Nella giornata di ieri abbiamo trasmesso due circolari inerenti le seguenti previsioni del D.L. 23/2020: - proroghe versamenti F24 di aprile e maggio 2020; - misure urgenti in materia di accesso al credito, e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali
CIRCOLARE: ALTRE NOVITA’ del D.L. 23 / 2020 pubblicato in G.U. l’08/04/2020
Nella giornata di ieri abbiamo trasmesso due circolari inerenti le seguenti previsioni del D.L. 23/2020:
Considerata la possibile difficoltà di ricezione (molti di Voi hanno in questo momento chiuso l’azienda o lavorano totalmente o parzialmente in modalità smart working”), qualoranon abbiate ricevuto una opiù delle nostre circolari non esitate a richiederle all’indirizzo studio.valsecchi@studiovalsecchi.eu.
Con la presente Circolare Vi forniamo ora una breve sintesi delle altre novità del DL 23/2020, quindi diverse da quelle già oggetto di informativa specifica, come da circolari trasmesse ieri e sopra citate.
1.Rimessione in termini per i versamenti (art. 21)
I versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 nei confronti delle pubbliche amministrazioni prorogati al 20 marzo 2020 dal D.L. 18/2020, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.
Si ricorda che i soggetti interessati dalla scadenza del 20 marzo 2020 erano gli esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro.
2.Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale (Art. 6)
A decorrere dal 09 aprile 2020 e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro quest'ultima data, non si applicano gli artt.:
2446 co. 2 e 3 e 2482-bis co. 4, 5 e 6 c.c., ovvero delle previsioni dettate in tema di riduzione del capitale sociale di spa e di srl di importo superiore ad un terzo ma senza incidere sul minimo legale, per le quali è lasciato intatto il solo obbligo di convocare l'assemblea con funzione informativa e nell'ottica della adozione degli "opportuni provvedimenti";
2447 e 2482-ter c.c., ovvero delle previsioni dettate in tema di riduzione del capitale sociale di spa e di srl di importo superiore ad un terzo con incidenza sul minimo legale. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento delle società di capitali e delle cooperative per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, co. 1 n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.
3.Metodo previsionale acconti giugno (Art. 20)
Le sanzioni e gli interessi in caso di omesso o insufficiente versamento degli acconti IRES, IRAP e IRPEF dovuti per il 2020 non si applicano se quanto versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.
4.Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (Art. 22)
La sanzione per la tardiva trasmissione all’Agenzia Entrate e la consegna ai percipienti della Certificazione Unica 2020 non si applica se l’adempimento viene effettuato entro il 30 aprile 2020.
5.Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro (Art. 30)
Il credito d’imposta per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro previsto dall’art. 64 del precedente D.L. 18/2020 è stato ampliato all'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro (sono ricompresi anche gli acquisti nell’anno 2020 per mascherine o più in generale per dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale).
Si ricorda che il DL 18/2020 ha previsto per il periodo 2020 il riconoscimento di un credito d’imposta specifico per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, nella misura del 50% delle spese sostenute, fino a un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, (per maggiore approfondimento si rimanda alla nostra precedente circolare del 23 Marzo 2020, Credito d’imposta per sanificare gli ambienti di lavoro).
I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito sono demandate a un decreto ministeriale che dovrà essere emanato entro il 16 aprile 2020.
Cordiali saluti
STUDIO VALSECCHI & ASSOCIATI