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Con Circolare del 19/11/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come attuare le modifiche introdotte dal Governo col recente decreto-legge n. 167 pubblicato lo scorso 14/11/2024.

Per l’anno 2024 rimane prevista l’erogazione di un’indennità di importo massimo pari a 100 Euro a favore di dipendenti che si trovino in particolari condizioni economiche e familiari.

Il bonus, se erogato dal datore di lavoro, viene recuperato dallo stesso sotto forma di credito da utilizzare in compensazione nel modello F24.

Il bonus, in estrema sintesi, spetta ai lavoratori dipendenti che possiedono le seguenti condizioni:

1.reddito complessivo nell’anno di imposta 2024 non superiore a 28.000 Euro;

2.almeno un figlio fiscalmente a carico;

3.imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente nell’anno di imposta 2024 che sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 comma 1 TUIR.

Per maggiori dettagli si vedano le “istruzioni” che seguono.

 

DA NOTARE BENE:

  • È stato eliminato il requisito del coniuge a carico.
  • Le tre condizioni economiche e familiari devono essere possedute CONGIUNTAMENTE.
  • Il bonus NON è cumulabile all’interno dello stesso NUCLEO FAMILIARE (vedere istruzioni a pagina 3 e 4).

 

A chi non spetta:

I titolari di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (es. amministratori, tirocinanti, co.co.co.) non possono beneficiarne.

 

A quanto ammonta:

  • Il bonus di 100 euro non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
  • Il bonus è riproporzionato in funzione del periodo di lavoro svolto nell’anno 2024 (spetta l’importo pieno in caso di detrazioni per lavoro dipendente spettanti per 366 giorni nell’anno 2024. L’importo verrà riproporzionato di conseguenza in caso di numero di giorni inferiore).
  • In caso di rapporto di lavoro part-time l’importo non è riproporzionato.
  • In caso di più rapporti di lavoro in corso, il lavoratore può percepirlo una sola volta e deve scegliere a quale datore di lavoro richiederlo

 

Quando richiederlo:

il bonus potrà essere richiesto (se spettante e non richiesto al proprio datore di lavoro) così come restituito (se non spettante ma percepito dal proprio datore di lavoro) anche con la dichiarazione dei redditi relativa al 2024 da presentarsi nell’anno 2025.

In questa sede potrà essere richiesto anche da chi:

  • Non ha sostituto d’imposta (lavoratori domestici)
  • Non è titolare di rapporti di lavoro a dicembre 2024 ma lo è stato nel corso dell’anno 2024

 

ADEMPIMENTI PER L’EROGAZIONE EFFETTUATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro riconoscerà il bonus con il cedolino paga relativo alla Tredicesima mensilità solo su richiesta del lavoratore dipendente. La richiesta potrà essere esercitata unicamente riconsegnando al datore di lavoro ENTRO IL 14/12/2024, debitamente compilata, la dichiarazione a pagina 3 e 4 della presente circolare, attestando di avervi diritto. Per le sole Aziende che pagano la 13.ma a ratei nel mese (e non tutta in unica soluzione a dicembre), si consiglia di disporre un bonifico di € 100,00 (con causale acconto stipendio dicembre) entro il 20/12/2024 a favore dei soli Lavoratori aventi diritto e che avranno riconsegnato il modulo compilato e sottoscritto entro il 14/12/2024. Tale acconto sarà poi gestito nel cedolino riferito al mese di dicembre (in elaborazione ai primi di gennaio) comprendente il rateo di 13.ma. 

 

Invitiamo i Datori di lavoro a pubblicare in bacheca la presente circolare (pagina 1 e 2) e consegnare a tutti i dipendenti le istruzioni e la dichiarazione (pagina 3 e 4), sollecitandone, se interessati, la compilazione e la consegna entro la data indicata. Le istruzioni sono parte integrante della dichiarazione, pertanto ogni lavoratore dovrà leggerle e valutare se, in base alla propria condizione economica e familiare, vuole chiedere il bonus e percepirlo con la Tredicesima oppure vuole aspettare ed eventualmente percepirlo in sede di dichiarazione dei redditi.

Entro il 15/12/2024 fateci avere copia di tutti i moduli che vi avranno riconsegnato i vs. dipendenti. Grazie.

Per lo Studio Valsecchi & Associati

Dott. Nico Gilardi e Dott.ssa Lucrezia Caldirola.

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