L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 99922/2020 del 28 febbraio 2020, ha pubblicato le nuove specifiche tecniche del tracciato xml
FATTURA ELETTRONICA - nuovi codici obbligatori
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 99922/2020 del 28 febbraio 2020, ha pubblicato le nuove specifiche tecniche del tracciato xml.
Dal 1° ottobre 2020 al 31 Dicembre 2020 sarà possibile utilizzare il nuovo tracciato ed i nuovi codici per fattura elettronica in via facoltativa. Il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche, note di variazione ed autofatture predisposte sia con il nuovo schema che con quello attualmente utilizzato.
Dal 1° gennaio 2021, invece, verranno accettati esclusivamente i documenti strutturati con il nuovo tracciato xml.
le principali modifiche apportate nel nuovo tracciato tipi di documento
1. Reverse charge “interno”
Mentre fino al 31 dicembre 2020 il codice relativo al tipo documento TD20 potrà essere utilizzato sia per emettere l’autofattura spia, nel caso di mancata emissione da parte del cedente/prestatore, sia per emettere autofattura per l’acquisto di servizi da soggetti extra UE e per assolvere al reverse charge “interno” ed “esterno”, dal 1° gennaio 2021 per il reverse charge “interno” sarà obbligatorio indicare nel campo “Tipo documento”:
2. Fatture differite e ulteriori nuove tipologie di autofatture
Saranno introdotti due nuovi tipi di documento da utilizzare specificatamente per le fatture differite e ulteriori nuove tipologie di autofatture per indicare in modo più preciso il motivo dell’emissione di tale documento.
Di seguito un riepilogo aggiornato con i nuovo tipi di documento:
3. Ritenute
E’ stata introdotta la possibilità di inserire in fattura ritenute di tipo previdenziale oltre alla ritenuta d’acconto. Sarà perciò possibile inserire più ritenute all’interno dello stesso documento.
RT06 Altro contributo previdenziale
4. Codici natura iva
Le nuove specifiche tecniche del tracciato xml permetteranno di rappresentare in modo più dettagliato le varie fattispecie di operazioni esenti e non imponibili ai fini IVA e quelle soggette al meccanismo dell’inversione contabile.
N7 – IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lettere f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972)
5. Importo del bollo facoltativo
Con il nuovo tracciato diventerà facoltativa la compilazione del campo “importo” relativo al bollo. Nel caso in cui sia previsto l’assolvimento dell’imposta di bollo, pertanto, rimarrà obbligatoria la valorizzazione del campo “Dati Bollo”, ma diventerà facoltativa l’indicazione del relativo importo.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Rif.to Ufficio contabilità
Rag. Barbara Biffi
Rag. Caterina Tranquilla
Alessandra Biffi