Il decreto 149/2020 emanato ieri ha sostanzialmente ampliato le misure di sostegno alle imprese già previste dal DL 137/2020 (decreto ristori), allargando la platea di soggetti interessati dal contributo a fondo perduto e dal credito d’imposta per affitti e introducendo nuove misure in tema di sospensione di alcuni versamenti.
Il filo conduttore delle nuove misure è sempre legato alle zone di gravità (massima gravità per la Lombardia) e ai codici ATECO colpiti dalle misure restrittive degli ultimi DPCM.
Ecco il dettaglio delle nuove misure riviste:
RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Come illustrato nella ns. circolare dello scorso 29/10 il DL Ristori aveva introdotto un nuovo contributo a fondo perduto per le imprese con codice Ateco prevalente inserito nell’allegato 1 al Decreto medesimo. Il DL Ristori bis ha ampliato la platea dei soggetti interessati e pertanto potranno ora beneficiare di tale contributo tutte le AZIENDE con CODICE ATECO PREVALENTE incluso negli elenchi di cui all’allegato 1 e tutte le AZIENDE situate in zona ad alto rischio (zona rossa) con CODICE ATECO PREVALENTE incluso negli elenchi di cui all’allegato 2 .
Restano confermati gli altri requisiti previsti dal DL ristori, ovvero:
L’importo del contributo è differenziato per settore economico in base alla tabella dei codici ateco e varia dal 50% al 400%, del contributo già ricevuto nel mese di maggio, come indicato per ogni codice ateco riportato negli allegati 1 e 2. In ogni caso, l’ammontare del contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l’importo massimo del contributo non può in ogni caso essere superiore ad euro 150.000.
Per le attività con ATECO 561030 (gelaterie e pasticcerie), 561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti), 563000 (bar) e 551000 (alberghi) in ZONA ROSSA le percentuali indicate nella tabella dell’allegato 1 sono aumentate del 50%.
Resta confermato che
Per i soggetti che hanno già beneficiato del precedente contributo a fondo perduto, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo (non occorre quindi presentare nessuna istanza).
Per i soggetti che non hanno presentato istanza per il precedente contributo a fondo perduto, il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web.
Per chi dovrà presentare nuova domanda si ricorda che il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020. (20% per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro - 15% per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro - 10% per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 1 milione di euro)
INDICAZIONI OPERATIVE
I dati rilevanti al fine di verificare la spettanza del contributo e di calcolarne l’importo sono i fatturati di aprile 2019 e aprile 2020, i codici ATECO, la collocazione in zona rossa (tutta la Lombardia) e il fatto di aver o meno chiesto il contributo di giugno (decreto rilancio). Tali dati sono in linea di massima già tutti a disposizione dello Studio sia per le aziende la cui contabilità è tenuta internamente, sia per le esterne, essendo anche i fatturati di aprile già stati oggetto di esame per le agevolazioni del presente decreto. Qualora ci mancasse qualche informazione per la verifica, ve la chiederemo.
Lo Studio quindi provvederà ad esaminare la situazione specifica di ogni cliente e comunicherà a ciascuno dei clienti interessati dall’agevolazione l’importo spettante nonché se esso verrà pagato direttamente dall’AdE oppure se occorre presentare l’istanza (in tal caso Vi verranno fornite tutte le specifiche e i costi).
NB: coloro che non riceveranno nessuna comunicazione non sono al momento beneficiari del contributo sulla base del codice attività. Per qualsiasi dubbio potete comunque contattarci per dettagli e chiarimenti.
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI DEL 16/11/2020
Il DL 149/2020 (ristori bis) prevede la sospensione (PROROGA) di alcuni versamenti fiscali e previdenziali in scadenza al 16/11/2020 per i soggetti le cui attività sono state sospese in base al DPCM del 3/11/2020. Si tratta essenzialmente dei soggetti che operano nei seguenti settori:
Si segnala che in questo caso (diversamente da quanto stabilito per il contributo a fondo perduto), i codici ateco sono vincolanti soltanto per le attività commerciali e di servizi alla persona sospesi in zona rossa, con riferimento all’allegato 2, mentre per le altre attività sospese anche in zona arancione e gialla si fa riferimento direttamente al DPCM del 3/11/2020 e quindi alle attività ivi descritte senza una rigida individuazione dei codici ateco (ad eccezione di quanto sotto precisato per i contributi INPS). Per questa agevolazione quindi riteniamo che non si debba far riferimento al codice ATECO dichiarato come prevalente nei pubblici registri, ma più sostanzialmente al fatto di esercitare o meno una delle attività interessate dalle restrizioni.
La sospensione è riferita ai seguenti tributi in scadenza a novembre (essenzialmente il 16/11/2020):
NB: tutti gli altri tributi (INAIL, INPS artigiani e commercianti, rate imposte dirette, 1040) NON SONO PROROGATI. (stupisce il mancato inserimento della rata dei contributi fissi artigiani e commercianti, ma al momento non vediamo margini per ritenerli sospesi sulla base del tenore letterale della norma).
La sospensione non è collegata ad alcun requisito di calo dei fatturati.
Tali tributi potranno essere pagati senza sanzioni né interessi o in un’unica soluzione al 16/03/2021 o in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16/03/2021.
INDICAZIONI OPERATIVE
Poiché non occorre verificare i fatturati o altre condizioni, ma solo il settore di appartenenza lo Studio è tendenzialmente in grado di valutare l’applicabilità o meno della proroga per ogni Cliente. Essendo ormai a ridosso della scadenza, distinguiamo le varie casistiche:
Considerata la proroga a marzo 2021, entro tale nuova scadenza faremo una verifica degli F24 non pagati e Vi chiederemo indicazioni per la gestione del versamento successivo in 1 o 4 rate.
PROROGA DEL VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO IMPOSTE
Con il Decreto “agosto” era già stata prevista la proroga del versamento del secondo acconto imposte dirette dal 30/11/2020 al 30/04/2021 per tutti i soggetti con attività rientrante negli ISA che hanno avuto un calo di fatturato maggiore del 33% nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019.
Ora, il DL ristori bis prevede che per le aziende che operano nei settori di cui ai codici ATECO compresi negli allegati 1 e 2 e collocate in zona rossa, la proroga si applica indipendentemente dal calo di fatturato. Anche in questo caso la norma sembra riferirsi in generale all’attività esercitata senza imporre il vincolo dell’Attività prevalente dichiarata formalmente.
INDICAZIONI OPERATIVE
Come già comunicato in precedenza, lo Studio valuterà caso per caso e predisporrà i mod. F24 del secondo acconto alla scadenza del 30/11/20 o del 30/04/21 a seconda di quanto previsto nel singolo caso, valutando sia il calo del fatturato, sia il settore di attività. Ogni Cliente verrà informato per il proprio caso specifico.
CREDITO DI IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO ED AFFITTO D’AZIENDA.
Anche il credito di imposta per i canoni di locazione previsto dal DL. 137/20 (ristori) per le aziende con codice ateco rientrante nell’allegato 1 (per tutta l’Italia) viene esteso alle aziende con ATECO rientrante nell’allegato 2 e con sede nelle zone rosse (quindi tutta la Lombardia), e alle imprese con codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12, (agenzie di viaggio e tour operator) sempre in zona rossa.
Ricordiamo che l’agevolazione consiste in un credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda pagati per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. L’ammontare del credito di imposta è pari al 60% del canone per gli immobili non abitativi o i leasing finanziari relativi ad immobili non abitativi ed al 30% per i canoni di affitto di azienda che includano anche un immobile ad uso non abitativo.
Ricordiamo che il credito spetta per i singoli mesi a condizione che il canone sia pagato e che nel mese in questione si sia avuta una contrazione del fatturato di oltre il 50% rispetto al medesimo mese del 2019. Il credito matura solamente ad avvenuto pagamento del canone e può essere immediatamente utilizzato in compensazione F24. Facoltativamente, esso può essere utilizzato in compensazione in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2020.
INDICAZIONI OPERATIVE
Invitiamo i Clienti interessati ad inviarci copia del pagamento dei canoni di locazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. In quel momento, per coloro che ne faranno richiesta, verificheremo la sussistenza dei requisiti (codice ateco e calo del fatturato) e procederemo alla generazione del credito in F24. Riferimento per questa pratica Rag.ra Alessandra Biffi alessandra.biffi@studiovalsecchi.eu.
CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU
Anche la cancellazione della seconda rata dell’IMU (in scadenza al 16/12/2020) già prevista dal DL. 137/2020 (ristori) per coloro che esercitano una delle attività indicate nella tabella dei codici Ateco dell’allegato 1, viene estesa alle aziende con codice ATECO dell’allegato 2 situate nelle zone rosse (quindi tutta la Lombardia).
Resta ferma la condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
INDICAZIONI OPERATIVE
Per i Clienti che affidano allo Studio l’elaborazione dei versamenti IMU, lo Studio provvederà autonomamente a verificare le condizioni per l’agevolazione e in caso sussistano non predisporrà il versamento dandone informazione al Cliente.
CONCLUSIONI
Le agevolazioni riconosciute con il nuovo decreto riguardano una platea numerosa di Clienti. Pur vertendo tutte attorno a requisiti simili (settore di attività, zona di rischio, calo di fatturato), come avrete potuto notare, si differenziano per alcuni sottili particolari e spesso i singoli articoli della Legge sono formulati con termini e contorni differenti, così da rendere estremamente complessa l’analisi delle casistiche. Ci saranno quindi Clienti interessati da tutte le agevolazioni e altri solo da alcune.
Dovendo fare i conti con le scadenze più imminenti, ci vediamo costretti a procedere in ordine di urgenza e priorità, seguendo questo ordine:
Certi che possiate comprendere quanto sia difficile gestire la situazione, Vi preghiamo di avere pazienza e di attendere le nostre specifiche comunicazioni / indicazioni per il Vostro caso. Ci occuperemo, come sempre, di ciascuno di voi! Se potete aiutateci limitando le chiamate/richieste allo stretto necessario in attesa delle nostre indicazioni.
Grazie.
Cordiali saluti
Per lo Studio Valsecchi & Associati
Dott.ssa Roberta Valsecchi
ALLEGATI CODICI ATECO (ALLEGATO 1 E ALLEGATO 2 AL DECRETO RISTORI BIS)