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Riepilogando quanto illustrato nella NS. CIRCOLARE n. 35 dello scorso giugno, ricordiamo che questo nuovo strumento legislativo consiste nella possibilità di fissare per un biennio (periodi d’imposta 2024 e 2025), previo accordo tra il singolo contribuente e l’Agenzia delle Entrate, il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

 

Di seguito vi riportiamo una breve descrizione delle principali caratteristiche di tale strumento aggiornata con le modifiche introdotte nel decreto di agosto (evidenziate in BLU). Più avanti in ROSSO le INDICAZIONI OPERATIVE DELLO STUDIO che vi invitiamo a leggere con ATTENZIONE.

 

Possono accedere al concordato i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato. In particolare, il nuovo istituto è riservato a due tipologie di contribuenti:

  • i soggetti che applicano gli ISA;
  • i contribuenti in regime forfetario.

 

L’accesso al nuovo istituto è inoltre precluso in caso di:

  • debiti tributari “non gestiti”
  • omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (2021 – 2022 – 2023);
  • condanna per reati tributari;
  • inizio attività nel periodo d’imposta precedente (2023), per i contribuenti in regime forfetario.
  • passaggio da regime ordinario 2023 a regime forfettario 2024
  • soggetti ISA per i quali opera una causa di esclusione.
  • presenza di operazioni straordinarie (fusioni, trasformazioni etc)

La proposta di concordato viene formulata compilando appositi quadri aggiuntivi della dichiarazione dei redditi riferita al 2023, e il calcolo del reddito “concordato” viene effettuato attraverso un apposito software, sulla base di vari fattori (reddito anni precedenti, punteggio isa e altre informazioni).

Tendenzialmente in assenza di particolarità, la procedura di calcolo fornirà redditi mediamente un po’ più alti rispetto al reddito effettivo 2023.

L’adesione al nuovo istituto si concretizzerà quindi con la presentazione del modello REDDITI 2024 entro il 31.10.2024, nel quale si potrà appunto esprimere la scelta se aderire o meno.

Il reddito concordato rileva ai fini delle imposte dirette e anche della contribuzione INPS (mentre pare non sarà  rilevante per le casse di previdenza professionali diverse dall’INPS)

Nel periodo oggetto di concordato i contribuenti sono, in ogni caso, tenuti agli adempimenti fiscali ordinariamente previsti a seconda del regime specifico: tenuta contabilità, liquidazioni iva, presentazione dichiarazioni, ecc. …

Solo circostanze eccezionali determinanti minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo superiori al 30% rispetto a quelli oggetto di con­cor­dato, provocano la cessazione degli effetti del regime di concordato preventivo. Qualsiasi altro scostamento in più o in meno tra reddito effettivo e reddito concordato è irrilevante.

 

Quali i vantaggi?

  • Il riconoscimento dei benefici premiali ISA a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale conseguito (esonero visto di conformità per compensazioni crediti, riduzione termini di accertamento, esonero da accertamento sintetico, esclusione disciplina società di comodo).
  • nei periodi d’imposta oggetto di concordato i redditi d’impresa e di lavoro autonomo non potranno essere oggetto di accertamenti induttivi e presuntivi. Restano però possibili accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.
  • Sul maggior reddito rispetto al precedente (e quindi sulla differenza tra reddito concordato 2024 e reddito reale 2023) si può applicare un’imposta sostitutiva dell’IRES/IRPEF/addizionali pari al 10% - 12% - 15% a seconda della fascia di punteggio ISA 2023 ovvero una riduzione dell’aliquota dei forfettari dal 15% al 10% (dal 5% al 3% sulle nuove attività) – sul restante reddito si applica la normale tassazione IRES, IRPEF e addizionali, forfettaria nonché l’IRAP ove prevista.

 

ATTENZIONE: per coloro che aderiscono al concordato è prevista una maggiorazione dell’importo dovuto al 30/11/2024 come secondo acconto delle imposte, pari al 10% (irpef/ires/forfettaria) e al 3% (irap) della differenza tra reddito concordato e reddito 2023.

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER I CLIENTI DELLO STUDIO.

Nella nostra precedente circolare Vi chiedevamo di comunicare entro fine luglio se interessati ad una valutazione specifica individuale. Le modifiche introdotte impongono una rivalutazione di questo strumento e pertanto vi chiediamo di ESPRIMERE NUOVAMENTE IL VOSTRO INTERESSE O MENO al fine di riuscire ad organizzare le necessarie attività e a fornirvi una adeguata e qualificata consulenza in merito.

A TAL RIGUARDO IN LINEA DI MASSIMA VI PRECISIAMO CHE QUESTO STRUMENTO, viste le nuove caratteristiche, può ESSERE INTERESSANTE E/O CONVENIENTE nei seguenti casi:

  • SOGGETTI CHE PREVEDONO DI AVERE UN REDDITO 2024 e/o 2025 IN FORTE CRESCITA RISPETTO AL 2023
  • SOGGETTI CHE POTREBBERO DECIDERE UN DIFFERIMENTO DI SPESE O UN ANTICIPAZIONE DI RICAVI 2024 E/O 2025 ANCHE NELL’OTTICA DI RAPPORTI INTERNI E/O INFRAGRUPPO
  • SOGGETTI CHE HANNO ISA PARTICOLARMENTE BASSI E CHE QUINDI RISCHIANO MAGGIORMENTE DI SUBIRE CONTROLLI INDUTTIVI
  • SOGGETTI CHE OPERANO IN SETTORI PARTICOLARMENTE “NEL MIRINO” DEI CONTROLLI INDUTTIVI (es. attività di commercio/servizio/somministrazione verso il privato).

 

Per coloro che fossero interessati ad una valutazione chiediamo di comunicarcelo entro il 30/09/2024 compilando il modulo allegato da inviare via mail a studio.valsecchi@studiovalsecchi.eu.

Per evitare fraintendimenti vi chiediamo di inviarci il modulo anche nel caso in cui non siate interessati, compilando l’apposita casella.

 

Sempre nel modello allegato, troverete indicazione in merito al costo applicato dallo Studio per i conteggi e per l’adesione (precisiamo che il costo è aumentato rispetto a quanto proposto nella circolare di luglio in quanto l’aggiustamento normativo ha reso più complessi il calcolo e la valutazione introducendo nuove imposte sostitutive, nuove esclusioni e il riconteggio degli acconti, con conseguente maggior onere dello studio sia in termini di lavoro da svolgere sia per il costo dei necessari applicativi informatici; gli onorari proposti sono comunque inferiori a quelli previsti recentemente dall’Associazione Nazionale Dottori Commercialisti).

 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti,

 

STUDIO VALSECCHI & ASSOCIATI

Dott.ssa Roberta Valsecchi

Dott.ssa Selena Frigerio

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