Legge di bilancio 2024 (L. 30.12.2023 n. 213) - Principali novità. Sul n. 40 alla G.U. 30.12.2023 n. 303 è stata pubblicata la L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), in vigore dall’1.1.2024. Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2024.
Argomento |
Descrizione |
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Regolarizzazione del magazzino
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A determinate condizioni, viene consentito di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. Ambito temporale La facoltà di regolarizzazione riguarda il periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti “solari”). Soggetti interessati Possono avvalersi della facoltà gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali. Sono escluse le imprese in contabilità semplificata. Ambito oggettivo L’adeguamento può riguardare le rimanenze:
Sono, invece, escluse le rimanenze relative:
Modalità di adeguamento L’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:
Imposte dovute nel caso di eliminazione di esistenze iniziali Nel caso dell’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:
Quanto al primo punto, l’aliquota media IVA è ottenuta dal rapporto tra:
Per l’imposta sostitutiva, l’aliquota è stabilita al 18%, da applicare sulla differenza tra:
Imposte dovute nel caso di iscrizione di esistenze iniziali In questo caso, il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sull’intero valore iscritto. Modalità di adesione L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (cioè, nei modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024). Termini di versamento Le imposte dovute vanno versate in due rate di pari importo:
In caso di mancato pagamento delle imposte dovute per l’adeguamento nei termini previsti, conseguirà l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi e delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato. Resta possibile avvalersi del ravvedimento operoso, secondo le disposizioni generali. Indeducibilità dalle imposte sui redditi e dall’IRAP L’imposta sostitutiva è indeducibile dalle imposte sui redditi e dall’IRAP. Effetti dell’adeguamento I valori risultanti dall’adeguamento:
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Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)
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Viene nuovamente prorogato il regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all’art. 5 della L. 448/2001, confermando la sua applicazione anche alle partecipazioni quotate. Inoltre, viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001. Anche per il 2024, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2024, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. Modalità di rivalutazione Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 30.6.2024, un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno. Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all’1.1.2024, il nuovo co. 1-bis dell’art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo/valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell’art. 9 co. 4 lett. a) TUIR. Aliquota unica del 16% per l’imposta sostitutiva La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni per l’anno 2024 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%. Versamento dell’imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:
La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30.6.2024, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata. |
Cessioni |
A decorrere dall’1.1.2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione. In pratica, nei successivi 10 anni dalla fine dei lavori agevolati con il superbonus, la vendita di immobili, diversi da quelli di cui si dirà, è rilevante ai fini delle imposte sui redditi. Immobili esclusi Sono esplicitamente esclusi gli immobili:
Modalità di determinazione dei costi inerenti Con riguardo alle modalità di determinazione dei costi inerenti ai fini del calcolo della plusvalenza, modificando l’art. 68 co. 1 del TUIR, viene stabilito che:
Rimane fermo che per gli stessi immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, come sopra determinato, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie . Applicazione dell’imposta sostitutiva Alle suddette plusvalenze risulta possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 26%, di cui all’art. 1 co. 496 della L. 266/2005. |
Locazioni brevi - Aumento dell’aliquota
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Per i contratti di locazione breve, è stata elevata l’aliquota della cedolare secca applicabile, su opzione, a tali contratti, con la possibilità di conservare l’aliquota ordinaria (21%) per un solo immobile destinato alla locazione breve. Ambito oggettivo - Locazioni brevi Si definiscono “locazioni brevi” i “contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”. Natura imprenditoriale - Esclusione La disciplina delle locazioni brevi è riservata ai contratti stipulati al di fuori dell’esercizio di impresa. Per espressa previsione normativa, si presume la natura imprenditoriale in caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 “appartamenti” per periodo d’imposta. La natura imprenditoriale del locatore esclude in radice la riconducibilità del contratto di locazione alla “locazione breve” definita dall’art. 4 del DL 50/2017, nonché l’applicabilità della cedolare secca (art. 3 del DLgs. 23/2011). Cedolare secca - Aliquota al 26% La legge di bilancio 2024 prevede che, dall’1.1.2024, la cedolare secca trovi applicazione con l’aliquota del 26% in caso di opzione sulle locazioni brevi. Viene, però, precisato che l’aliquota resta pari al 21% “per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi”. Pertanto, dall’1.1.2024, la cedolare secca sulle locazioni brevi:
Ritenuta del 21% a titolo di acconto La normativa sulle locazioni brevi impone agli intermediari ove incassino canoni o corrispettivi di contratti di locazione breve o assimilati, oppure intervengano nel pagamento dei medesimi canoni o corrispettivi, di:
La legge di bilancio 2024 non modifica l'ammontare della ritenuta (che resta, quindi pari al 21%, per tutte le locazioni brevi e non viene allineata alla nuova aliquota della cedolare secca del 26%), ma dispone che la ritenuta si ritiene sempre operata a titolo di acconto (mentre, secondo la disciplina vigente fino al 31.12.2023, la ritenuta si riteneva operata a titolo d’imposta in caso di opzione per la cedolare secca e di acconto in caso di applicazione dell’IRPEF). Dall’1.1.2024, la ritenuta operata dagli intermediari sulle locazioni brevi si considera sempre operata a titolo di acconto. Adeguamento della normativa per gli intermediari non residenti Allo scopo di adeguare la normativa interna sulle locazioni brevi a quanto sancito dalla Corte di Giustizia europea (sentenza 22.12.2022 causa C-83/21), vengono ridefiniti gli obblighi degli intermediari non residenti. |
Interventi “edilizi” - Aumento della ritenuta sui bonifici “parlanti” |
A decorrere dall’1.3.2024 la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici salirà dall’8% all’11%. Pagamenti sui quali si applica la ritenuta La ritenuta d’acconto in questione si applica sui pagamenti effettuati con bonifico in “relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta”. La disposizione riguarderà, quindi, il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, l’ecobonus, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, il sismabonus, di cui all’art. 16 del DL 63/2013, il bonus casa 50%, di cui all’art. 16-bis del TUIR, ma anche il c.d. “bonus barriere 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020. Si ricorda, al riguardo, che l’obbligo di effettuare la ritenuta è conseguenza del bonifico bancario o postale, mentre, nel caso in cui il pagamento avvenga in altri modi, la ritenuta non si applica. |
Ritenuta sulle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione |
Dall’1.4.2024, saranno soggette a ritenuta d’acconto anche le provvigioni percepite:
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Fringe benefit 2024 - Incremento della soglia di esenzione
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La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per il 2024 è elevata da 258,23 euro a:
Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
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Nuove aliquote per IVIE e IVAFE
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Si prevede l’incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri. In particolare, dal 2024 l’IVIE passa dal precedente 0,76% all’1,06%, mentre l’IVAFE si incrementa dal precedente 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list. Decorrenza L’incremento si applica a partire dall’1.1.2024 anche per gli investimenti esteri effettuati in data antecedente. Nuova aliquota per l’IVAFE su prodotti finanziari in Stati black list L’IVAFE si applica sui prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero e l’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività adotta la medesima aliquota. Tuttavia, l’ambito oggettivo della nuova aliquota dello 0,4% risulta circoscritto ai soli “prodotti finanziari”. Ai fini dell’applicazione dell’IVAFE allo 0,4% rileva il possesso dei prodotti finanziari presso intermediari finanziari residenti nella c.d. “black list” di cui al DM 4.5.99 che reca la lista degli Stati o territori per i quali opera la presunzione relativa di residenza delle persone fisiche. Si ricorda che il DM 20.7.2023 ha eliminato la Svizzera dalla suddetta black list. |
Ruoli scaduti per importi superiori a 100.000 euro - Divieto di compensazione nel modello F24
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Si prevede un divieto di compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro. Il divieto opera se non ci sono provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione. Di conseguenza, il divieto sembra permanere se il contribuente ha in essere un piano di dilazione delle somme iscritte a ruolo. Esemplificando, se sono presenti carichi di ruolo pari a 150.000 euro e il contribuente dispone di 170.000 euro di crediti compensabili, sembra difficile sostenere che si possano compensare 20.000 euro (ovvero la parte che eccede il carico di ruolo). In assenza di provvedimenti di sospensione, l’unica maniera per compensare è estinguere i ruoli, provvedendo al pagamento degli stessi. Decorrenza Le novità si applicano a decorrere dall’1.7.2024. Il divieto di compensazione nel modello F24 si applica in relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche, società ed enti). Sanzione Nella misura in cui il credito sia esistente, la compensazione viene ad essere sanzionata nella misura del 30%. Controlli preventivi L’Agenzia delle Entrate può sospendere, per 30 giorni, l’esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni. Ove, all’esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito, fatto che comunque si verifica con lo spirare dei 30 giorni dalla delega in assenza di blocco. |
Presentazione |
Viene esteso l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 on line”, “F24 web” o “F24 intermediari”) per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni. Compensazione dei crediti INPS e INAIL L’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL. Estensione generalizzata ai modelli F24 contenenti compensazioni Viene stabilito, in via generalizzata, che i versamenti sono effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni. Decorrenza Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1.7.2024. |
Compensazione nel modello F24 di crediti INPS e INAIL - Introduzione di un termine iniziale |
Viene introdotto un termine iniziale per la compensazione F24 di crediti INPS e INAIL. Crediti INPS La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS può essere effettuata:
Crediti INAIL La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto. Decorrenza e disposizioni attuative La decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle suddette disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d’intesa dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e dall’INAIL. |
Aliquota IVA |
Per i mesi di gennaio e febbraio 2024, così come per l’anno 2023, l’aliquota IVA riferita alle cessioni di pellet è stabilita nel 10%, in deroga all’aliquota del 22% prevista per tali prodotti in via ordinaria. |
Aliquota IVA |
È innalzata dal 5% al 10% l’aliquota IVA per:
È innalzata dal 5% al 22% l’aliquota IVA per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli. |
Aliquota IVA |
Per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, e per le coppette mestruali, l’aliquota IVA è innalzata dal 5% al 10%. |
Sgravio IVA tax free shopping |
Con l’obiettivo di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale nonché potenziarne il rilancio a livello internazionale, viene ridotta da 154,94 euro a 70 euro (IVA inclusa) la soglia minima per accedere al regime di sgravio dell’IVA per le cessioni di beni nei confronti di viaggiatori extra-UE (c.d. “tax free shopping”). Il nuovo limite di importo dovrebbe trovare applicazione alle cessioni di beni per le quali il momento di effettuazione si verifica a decorrere dall’1.1.2024. |
IMU - Enti non commerciali esenti |
Viene precisato che l’art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019, relativo all’esenzione dall’IMU per gli enti non commerciali, nonché le norme richiamate o sostituite da tale disposizione, devono interpretarsi nel senso che gli immobili dell’ente non commerciale si intendono:
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Proroga delibere |
Limitatamente all’anno 2023, viene disposta la proroga dei termini relativi alle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti IMU, ai sensi della quale:
La medesima proroga si applica anche agli analoghi termini relativi alle delibere ed ai regolamenti concernenti i tributi locali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF e dall’IMU. Versamento della maggiore IMU dovuta per il 2023 Se i predetti termini prorogati di inserimento e pubblicazione delle delibere IMU per il 2023 vengono rispettati, i regolamenti e le aliquote approvati con tali delibere sono efficaci per la determinazione dell’IMU dovuta per l’anno 2023. In questa ipotesi, può verificarsi che, rispetto all’IMU corrisposta entro il 18.12.2023 (termine ordinario per il pagamento del saldo per il 2023), risulti dovuto per il 2023 un importo:
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Credito d’imposta autotrasportatori merci conto terzi |
Viene esteso anche alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 il credito d’imposta per l’acquisto di gasolio nel secondo trimestre 2022 a favore degli autotrasportatori di merci per conto terzi. |
Credito d’imposta imprese editrici di quotidiani e periodici - |
Viene prevista la proroga per il 2024 e il 2025 del credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici ai sensi dell’art. 188 del DL 34/2020, in relazione alle spese sostenute, rispettivamente, nel 2023 e 2024 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite. |
Crediti d’imposta per il cinema - Modifiche alla disciplina |
Sono previste alcune modifiche alla disciplina dei crediti d’imposta per il cinema di cui alla L. 220/2016. Per i soggetti incaricati della certificazione dei costi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele rilasciata. |
Legge Sabatini - Rifinanziamento |
In relazione alla c.d. “nuova Sabatini”, di cui all’art. 2 del DL 69/2013, viene previsto l’incremento dello stanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2024. |
Proroga |
Viene differita al 31.12.2024 la scadenza del termine di cui all’art. 64 co. 3 del DL 73/2021 per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, secondo il prioritario regime di concedibilità della garanzia sino alla soglia massima dell’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi. Si ricorda che l’agevolazione in discorsoriguarda le seguenti categorie di soggetti, purché muniti di un ISEE non superiore ai 40.000 euro annui:
Finanziamenti con TEG superiore al TEGM Il differimento sino al 31.12.2024 interessa anche il termine di cui all’art. 64 co. 3 secondo periodo del DL 73/2021. Fino al 31.12.2024, sarà pertanto possibile presentare richiesta di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, alle condizioni di cui all’art. 64 co. 3 del DL 73/2021 primo periodo, anche quando – fermi i requisiti prescritti dalla medesima norma – il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 2 della L. 108/96. |
Riduzione del canone RAI |
Viene rideterminata in 70 euro annui (in luogo di 90) la misura del canone per l’abbonamento alla tv per uso privato (art.1 co.40 L. 232/2016), per l’anno 2024. |
Rinvio di “plastic tax” e “sugar tax” |
È stato disposto l’ulteriore differimento all’1.7.2024 dell’efficacia delle disposizioni relative:
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Obbligo |
Viene introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione per la protezione da rischi catastrofali, entro il 31.12.2024, per le imprese, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c. con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia. L’obbligo non riguarda le imprese agricole. La polizza copre i danni:
Se l’obbligo non è adempiuto, se ne deve tenere conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. Condizioni del contratto Le compagnie assicurative devono applicare:
Le imprese di assicurazione possono offrire la copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile. Qualora le imprese di assicurazione rifiutino o eludano l’obbligo a contrarre, anche in caso di rinnovo, opera una sanzione da 100.000 a 500.000 euro. Decreto attuativo Un decreto del MEF e del MIMIT potrà stabilire ulteriori modalità attuative e operative |
La presente circolare ha lo scopo di fornire una panoramica di massima delle novità che possono interessare i Ns. Clienti. Lo Studio approfondirà poi con ciascun Cliente gli argomenti di interesse specifico.
Con l’occasione si porgono cordiali saluti,
STUDIO VALSECCHI & ASSOCIATI
Dott.ssa Roberta Valsecchi