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L’articolo 7, comma 4-quater, D.L. 357/1994, come modificato dal D.L. 73/2022, stabilisce infatti che si possa procedere con la tenuta e la conservazione dei registri sopra citati con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, considerando in ogni caso regolari tali modalità pur in difetto nei termini di legge di trascrizione su supporti cartacei o di conservazione elettronica sostitutiva.

Ciò, però, solamente se in sede di accesso, ispezione o verifica da parte dell’autorità fiscale tali registri:

  • risultino aggiornati sui supporti elettronici
  • siano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

Tale modifica è intervenuta con lo scopo di semplificare la modalità di conservazione dei registri contabili, garantendo l’obbligo di stampa cartacea soltanto “all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente”.

Le modifiche di cui si è detto, hanno quindi definitivamente superato la posizione restrittiva dell’Amministrazione finanziaria, stabilendo che la regolarità dei registri contabili elettronici venga estesa non solo al profilo della tenuta ma anche a quello della conservazione (sempre a condizione che i verificatori possano richiedere, e vedere effettuata, la stampa in sede di controllo e verifica).

 

ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO

Per la stampa dei registri contabili obbligatori per legge (libro giornale e libro inventari) trascritti su supporto cartaceo, è necessario assolvere al tributo nei seguenti termini:

  • € 16,00 ogni 100 pagine per le società di capitali
  • € 32,00 ogni 100 pagine per tutte le altre categorie di soggetti

ed il pagamento deve essere fatto, prima che il registro sia posto in uso, all’intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno, oppure mediante pagamento di modello F23 utilizzando il codice tributo “458T”.

In presenza di registri tenuti in modalità informatica il tributo è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse – sempre nelle misure indicate in precedenza – ed il pagamento deve avvenire, in base a quanto stabilito dall’articolo 6 D.M. 17.06.2014:

  • con modalità telematica, in unica soluzione, mediante F24 utilizzando il codice tributo 2501;
  • entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

 

Restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Per lo Studio Valsecchi & Associati

Rag. Barbara Biffi

Rag. Caterina Tranquilla

Alessandra Biffi

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