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CIRCOLARE: BONUS 600 € PER IMPRENDITORI AUTONOMI - Novità del DL 18/2020

("Cura Italia")

Si segnala che la presente circolare è indirizzata ai lavoratori autonomi e ai lavoratori che rivestono la qualifica di amministratore di società, pertanto per le società si chiede di fornire una copia della  presente a tutti i soggetti interessati.

 

Spett.le Cliente,

Con la presente Circolare vi forniamo le prime indicazioni relative al BONUS 600 € PER IMPRENDITORI AUTONOMI - Novità del DL 18/2020 ("Cura Italia").

Gli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del DL 17.3.2020 n. 18 riconoscono un’indennità pari a 600,00 euro, relativamente al mese di marzo 2020, a determinate categorie di soggetti (esercenti attività economiche in forma autonoma e specifiche tipologie di lavoratori) che, in base al loro inquadramento previdenziale, non possono accedere a specifici istituti di tutela (come gli ammortizzatori sociali). Diversamente da quanto emergeva nelle prime versioni del decreto, nelle quali si ipotizzava un’indennità una tantum, l’indennità disciplinata nel testo definitivo del DL 18/2020 è corrisposta relativamente al mese di marzo 2020. Ciò fa ritenere – come, peraltro, confermato dal Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri – che l’indennità potrà essere riconosciuta per ulteriori periodi, anche in relazione al prolungarsi dell’emergenza sanitaria.

La presente circolare si sofferma sulle indennità riguardanti i lavoratori autonomi titolari di partita iva e i collaboratori non essendo di Ns. competenza quanto attiene alle indennità per i lavoratori dipendenti.

Le misure di sostegno sono fruibili dalle categorie di soggetti specificamente individuate (entro i limiti degli importi stanziati per ciascuna di esse) come riportati nella tabella seguente:

In base alla formulazione delle disposizioni, la fruibilità delle indennità prescinde dalla dimostrazione che l’emergenza sanitaria abbia effettivamente inciso negativamente sull’attività svolta, oppure abbia comportato sospensioni o cessazioni della medesima.

Le indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del DL 18/2020:

  • non sono tra essere cumulabili, in base a diverse qualifiche assunte
  • sono escluse per i percettori di reddito di cittadinanza (art. 31 del DL 18/2020).

 

Per tutte le categorie di soggetti sopra indicate, l’indennità non concorre alla formazione del reddito del percipiente.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DELLE INDENNITÀ

Le indennità sono erogate:

  • dall’INPS;
  • previa presentazione di una specifica domanda al predetto Istituto;
  • entro i limiti degli importi stanziati per ciascuna categoria di soggetti.

Le disposizioni che disciplinano le indennità attribuiscono all’INPS il compito di monitorare il rispetto del limite di spesa e di comunicarne i risultati al Ministero del Lavoro e al Ministero dell’Economia; qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Stando alle dichiarazioni rese dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali alla stampa specializzata, le risorse stanziate sarebbero sufficienti a coprire l’intera platea dei beneficiari e, nel caso in cui non dovessero bastare, sa- ranno reintegrate con successivi interventi normativi.

 Alla data odierna non sono state ancora definite ufficialmente le modalità di presentazione delle domande e derogazione delle indennità.

 

Le domande non saranno presentate all’INPS in un “click day” (comunicato stampa INPS 19.3.2020), ma in via telematica attraverso i canali telematici messi a disposizione sul sito Internet istituzionale e secondo le modalità definite da una circolare di prossima pubblicazione; le domande saranno rese disponibili, entro la fine del mese di marzo 2020, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche (messaggio INPS 20.3.2020 n. 1288).

 

ATTENZIONE (questioni aperte)

Agenti e RAPPRESENTANTI di commercio

Gli agenti e i rappresentanti di commercio sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia presso l’INPS (Gestione commercianti) sia presso la Fondazione Enasarco, in quest’ultimo caso ai fini dell’erogazione di una prestazione integrativa rispetto a quella erogata dall’INPS. Poiché l’art. 28 del DL 18/2020 esclude dall’indennità gli iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS, le associazioni rappresentative della categoria hanno chiesto venga chiarito “se il riferimento di cui all’art. 28, sia da intendersi alle gestioni obbligatorie di primo pilastro e non anche alla gestione integrativa speciale [n.d.r. dell’Enasarco] che è tipica solo della categoria degli agenti e rappresentanti di commercio.Un’ interpretazione della norma potrebbe portarela categoria dal beneficio”

 

Professionisti iscritti A CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE

Non sono contemplati tra i soggetti beneficiari delle indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse private di previdenza obbligatoria. Tali soggetti potrebbero avere accesso al “Fondo per il reddito di ultima istanza”, istituito dall’art. 44 del DL 18/2020 proprio “come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini”.

Tuttavia, si segnala che, stando alle dichiarazioni rese dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali alla stampa specializzata, l’indennità di 600,00 euro dovrebbe essere estesa, con successivi interventi normativi, anche ai professionisti iscritti a Casse private di previdenza obbligatoria, con un reddito contenuto entro determinati limiti.

Cumulabilità del bonus con il congedo parentale e il bonus baby sitting

Dal tenore letterale della norma e sulla base dei chiarimenti sin d’ora pervenuti non è stata evidenziata una incompatibilità tra le indennità di cui all’art. 23 del D.L.18/2020 e quelle di cui agli art. 27/28/29/30 del medesimo. Pertanto al momento parrebbe possibile che il lavoratore autonomo chieda e ottenga il bonus di 600 € per il mese di marzo e contemporaneamente uno a scelta tra l’indennità per congedo parentale speciale o il bonus baby sitting (v. specifica circolare).

 

INDICAZIONI OPERATIVE DELLO STUDIO

Per coloro che fossero interessati a richiedere l’assistenza dello Studio per la compilazione e l’invio della domanda, e per il monitoraggio della stessa, chiediamo di compilare il modulo allegato alla presente.

Per coloro che ne faranno richiesta attraverso detto modulo lo Studio provvederà tempestivamente (e secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle richieste) alla presentazione della domanda, non appena il servizio sarà reso disponibile dall’INPS.

 

S e avete dubbi sulla possibilità o meno di accedere per il Vs. caso specifico, non esitate a chiamarci per chiarimenti. In alternativa potete comunque provvedere alla compilazione del modulo allegato, a seguito  d el quale verificheremo comunque, prima di procedere, che possiate accedere al bonus e a darvi  r iscontro in merito.

 

Per maggiori informazioni:

 

Dott.ssa Selena Frigerio      selena.frigerio@studiovalsecchi.eu

Sig.ra Roberta Pozzoni         roberta.pozzoni@studiovalsecchi.eu

Dott.ssa Roberta Valsecchi  roberta.valsecchi@studiovalsecchi.eu

Dott. Luca Spreafico                    luca.spreafico@studiovalsecchi.eu

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