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L’art. 18 del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”) ha modificato i requisiti per l’individuazione del termine iniziale di emissione delle note di variazione IVA in diminuzione, nel caso in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale.

La versione previgente della norma, permetteva la variazione in diminuzione solamente al verificarsi dell’infruttuosità della procedura.

Mentre la nuova disposizione consente l’emissione della nota di variazione in diminuzione già al momento in cui il debitore è assoggettato alla procedura. Tale momento viene identificato rispettivamente:

•            nella data della sentenza dichiarativa del fallimento;

•            nella data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

•            nella data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;

•            nella data del decreto che dispone la procedura di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

 

La novità normativa si applica alle sole procedure avviate a decorrere dal 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021).

Nel caso in cui successivamente il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, il cedente o prestatore dovrà emettere nota di variazione IVA in aumento.

 

Per le eventuali comunicazioni di ammissioni a procedure concorsuali da parte dei vostri clienti successive al 26.05.2021, lo Studio si rende fin da ora disponibile nel coadiuvarvi nella gestione del recupero dell’IVA.

Il riferimento per ogni chiarimento è da individuarsi nelle persone della Rag. Caterina Tranquilla, Rag. Barbara Biffi e Alessandra Biffi

Con l’occasione si porgono cordiali saluti,

per lo Studio Valsecchi & Associati, Dott.ssa Selena FrigerioL’art. 18 del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”) ha modificato i requisiti per l’individuazione del termine iniziale di emissione delle note di variazione IVA in diminuzione, nel caso in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale.

La versione previgente della norma, permetteva la variazione in diminuzione solamente al verificarsi dell’infruttuosità della procedura.

Mentre la nuova disposizione consente l’emissione della nota di variazione in diminuzione già al momento in cui il debitore è assoggettato alla procedura. Tale momento viene identificato rispettivamente:

•            nella data della sentenza dichiarativa del fallimento;

•            nella data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

•            nella data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;

•            nella data del decreto che dispone la procedura di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

 

La novità normativa si applica alle sole procedure avviate a decorrere dal 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021).

Nel caso in cui successivamente il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, il cedente o prestatore dovrà emettere nota di variazione IVA in aumento.

 

Per le eventuali comunicazioni di ammissioni a procedure concorsuali da parte dei vostri clienti successive al 26.05.2021, lo Studio si rende fin da ora disponibile nel coadiuvarvi nella gestione del recupero dell’IVA.

Il riferimento per ogni chiarimento è da individuarsi nelle persone della Rag. Caterina Tranquilla, Rag. Barbara Biffi e Alessandra Biffi

Con l’occasione si porgono cordiali saluti,

per lo Studio Valsecchi & Associati, Dott.ssa Selena Frigerio

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