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Di seguito vi riportiamo una breve descrizione delle principali caratteristiche di tale strumento.

 

Possono accedere al concordato i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato. In particolare, il nuovo istituto è riservato a due tipologie di contribuenti:

  • i soggetti che applicano gli ISA;
  • i contribuenti in regime forfetario.

Per poter valutare la proposta di reddito, il contribuente, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato (cioè il 2023):

  • non deve avere debiti tributari;
  • oppure deve aver estinto i debiti d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati, entro il termine per l’accettazione della proposta.

I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000,00 euro, fino a de­cadenza dei relativi benefici.

 

L’accesso al nuovo istituto è inoltre precluso in caso di:

  • omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato (2021 – 2022 – 2023);
  • condanna per reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
  • inizio attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta (2023), per i contribuenti in regime forfetario.
  • soggetti ISA per i quali opera una causa di esclusione.

 

La proposta di concordato viene formulata dall’Agenzia delle Entrate sulla base di dati che verranno comunicati attraverso la compilazione della prossima dichiarazione dei redditi, oltre che su dati derivanti dai modelli ISA e dalle banche dati dell’Amministrazione finanziaria.

La comunicazione di dati richiesti nei citati quadri, così come la formulazione della proposta di reddito concordato e la relativa accettazione, avverranno tramite un apposito software che è stato reso disponibile in questi giorni dall’Agenzia delle Entrate. Il software elaborerà i dati e restituirà un valore di REDDITO PRESTABILITO per i 2 anni successivi (2024 e 2025) che, se accettato, diventerà appunto il reddito “CONCORDATO”, ovvero il reddito che il contribuente dovrà dichiarare e su cui dovrà calcolare le imposte (Redditi e IRAP) invece che sul reddito effettivamente realizzato. L’adesione al nuovo istituto si concretizzerà quindi con la presentazione del modello REDDITI 2024 entro il 15.10.2024, nel quale si potrà appunto esprimere la scelta se aderire o meno.

Nel periodo oggetto di concordato i contribuenti che vi hanno aderito sono, in ogni caso, tenuti agli adempimenti fiscali ordinariamente previsti a seconda del regime specifico: tenuta contabilità, liquidazioni iva, presentazione dichiarazioni, ecc. …

 

Solo circostanze eccezionali determinanti minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo superiori al 50% rispetto a quelli oggetto di con­cor­dato, provocano la cessazione degli effetti del regime di concordato preventivo, a partire dal periodo d’imposta in cui tale differenza si verifica. Qualsiasi altro scostamento in più o in meno tra reddito effettivo e reddito concordato inferiore al 50% è irrilevante.

 

Quali i vantaggi?

L’adesione al concordato preventivo determina il riconoscimento dei benefici premiali ISA a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale conseguito (esonero visto di conformità per compensazioni crediti, riduzione termini di accertamento, esonero da accertamento sintetico, esclusione disciplina società di comodo).

Inoltre per i periodi d’imposta oggetto di concordato i redditi d’impresa e di lavoro autonomo non potranno essere oggetto di accertamenti induttivi e presuntivi. Resta peraltro fermo che anche i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale potranno es­sere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.

 

D’altro canto la mancata accettazione della proposta non produce alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati.

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER I CLIENTI DELLO STUDIO.

 

Premesso che è opinione personale dei professionisti dello Studio che questo strumento sia vergognosamente ingiusto e immorale (lo Stato che scommette sulle tasse delle aziende), riteniamo comunque questo strumento poco interessante per la nostra clientela in quanto il contribuente oltre a doversi accollare il rischio fiscale di pagare su ciò che è stato concordato preventivamente e poi non si è avverato, non ottiene nessun vantaggio in termini di riduzione degli adempimenti fiscali.

Inoltre l’applicazione di tale strumento è in questo momento alle prime incerte fasi, essendo stato appena rilasciato il software dell’AdE ed essendo ancora in corso la procedura di adeguamento degli applicativi da parte delle software house del settore.

Per quanto sopra, e dato che:

  • il contribuente ha tempo fino al 31 ottobre 2024 per decidere se aderire alla proposta dell’Amministrazione finanziaria,
  • l’eventuale adesione a tale strumento non influisce sul calcolo delle imposte in scadenza a fine luglio;

lo Studio provvederà ad elaborare i conteggi presumibilmente durante il mese di settembre 2024 e solo per i clienti che ne faranno richiesta entro fine luglio.

 

Per coloro che fossero interessati chiediamo di comunicarcelo entro il 26/07/2024 compilando il modulo allegato da inviare via mail a studio.valsecchi@studiovalsecchi.eu.

Per evitare fraintendimenti vi chiediamo di inviarci il modulo anche nel caso in cui non siate interessati, compilando l’apposita casella.

 

Sempre nel modello allegato, troverete indicazione in merito al costo applicato dallo Studio per i conteggi e per l’adesione.

 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti,

STUDIO VALSECCHI&ASSOCIATI

Dott.ssa Roberta Valsecchi

Dott.ssa Selena Frigerio

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