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ESONERO CONTRIBUTIVO UNDER 36

L’esonero è concesso per 36 mesi ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato o trasformano a tempo indeterminato giovani lavoratori che abbiano al massimo un’età di 35 anni e 364 giorni al momento dell’assunzione o della trasformazione e che non siano mai stati occupati, nel corso della vita lavorativa, con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Rientrano tra le tipologie incentivate anche le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti con precedenti rapporti a tempo indeterminato di lavoro intermittente o a chiamata, che abbiano svolto precedenti periodi di apprendistato o di lavoro domestico.

Sono invece esclusi dall’incentivo sia quei lavoratori che abbiano avuto precedenti rapporti a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia coloro i quali abbiano avuto un precedente rapporto a tempo indeterminato risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore.

La misura dell’esonero è pari al 100% dei contributi Inps a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di 6.000 Euro annui per assunzioni/trasformazioni effettuate dal 01/07/2022 al 31/12/2022, elevato a 8.000 Euro annui per assunzioni/trasformazioni effettuate dal 01/01/2023 al 31/12/2023.

Indicazioni operative:

Per fruire dell’esonero sarà necessario accertarsi della reale assenza di precedenti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo al lavoratore individuato per l’assunzione/trasformazione. A questo fine il lavoratore potrà recarsi al Centro per l’impiego di propria competenza e farsi rilasciare il documento C2 storico (storia degli Unilav effettivamente inviati).

ESONERO PER LE ASSUNZIONI DI DONNE LAVORATRICI SVANTAGGIATE

L’esonero è concesso:

  • per  12 mesi ai datori di lavoro privati che assumono a tempo determinato,
  • per 18 mesi ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato o che trasformano a tempo indeterminato.

Sono riconducibili alla nozione di “donne svantaggiate” le seguenti categorie:

  • donne con almeno 50 anni d’età e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

La misura dell’esonero è pari al 100% dei contributi Inps a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di 6.000 Euro annui per assunzioni/trasformazioni effettuate dal 01/07/2022 al 31/12/2022, elevato a 8.000 Euro annui per assunzioni/trasformazioni effettuate dal 01/01/2023 al 31/12/2023.

Ai fini della spettanza dell’agevolazione è necessario realizzare l’incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

 

Condizioni generali per accedere agli esoneri

Si ricordano di seguito le principali condizioni dei datori di lavoro per poter fruire degli esoneri:

  • Regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC regolare);
  • Assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
  • Rispetto di accordi e contratti collettivi.

Inoltre, il rapporto di lavoro incentivato:

  • non deve violare il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore non avente diritto all’esonero;
  • non può essere richiesto da datori di lavoro aventi in atto sospensioni dal lavoro derivanti da crisi o riorganizzazioni aziendali;
  • non può essere richiesto se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
  • Per Under 36: il datore di lavoro non deve avere proceduto nei 6 mesi precedenti e nei 9 mesi successivi all’assunzione a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (esclusi quelli per sopravvenuta inidoneità e superamento del periodo di comporto) o licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
  • Per Donne svantaggiate: il datore di lavoro non deve avere proceduto nei 6 mesi precedenti al licenziamento della medesima lavoratrice per la quale si richiede l’esonero.

Entrambi gli esoneri non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente e devono rispettare le condizioni previste in materia di aiuti di Stato.

 

Per lo Studio Valsecchi & Associati

Dott.ssa Lucrezia Caldirola

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