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A CHI SI RIVOLGE

A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi (anche le imprese individuali senza dipendenti; lavoratori edili, impiantisti, fabbri, serramentisti etc) che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale” (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.) e delle imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L’istanza può essere presentata in via telematica a partire dal 01 ottobre 2024 utilizzando un’apposita procedura presente sul portale dell’INL (al momento non ancora funzionale), accedendovi attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

La richiesta di rilascio della patente a punti può essere effettuata, oltre che dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto con apposita delega, inclusi i soggetti abilitati a effettuare adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale di cui all’art. 1 della L. 12/79 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati).

 

COSA FARE DA OGGI FINO AL 31.10.2024

Presentare a mezzo PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it,  un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti.

In tal modo, a partire dal 01 ottobre 2024 in caso di controlli, sarà sufficiente esibire la ricevuta di invio della PEC all’ispettorato che avrà efficacia fino al 31 ottobre 2024.

Entro la medesima data dovrà essere richiesta la patente tramite il portale dell’ispettorato.

A PARTIRE DAL 1° novembre 2024 sarà possibile operare in cantiere SOLAMENTE avendo presentato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale dell’Ispettorato nazionale.

Della avvenuta presentazione della domanda occorre informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e/o il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) entro cinque giorni dal deposito.

 

SANZIONI

Il comma 11 dell’art. 27 prevede una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a € 6.000,00 nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi, sia per chi opera privo di patente che in caso di patente con meno di 15 crediti.

Il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.

 

REQUISISTI DA DICHIARARE

AI fini del rilascio della patente (e nell’autocertificazione) è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;

c) possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità (che quindi, per chi non ne fosse in possesso, andrà richiesto ed ottenuto prima di presentare la domanda);

d) possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;

e) possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;

f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

 

Non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati.

A titolo esemplificativo il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori. Con particolare riferimento alla regolarità contributiva e fiscale, di cui alle lettere c) ed e), la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione.

 

GESTIONE DEI CREDITI

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti potrà essere aumentata fino a un massimo di 100 in base alla storicità dell’azienda, in mancanza di provvedimenti di decurtazione, in relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro e ad altri requisiti così come sarà soggetta a decurtazione di punti in presenza di provvedimenti definitivi riguardanti i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.

 

Documentazione ufficiale:

Circolare n. 4 del 23/09/2024 INL

https://www.ispettorato.gov.it/documenti-e-normativa/orientamenti-giuridici-inl/circolari/

 

Studio Valsecchi & Associati

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