L’Art. 63 del D.l. 18/2020 (Cura Italia) ha stabilito che ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 49, comma 1, del TUIR che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente (2019) di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito (ovvero esente da imposte e obblighi contributivi), pari a 100 euro.
Oggetto: BONUS 100 euro.
L’Art. 63 del D.l. 18/2020 (Cura Italia) ha stabilito che ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 49, comma 1, del TUIR che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente (2019) di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito (ovvero esente da imposte e obblighi contributivi), pari a 100 euro.
Il premio va rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese di marzo.
I sostituti d'imposta, di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. 600/1973, riconoscono, l’incentivo di cui sopra, in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile, e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno (o di fine rapporto, se precedente).
I sostituti d'imposta compensano l'incentivo erogato ai dipendenti beneficiari, a norma dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, mediante compensazione con il Mod. F24.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul punto (circolare n. 8/E) specificando le modalità di concreta applicazione del beneficio.
In particolare:
La misura del bonus va calcolata in relazione al numero di giorni lavorati presso la sede di lavoro. Ciò vale anche per i dipendenti cessati nel corso del mese.
Il premio spetta anche a chi ha prestato la propria attività lavorativa in trasferta presso clienti, in missioni o presso sedi secondarie dell'impresa.
Eventuali giornate di ferie o malattia non riducono l’ammontare del premio, mentre quest’ultimo non è dovuto ai dipendenti che hanno prestato l’attività lavorativa in modalità smart-working.
Come detto sopra, la norma riguarda i titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, a tal fine, va considerato solo il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF, e quindi non vanno computati:
a) i premi di risultato soggetti a tassazione sostitutiva al 10%;
b) il reddito assoggettato a tassazione separata o imposta sostitutiva.
Pertanto, per corrispondere legittimamente il premio, ciascun Cliente dovrà:
Solo quando avremo ricevuto tutta la suddetta documentazione, e comunque entro il limite massimo di Dicembre 2020, potremo inserire nel primo prospetto paga utile il valore del BONUS 100 EURO.
Per lo Studio,
Dr. Nico Gilardi