In data 19/06/2023 è pervenuta l’attesa autorizzazione della Commissione europea sulla fruibilità degli esoneri contributivi (previsti dalla Legge di bilancio 2021 e 2023) riservati ai datori di lavoro per l’assunzione di giovani con meno di 36 anni e per l’assunzione di donne lavoratrici svantaggiate, seguita rispettivamente dalle circolari Inps n. 57 del 22/06/2023 e n. 58 del 23/06/2023
ESONERO CONTRIBUTIVO UNDER 36
L’esonero è concesso per 36 mesi ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato o trasformano a tempo indeterminato giovani lavoratori che abbiano al massimo un’età di 35 anni e 364 giorni al momento dell’assunzione o della trasformazione e che non siano mai stati occupati, nel corso della vita lavorativa, con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Rientrano tra le tipologie incentivate anche le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti con precedenti rapporti a tempo indeterminato di lavoro intermittente o a chiamata, che abbiano svolto precedenti periodi di apprendistato o di lavoro domestico.
Sono invece esclusi dall’incentivo sia quei lavoratori che abbiano avuto precedenti rapporti a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia coloro i quali abbiano avuto un precedente rapporto a tempo indeterminato risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore.
La misura dell’esonero è pari al 100% dei contributi Inps a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di 6.000 Euro annui per assunzioni/trasformazioni effettuate dal 01/07/2022 al 31/12/2022, elevato a 8.000 Euro annui per assunzioni/trasformazioni effettuate dal 01/01/2023 al 31/12/2023.
Indicazioni operative:
Per fruire dell’esonero sarà necessario accertarsi della reale assenza di precedenti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo al lavoratore individuato per l’assunzione/trasformazione. A questo fine il lavoratore potrà recarsi al Centro per l’impiego di propria competenza e farsi rilasciare il documento C2 storico (storia degli Unilav effettivamente inviati).
ESONERO PER LE ASSUNZIONI DI DONNE LAVORATRICI SVANTAGGIATE
L’esonero è concesso:
Sono riconducibili alla nozione di “donne svantaggiate” le seguenti categorie:
La misura dell’esonero è pari al 100% dei contributi Inps a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di 6.000 Euro annui per assunzioni/trasformazioni effettuate dal 01/07/2022 al 31/12/2022, elevato a 8.000 Euro annui per assunzioni/trasformazioni effettuate dal 01/01/2023 al 31/12/2023.
Ai fini della spettanza dell’agevolazione è necessario realizzare l’incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Condizioni generali per accedere agli esoneri
Si ricordano di seguito le principali condizioni dei datori di lavoro per poter fruire degli esoneri:
Inoltre, il rapporto di lavoro incentivato:
Entrambi gli esoneri non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente e devono rispettare le condizioni previste in materia di aiuti di Stato.
Per lo Studio Valsecchi & Associati
Dott.ssa Lucrezia Caldirola