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In vigore a partire dalla data odierna, il decreto Ristori contiene una serie di iniziative risacitorie a sostegno delle attività individuate secondo il codice ATECO dell’attività prevalente svolta (si veda la tabella riportata in seguito per l’individuazione dei codici Ateco inclusi).

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DA DESTINARE AGLI OPERATORI IVA DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE

All’art. 1, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella allegata; il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Prendendo spunto dal DL 34/2020, il nuovo decreto dispone che il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi (calo del 33%) dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.  Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

L’importo del contributo è differenziato per settore economico in base alla tabella dei codici ateco riportata in seguito nella presente circolare. In ogni caso, l’ammontare del contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l’importo massimo del contributo non può in ogni essere superiore ad euro 150.000.

Importante novità rispetto alle disposizioni relative al contributo del DL 34/2020 (quello richiesto a maggio) è che il nuovo decreto prevede che possano beneficiarne anche i soggetti con ricavi superiori a 5 milioni di euro.

In base a quanto previsto, quindi per coloro che non hanno presentato istanza precedente, si ricorda che in presenza della richiamata riduzione del fatturato, il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020. Tale percentuale è così determinata:

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti solari);

- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta di cui sopra;

- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro.

Per i soggetti che hanno già beneficiato del precedente contributo a fondo perduto, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo (non occorre quindi presentare nessuna istanza).

Per i soggetti che non hanno presentato istanza per il precedente contributo a fondo perduto, il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020.

 

INDICAZIONI OPERATIVE

I dati rilevanti al fine di verificare la spettanza del contributo e di calcolarne l’importo sono i fatturati di aprile 2019 e aprile 2020, i codici ATECO e il fatto di aver o meno chiesto il contributo di giugno (decreto rilancio). Tali dati sono in linea di massima già tutti a disposizione dello Studio sia per le aziende la cui contabilità è tenuta internamente, sia per le esterne, essendo anche i fatturati di aprile già stati oggetto di esame per le agevolazioni del presente decreto.

Lo Studio quindi provvederà ad esaminare la situazione specifica di ogni cliente e comunicherà a ciascuno dei clienti interessati dall’agevolazione l’importo spettante nonché se esso verrà pagato direttamente dall’AdE oppure se occorre presentare l’istanza (in tal caso Vi verranno fornite tutte le specifiche e i costi).

NB: coloro che non riceveranno nessuna comunicazione non sono al momento beneficiari del contributo sulla base del codice attività. Per qualsiasi dubbio potete comunque contattarci per dettagli e chiarimenti.

 

CREDITO DI IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO ED AFFITTO D’AZIENDA.

L’articolo 8 del decreto dispone che per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella dei codici ateco sottostante, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, spetta anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Le modalità di fruizione del credito di imposta restano le medesime e si ricorda che l’ammontare del credito di imposta è pari al 60% del canone per gli immobili non abitativi o i leasing finanziari relativi ad immobili non abitativi ed al 30% per i canoni di affitto di azienda che includano anche un immobile ad uso non abitativo.

Ricordiamo che il credito spetta per i singoli mesi a condizione che il canone sia pagato e che nel mese in questione si sia avuta una contrazione del fatturato di oltre il 50% rispetto al medesimo mese del 2019Il credito matura solamente ad avvenuto pagamento del canone e può essere immediatamente utilizzato in compensazione F24. Facoltativamente, esso può essere utilizzato in compensazione in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2020.

 

INDICAZIONI OPERATIVE

Poiché, diversamente dal decreto precedente il credito è concesso soltanto alle aziende con codici Ateco dei settori interessati dalle restrizioni del DPCM 24/10/20, lo Studio invierà una specifica comunicazione ai clienti direttamente interessati, i quali potranno poi inviare i dati dei canoni e le copie dei pagamenti per il calcolo e l’inserimento del credito d’imposta in dichiarazione.

NB: coloro che non riceveranno nessuna comunicazione non sono al momento beneficiari del contributo sulla base del codice attività. Per qualsiasi dubbio potete comunque contattarci per dettagli e chiarimenti.

 

CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU

L’art. 9 prevede che coloro che esercitano una delle attività indicate nella tabella dei codici Ateco inclusa alla presente NON debbano versare la seconda rata IMU in scadenza il prossimo 16 dicembre, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. L’unica condizione è l’esercizio dell’attività ATECO prevista in tabella, pertanto non rileva (a differenza della precedente versione) il calo di fatturato. Possono accedervi anche le Società che nel precedente periodo di imposta hanno avuto un fatturato superiore a 5 milioni di euro.

Cordiali saluti

Studio Valsecchi & Associati

 

Tabella Codici Ateco attività prevalente e relativa percentuale di contributo

  

  

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