INFORMAZIONE PER I DIPENDENTI CHE NEL 2020 HANNO PERCEPITO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE PAGATI DIRETTAMENTE DALL’INPS O DA FSBA (AZIENDE ARTIGIANE)
Doppia CU per i lavoratori percettori della cassa integrazione: è obbligatorio presentare il modello 730/2021.
L’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi 2021 non riguarderà tutti i lavoratori in cassa integrazione, ma soltanto coloro che hanno beneficiato nel 2020 di pagamenti erogati sia da parte del datore di lavoro che dell’INPS o dei Fondi Bilaterali (FSBA).
In tal caso, il lavoratore si troverà a percepire una doppia certificazione unica, il modello CU 2021, e ambedue le dichiarazioni ricevute saranno necessarie ai fini della messa a punto del modello 730/2021.
Infatti tutti i lavoratori che, nel corso dell’anno, hanno avuto più di un sostituto d’imposta, sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi.
In tal caso, verranno infatti rilasciate due certificazioni uniche:
il modello CU dell’INPS o di FSBA, da scaricare online sul portale dell’Istituto o del Fondo, necessario per certificare i redditi percepiti a titolo di cassa integrazione;
il modello CU relativo ai redditi da lavoro dipendente erogati da parte del datore di lavoro, necessario per l’appunto per la certificazione dei redditi da lavoro dipendente erogati dal datore di lavoro.
Come previsto in linea generale, anche in caso di CUD rilasciato dall’INPS in relazione alla cassa integrazione, i dati relativi ai redditi percepiti dal lavoratore saranno indicati all’interno del modello 730 precompilato 2021.
Si legge infatti sul sito dell’Agenzia delle Entrate che all’interno della dichiarazione dei redditi precompilata sono presenti le informazioni estrapolate dai dati della certificazione unica trasmessa e consegnata al lavoratore dipendente (o pensionato) da parte del sostituto d’imposta, datore di lavoro o ente pensionistico.