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CIRCOLARE: LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. 27.12.2019 N. 160) – NOVITÀ PER I PRIVATI

Di seguito una sintesi delle novità introdotte dalla “legge di bilancio 2020”, già riportate nella circolare inviata la scorsa settimana, per evidenziare anche ai meno avvezzi alle materie economiche-fiscali le modifiche che riguardano tutti i soggetti privati/persone fisiche.

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Detrazione IRPEF 19% - Modalità di pagamento tracciabile

A decorrere dall’1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:

  • bonifico bancario o postale;
  • ulteriori sistemi “tracciabili”, diversi da quello in contanti, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Spese per medicinali e prestazioni sanitarie escluse dalla tracciabilità

La disposizione non si applica:

  • alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
  • alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

 

 

 

 

 

 

 

Detrazioni IRPEF 19% -

Parametrazione al reddito complessivo

Dall’1.1.2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR (sono escluse le detrazioni spettanti ai sensi di altre disposizioni) spettano:

  • per l’intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda i 120.000,00 euro;
  • per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro.

Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano. Rientrano nei nuovi limiti, ad esempio, le detrazioni relative a:

  • spese veterinarie;
  • spese universitarie;
  • spese per la pratica sportiva dei ragazzi.

Oneri esclusi dalla parametrazione al reddito complessivo

Sono esclusi dalla parametrazione (la detrazione compete, quindi, per l’intero importo a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo):

  • gli oneri di cui al co. 1 lett. a) e b) e co. 1-ter dell’art. 15 del TUIR (interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale ed

 

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interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale);

  • le spese sanitarie di cui al co. 1 lett. c) dell’art. 15 del TUIR.

Reddito complessivo

A questi fini, il reddito complessivo (determinato ai sensi dell’art. 8 del TUIR) è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10 co. 3-bis del TUIR.

Si deve, invece, tenere conto:

  • del reddito assoggettato al regime forfetario per gli autonomi ex L. 190/2014 (art. 1 co. 75 della L. 190/2014);
  • dei redditi dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni” (ai sensi dell’art. 3 co. 7 del DLgs. 23/2011).

Spese veterinarie - Aumento dell’importo massimo detraibile

Dall’1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% per le spese veterinarie prevista dall’art. 15 co. 1 lett. c- bis) del TUIR si applica fino all’importo massimo di 500,00 euro (in luogo dei precedenti 387,34 euro), per la parte eccedente 129,11 euro.

 

 

 

 

Spese di iscrizione a scuole di musica dei ragazzi -

Detrazione IRPEF del 19% dal 2021

Dall’1.1.2021, spetta la detrazione IRPEF nella misura del 19% per le spese di iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a:

  • conservatori di musica,
  • istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della L. 21.12.99 n. 508,
  • scuole di musica iscritte nei registri regionali,
  • cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica (nuova lett. e-quater all’art. 15 co. 1 del TUIR). Limite massimo di reddito e di spesa

La detrazione spetta:

  • ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000,00 euro;
  • per un importo delle spese non superiore a 1.000,00 euro;
  • anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli).

 

 

 

 

 

 

Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate

degli edifici (c.d. “bonus facciate”)

È introdotta una nuova detrazione dall’imposta lorda pari al 90% per:

  • le spese documentate e sostenute nell’anno 2020;
  • relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi) degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444.

Considerato che la norma dispone, genericamente, che l’agevolazione consista in una detrazione dall’imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l’IRPEF che l’IRES.

Interventi agevolati

La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Rientrano tra gli interventi agevolati quelli di:

  • sola pulitura;
  • sola tinteggiatura esterna (inclusi, quindi, interventi di manutenzione ordinaria).

Assenza di limite massimo di spesa

Con riguardo alle spese sostenute nel 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90%. La norma non prevede un limite di spesa massimo.

Ripartizione

La nuova detrazione del 90% deve essere ripartita in 10 rate annuali.

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici

– Proroga

È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES spettante in  relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell’art. 1 della L. 296/2006.

In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013

al 31.12.2020.

 

 

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Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.

Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga

È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Proroga della

detrazione c.d. “bonus mobili”

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal- l’1.1.2019.

    STUDIO VALSECCHI & ASSOCIATI

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