É stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29.3.2024 n. 75, il DL 29.3.2024 n. 39, in vigore dal 30.3.2024 e che dovrà essere convertito in legge entro il 28.5.2024.
NOVITÀ IN TEMA DI BONUS “EDILIZI”
Norma di riferimento |
Sintesi |
Limitazioni alle Opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura - (art. 1)
segue
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Estensione del “blocco” delle opzioni a IACP, cooperative ed enti del Terzo settore A decorrere dal 30.3.2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024), non possono più optare per cessione e sconto:
Disciplina transitoria per IACP, cooperative ed enti del Terzo settore La cessione e lo sconto in fattura continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30.3.2024 (entro il 29.3.2024 quindi):
Spese post 16 febbraio 2023 relative a interventi per i quali prima del 17 febbraio 2023 risultavano depositati i relativi titoli edilizi (già limitate da Disposizioni transitorie introdotte dal precedente DL 11/2023) La possibilità di continuare a esercitare (in base alle norme transitorie del precedente DL 11/2023) la cessione e lo sconto sulle spese sostenute dopo il 16.2.2023 relative a interventi per i quali, prima del 17.2.2023, risultavano depositati i relativi titoli edilizi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, risultavano avviati i lavori o era stato stipulato un accordo vincolante di fornitura dei beni e servizi, è stata inibita per coloro che, alla data del 30.03.24 non hanno sostenuto alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.
Interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche con il “bonus barriere 75%” A decorrere dal 30.3.2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024), non sono piò soggetti all’opzione per cessione e sconto gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche per i quali si fruisce del “bonus barriere 75%”. Disciplina transitoria “bonus barriere 75%” La cessione e lo sconto in fattura continuano ad applicarsi agli interventi per i quali in data antecedente al 30.3.2024 (entro il 29.3.2024 quindi):
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Comunicazione di opzione per cessione e sconto per gli interventi “edilizi” - Eliminazione della remissione in bonis (art. 2)
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Termine della comunicazione di opzione per le spese 2023 Il termine ultimo entro cui devono essere presentate telematicamente tutte le comunicazioni di cessione e sconto in fattura con riguardo:
fissato nella data del 04 aprile 2024, non è stato oggetto di alcun rinvio.
Eliminazione della remissione in bonis In relazione a queste comunicazioni, a differenza degli anni scorsi, non è possibile aderire alla remissione in bonis successivamente al 04 aprile 2024 ed entro il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
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Superbonus - Nuova comunicazione delle spese 2024 e 2025 (art. 3)
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Viene introdotta una nuova comunicazione che deve essere trasmessa per comunicare le spese sostenute nel 2024 (ed anche nel 2025 se i lavori proseguono) per gli interventi che danno diritto al superbonus siano essi volti alla riqualificazione energetica o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.
Disposizioni attuative Le disposizioni attuative saranno adottate entro 60 giorni con un apposito DPCM.
Soggetti tenuti alla nuova comunicazione Sono chiamati al nuovo adempimento:
Informazioni da comunicare Sia nel caso in cui gli interventi che danno diritto al superbonus consistano nella riqualificazione energetica degli edifici, sia nel caso di interventi antisismici, le informazioni da comunicare, nel primo caso all’ENEA e nel secondo al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche”, saranno le seguenti:
Regime sanzionatorio La nuova norma prevede espressamente che l’omessa trasmissione dei dati comporti l’applicazione della sanzione amministrativa di 10.000 euro, che sarà applicata soltanto nei casi in cui CILA-s o permesso di costruire siano stati presentati ante 30.3.2024 (data di entrata in vigore del DL). Quando, invece, CILA-s o permesso di costruire sono presentati a partire dal 30.3.2024 non sarà applicata alcuna sanzione, ma l’omesso adempimento comporterà la decadenza dall’agevolazione fiscale.
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Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti (art. 4 co. 1) |
È vietata la specifica compensazione per i crediti di imposta “edilizi”, ovvero derivanti dal c.d. “sconto in fattura o dalla cessione del credito di imposta” in presenza di ruoli/carichi scaduti di ammontare nel complesso superiore a 10.000 euro sino a concorrenza dell’ammontare dei ruoli stessi.
Restano comunque fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito, così come il più ampio divieto di compensazione per ruoli scaduti di ammontare nel complesso superiore a 100.000 euro (cfr tabella successiva).
Il divieto non opera se è in corso una rateazione oppure in presenza di una sospensione giudiziale o amministrativa.
Le iscrizioni a ruolo che inibiscono la compensazione sono quelle per imposte erariali oppure derivanti da avvisi di recupero dei crediti di imposta dunque non rilevano i carichi inerenti a tributi locali o a contributi previdenziali o premi INAIL.
Tale divieto opera non subito dopo lo spirare del termine di pagamento del ruolo, ma a condizione che “sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento”.
Ove si tratti di cartelle di pagamento, in sostanza devono essere passati 90 giorni dalla notifica, considerato che il termine per il pagamento è di 60 giorni.
Le disposizioni di attuazione della norma saranno individuate da un regolamento attuativo.
Decorrenza La decorrenza del divieto di compensazione sarà prevista dal regolamento attuativo.
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NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO
Contraddittorio preventivo - Decorrenza (art. 7 co. 1 - 3)
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Per qualsiasi tributo (inclusi i tributi locali) e ogni fattispecie salvo le eccezioni che saranno individuate da apposito DM, è stato introdotto l’obbligo di contraddittorio preventivo tra ente impositore e contribuente.
Il contraddittorio si attua tramite la comunicazione al contribuente di uno schema di provvedimento, avverso il quale sarà possibile presentare apposite deduzioni difensive.
Decorrenza: Si applica per gli atti emessi successivamente al 30.4.2024.
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Divieto di compensazione per ruoli scaduti (art. 4 co. 2) |
Il divieto di compensazione (introdotto dalla L. 213/2023, che entrerà in vigore il prossimo 01.07.2024) opera in presenza di ruoli/carichi scaduti nel complesso superiori a 100.000 euro e, per come è formulata la norma, non consente nemmeno di compensare la parte di credito eccedente il quantum iscritto a ruolo.
Il divieto non opera in presenza di una sospensione giudiziale o amministrativa.
Grazie alle modifiche apportate dal presente decreto:
Decorrenza La decorrenza del divieto di compensazione non è stata modificata. Pertanto, il divieto opera per le compensazioni eseguite dall’1.7.2024
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Si segnala che il presente decreto ha introdotto oltre alle novità sopra esposte, anche nuovi obblighi di comunicazione in merito all’utilizzo dei bonus investimenti 4.0. Tale argomento è stato trattato separatamente nella nostra precedente circolare n. 25 del 03.04.2024, a cui si rimanda per maggior dettaglio.
Con l’occasione si porgono cordiali saluti,
STUDIO VALSECCHI&ASSOCIATI
Dott.ssa Selena Frigerio