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Per l’anno 2024 è prevista l’erogazione di un’indennità di importo pari a 100 Euro a favore di dipendenti che si trovino in particolari condizioni economiche e familiari.

Il bonus, se erogato dal datore di lavoro, viene recuperato dallo stesso sotto forma di credito da utilizzare in compensazione F24.

Il bonus spetta ai lavoratori dipendenti che possiedono le seguenti condizioni:

  • reddito complessivo nell’anno di imposta 2024 non superiore a 28.000 Euro;
  • coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) e almeno un figlio fiscalmente a carico OPPURE un figlio fiscalmente a carico in nucleo familiare monogenitoriale;
  • imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente nell’anno di imposta 2024 che sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 comma 1 TUIR.

I titolari di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (es. amministratori, tirocinanti) non possono beneficiarne.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

Il bonus è riproporzionato in funzione del periodo di lavoro nell’anno 2024.

 

ADEMPIMENTI PER L’EROGAZIONE

Il datore di lavoro riconoscerà il bonus con il cedolino paga relativo alla Tredicesima mensilità solo su richiesta del lavoratore dipendente che riconsegnerà ENTRO IL 15/12/2024 debitamente compilata la autocertificazione a pagina 2 della presente circolare attestando di avervi diritto.

Se i beneficiari dovessero rendersi conto che il bonus percepito non è spettante restituiranno l’importo in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2024.

Lo stesso avverrà per chi, avendovi diritto, non ha richiesto il bonus al datore di lavoro: potrà essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2024.

 

Per lo Studio Valsecchi & Associati

Dott.ri Nico Gilardi e Lucrezia Caldirola.

 

 

Bonus 100 euro previsto dal D.L. 9 agosto 2024, n. 113
Premessa


L’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 ha previsto l’erogazione per l’anno 2024 di un’indennità di importo pari a 100 euro (bonus), rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nell’anno d’imposta 2024;
b) il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, comma 2, del TUIR (nota 1), oppure, in alternativa, il lavoratore ha almeno un figlio fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale, come individuato dall’art. 12 comma 1, lettera c) decimo periodo, del TUIR (nota 2);
c) l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente deve essere superiore all’importo della detrazione spettante per la stessa tipologia reddituale (detrazione ai sensi dell'art. 13, comma 1, del TUIR) con riferimento all’anno d’imposta 2024.
Per beneficiare dell’indennità in esame, che sarà riconosciuta unitamente alla tredicesima mensilità, il lavoratore dipendente deve comunicare al proprio datore di lavoro la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari, indicando il codice fiscale del coniuge e di un figlio fiscalmente a carico, oppure solo di un figlio a carico in caso di nucleo familiare monogenitoriale.

 

Dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Preso atto di quanto indicato in premessa, il sottoscritto

dichiara:
o    che il proprio reddito complessivo, nell’anno d’imposta 2024, non è superiore a 28.000 euro;
o   di avere coniuge e almeno un figlio entrambi fiscalmente a carico (1) oppure, in alternativa, di avere almeno un figlio fiscalmente a carico  in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale (2).
A tal fine comunica i dati dei seguenti soggetti fiscalmente a carico:

Note
1) Si considerano fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.8450,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro.
2) Un nucleo familiare c.d. monogenitoriale sussiste in presenza, alternativamente, delle seguenti tre situazioni: l’altro genitore è deceduto, l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio, il figlio è stato adottato da un solo genitore oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus).

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