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Si ricorda che l’art. 13-ter della L. 15.12.2023 n. 191 di conversione del DL 145/2023 aveva inserito per tutte le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione breve e con finalità turistiche, oltre che per tutte le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, alcuni nuovi obblighi tra cui quelli relativi al nuovo Codice Identificativo Nazionale (CIN) e alla sicurezza degli impianti.

Per maggior dettaglio si rimanda alla nostra circolare prot. 02 del 10.01.2024 con tutte le novità introdotte dal Decreto anticipi (DL 145/2023 conv. In L. n. 191 del 15.12.2023).

 

Per l’applicazione delle novità introdotte si era in attesa dell’en­trata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del Turismo per l’assegnazione del CIN.

 

A tal proposito a seguito dell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 03.09.2024 sono ufficialmente entrati in funzione la banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR) e il portale telematico del Ministero del Turismo per l’assegnazione del CIN, facendo cominciare a decorrere il termine di 60 giorni per l’entrata in vigore di tutto il corpo di norme previsto dall’art. 13-ter del DL 145/2023, che quindi è prevista per il prossimo 02.11.2024.

 

Per ottenere il CIN dal Ministero del Turismo, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve presentare, sul portale BDSR (accessibile al link https://bdsr.ministeroturismo.gov.it), apposita istanza, corredata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante:

- i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura;

- nel caso di locazioni svolte in forma imprenditoriale, la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti.

 

Dal prossimo 02.11.2024 entrano in vigore anche le norme che impongono ai titolari di strutture ricettive e a chiunque proponga o conceda in locazione, per finalità turistiche o in locazione breve “una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa” di:

- esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura ricettiva, “assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici”;

- indicare il CIN in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

 

Si ricorda che la norma ha valore nazionale, pertanto anche chi possiede già un codice regionale/provinciale, deve richiedere il CIN ed esporre entrambi.

 

Se entro il prossimo 02.11.2024 la struttura risulta ancora priva di CIN o non si rispettano gli obblighi di esposizione e indicazione sopra descritti, si è esposti al rischio di sanzioni (cfr nostra circolare prot. 02 del 10.01.2024 per maggior dettaglio).

 

Sul fronte sicurezza tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve e con finalità turistica, gestite in qualunque forma (imprenditoriale e non imprenditoriale), devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge.

Le unità immobiliari la cui locazione è gestita in forma imprenditoriale devono, inoltre, essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.

Anche in questo caso se non ci si adegua entro il prossimo 02.11.2024 sono previste sanzioni (cfr nostra circolare prot. 02 del 10.01.2024 per maggior dettaglio).

 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti,

STUDIO VALSECCHI&ASSOCIATI

Dott.ssa Selena Frigerio

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