando il datore di lavoro riceve il certificato di infortunio.

Pertanto se il datore di lavoro viene a conoscenza dell’infortunio al rientro in azienda, da quel momento decorrono i due giorni per la denuncia.

Il datore di lavoro che debba provvedere alla denuncia di infortunio durante il periodo di chiusura estiva della Studio, dovrà avere cura di compilare ed inoltrare via PEC o raccomandata A/R il modulo editabile 4 bis R.A. reperibile a questo link (sezione “prestazioni”, tendina “Denuncia infortunio):

https://www.inail.it/portale/it/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione.html

ed inviarlo alla sede INAIL competente, ossia quella nel cui territorio l’infortunato ha stabilito il proprio domicilio.

Nella compilazione del modulo è sufficiente inserire solo i dati certi e di cui si è assolutamente sicuri, fossero anche i soli riferimenti sommari del lavoratore e dell’infortunio: ricordiamo infatti che viene sanzionato con una multa di oltre 1.000,00 euro il mancato invio nei termini della denuncia di infortunio, ma non l’incompleta compilazione del modulo.

Per individuare la sede Inail competente è sufficiente cliccare al seguente link: 

https://www.inail.it/portale/it/supporto/sedi.html

ed indicare il Cap corrispondente all’indirizzo di residenza indicato dal lavoratore sul certificato medico di infortunio.

Nel caso di risultato che indichi più sedi INAIL competenti si suggerisce di effettuare l’invio a tutte le sedi INAIL coinvolte.

Per i datori di lavoro che inviano le denunce di infortunio con raccomandata A/R o a mezzo PEC, permane l’obbligo di dare notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza dei dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.

Vi invitiamo in ogni caso a contattare tempestivamente lo Studio alla ripresa dell’attività per completare gli adempimenti di Legge inerenti all’infortunio sul lavoro.

 

Per lo Studio,

Dr. Nico Gilardi.

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