OGGETTO: IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE Il D. lgs. 12.2.2024 n. 13 ha introdotto il nuovo strumento del concordato preventivo biennale, finalizzato a far emergere spontaneamente reddito imponibile utilizzando i dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, mediante il concordato preventivo biennale sarà possibile fissare per un biennio (periodi d’imposta 2024 e 2025), previo accordo tra il singolo contribuente e l’Agenzia delle Entrate, il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
Di seguito vi riportiamo una breve descrizione delle principali caratteristiche di tale strumento.
Possono accedere al concordato i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato. In particolare, il nuovo istituto è riservato a due tipologie di contribuenti:
Per poter valutare la proposta di reddito, il contribuente, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato (cioè il 2023):
I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000,00 euro, fino a decadenza dei relativi benefici.
L’accesso al nuovo istituto è inoltre precluso in caso di:
La proposta di concordato viene formulata dall’Agenzia delle Entrate sulla base di dati che verranno comunicati attraverso la compilazione della prossima dichiarazione dei redditi, oltre che su dati derivanti dai modelli ISA e dalle banche dati dell’Amministrazione finanziaria.
La comunicazione di dati richiesti nei citati quadri, così come la formulazione della proposta di reddito concordato e la relativa accettazione, avverranno tramite un apposito software che è stato reso disponibile in questi giorni dall’Agenzia delle Entrate. Il software elaborerà i dati e restituirà un valore di REDDITO PRESTABILITO per i 2 anni successivi (2024 e 2025) che, se accettato, diventerà appunto il reddito “CONCORDATO”, ovvero il reddito che il contribuente dovrà dichiarare e su cui dovrà calcolare le imposte (Redditi e IRAP) invece che sul reddito effettivamente realizzato. L’adesione al nuovo istituto si concretizzerà quindi con la presentazione del modello REDDITI 2024 entro il 15.10.2024, nel quale si potrà appunto esprimere la scelta se aderire o meno.
Nel periodo oggetto di concordato i contribuenti che vi hanno aderito sono, in ogni caso, tenuti agli adempimenti fiscali ordinariamente previsti a seconda del regime specifico: tenuta contabilità, liquidazioni iva, presentazione dichiarazioni, ecc. …
Solo circostanze eccezionali determinanti minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo superiori al 50% rispetto a quelli oggetto di concordato, provocano la cessazione degli effetti del regime di concordato preventivo, a partire dal periodo d’imposta in cui tale differenza si verifica. Qualsiasi altro scostamento in più o in meno tra reddito effettivo e reddito concordato inferiore al 50% è irrilevante.
Quali i vantaggi?
L’adesione al concordato preventivo determina il riconoscimento dei benefici premiali ISA a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale conseguito (esonero visto di conformità per compensazioni crediti, riduzione termini di accertamento, esonero da accertamento sintetico, esclusione disciplina società di comodo).
Inoltre per i periodi d’imposta oggetto di concordato i redditi d’impresa e di lavoro autonomo non potranno essere oggetto di accertamenti induttivi e presuntivi. Resta peraltro fermo che anche i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale potranno essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.
D’altro canto la mancata accettazione della proposta non produce alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati.
INDICAZIONI OPERATIVE PER I CLIENTI DELLO STUDIO.
Premesso che è opinione personale dei professionisti dello Studio che questo strumento sia vergognosamente ingiusto e immorale (lo Stato che scommette sulle tasse delle aziende), riteniamo comunque questo strumento poco interessante per la nostra clientela in quanto il contribuente oltre a doversi accollare il rischio fiscale di pagare su ciò che è stato concordato preventivamente e poi non si è avverato, non ottiene nessun vantaggio in termini di riduzione degli adempimenti fiscali.
Inoltre l’applicazione di tale strumento è in questo momento alle prime incerte fasi, essendo stato appena rilasciato il software dell’AdE ed essendo ancora in corso la procedura di adeguamento degli applicativi da parte delle software house del settore.
Per quanto sopra, e dato che:
lo Studio provvederà ad elaborare i conteggi presumibilmente durante il mese di settembre 2024 e solo per i clienti che ne faranno richiesta entro fine luglio.
Per coloro che fossero interessati chiediamo di comunicarcelo entro il 26/07/2024 compilando il modulo allegato da inviare via mail a studio.valsecchi@studiovalsecchi.eu.
Per evitare fraintendimenti vi chiediamo di inviarci il modulo anche nel caso in cui non siate interessati, compilando l’apposita casella.
Sempre nel modello allegato, troverete indicazione in merito al costo applicato dallo Studio per i conteggi e per l’adesione.
Con l’occasione si porgono cordiali saluti,
STUDIO VALSECCHI&ASSOCIATI
Dott.ssa Roberta Valsecchi
Dott.ssa Selena Frigerio