CIRCOLARE: DL 23.9.2022 n. 144 (c.d. decreto “Aiuti-ter”) - Principali novità
1 PREMESSA
Con il DL 23.9.2022 n. 144, pubblicato sulla G.U. 23.9.2022 n. 223, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese e politiche sociali (c.d. decreto “Aiuti-ter”). Il DL 144/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
2 CREDITI D'IMPOSTA PER L' ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS - PROROGA E RAFFORZAMENTO PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022
L’art. 1 del DL 144/2022 prevede l’estensione anche per i mesi di ottobre e novembre 2022 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.
In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:
· per le imprese energivore, un credito d’imposta pari al 40% (prima 25%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
· per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in luogo dei 16,5 kW previsti nelle precedenti versioni dell’agevolazione), un credito d’imposta pari al 30% (prima 15%) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
· per le imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 40% (prima 25%) della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022;
· per le imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 40% (prima 25%) della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Tali crediti d’imposta:
· devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, entro il 31.3.2023;
· possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d’imposta entro il 31.3.2023;
· non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP.
Entro il 16.2.2023 i beneficiari dei crediti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l’importo del credito maturato nel 2022.
3 CREDITI D' IMPOSTA PER L' ACQUISTO DI ENERGIA E GAS RELATIVI AL TERZO TRIMESTRE 2022 - PROROGA DEL TERMINE DI UTILIZZO
L’art. 1 co. 11 del DL 144/2022 prevede la proroga al 31.3.2023 del termine, inizialmente fissato al 31.12.2022, per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, relativi al terzo trimestre 2022 (disciplinati dall’art. 6 del DL 115/2022).
Entro il 16.2.2023 i beneficiari dei crediti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l’importo del credito maturato nel 2022.
4 CREDITI D' IMPOSTA PER L' ACQUISTO DI CARBURANTE PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' AGRICOLA E DELLA PESCA - PROROGA E AMPLIEMENTO
L’art. 2 del DL 144/2022 prevede la proroga al quarto trimestre 2022 del credito d’imposta pari al 20% della spesa per l’acquisto di carburante per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, con alcune modifiche.
5 ALTRE MISURE A SUPPORTO DELLE IMPRESE COLPITE DALL'AUMENTO DEI PREZZI DELL'ENERGIA
L’art. 3 del DL 144/2022 ha introdotto garanzie gratuite per i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese per esigenze relative al pagamento delle bollette energetiche emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. L’efficacia della disposizione è subordinata all’approvazione della Commissione Europea.
L’art. 4 del DL 144/2022 ha rideterminato le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sul gas impiegati come carburanti, per il periodo a decorrere dal 18.10.2022 e fino al 31.10.2022, nelle seguenti misure:
· benzina: 478,40 euro per mille litri;
· oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
· gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
· gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.
Inoltre, per lo stesso periodo, l’aliquota IVA da applicare al gas naturale usato per autotrazione è fissata in misura pari al 5%.
7 ATTIVITA' DI TRASPORTO DI PERSONE E DI MERCI - CONCESSIONE CONTRIBUTI
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, gli artt. 6 e 14 del DL 144/2022 destinano:
· 100 milioni di euro per il riconoscimento di un contributo per l’incremento di costo, al netto dell’IVA, sostenuto nel terzo quadrimestre 2022 rispetto all’analogo periodo del 2021, per l’acquisto del carburante per l’alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo o ferroviario;
· 15 milioni di euro al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi del DLgs. 285/2005, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21.10.2009 n. 1073, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del DLgs. 422/97, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della L. 218/2003;
· 85 milioni di euro al sostegno del settore dell’autotrasporto di merci (ai sensi dell’art. 24-ter co. 2 lett. a) del DLgs. 504/95).
Le disposizioni attuative della disciplina in esame saranno stabilite con decreti del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
8 CONTRIBUTI ENERGIA E GAS PER GLI ENTI NON COMMERCIALI
L’art. 8 del DL 144/2022 introduce alcuni contributi a sostegno degli enti non commerciali a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica e il gas.
8.1 Contributi per gli enti di sostegno alle persone con disabilità
Viene previsto il riconoscimento di un contributo straordinario:
· agli enti del terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale e semiresidenziale rivolti a persone con disabilità;
· a fronte dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022.
Tale contributo straordinario è calcolato in proporzione ai costi sostenuti nell’analogo periodo 2021.
8.2 Contributi per gli enti del Terzo settore
In alternativa al suddetto contributo, viene previsto il riconoscimento di un contributo straordinario per i maggiori oneri sostenuti nell’anno 2022 per l’acquisto della componente energia e del gas naturale da parte di:
· enti iscritti al RUNTS di cui all’art. 45 del DLgs. 117/2017;
· organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS di cui all’art. 54 del DLgs. 117/2017;
· ONLUS di cui al DLgs. 460/97, iscritte alla relativa anagrafe.
Il contributo è calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2021 per la componente energia e il gas naturale.
8.3 Disposizioni attuative
Con apposito DPCM saranno individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei suddetti contributi, le modalità di erogazione nonché le relative procedure di controllo.
9 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ASD ESSD CHE GESTISCONO IPIANTI SPORTIVI
A fronte degli aumenti dei costi dell’energia termica ed elettrica, con l’art. 7 del DL 144/2022 vengono stanziati 50 milioni di euro per l’anno 2022 sul Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, per finanziare l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché di federazioni sportive nazionali, che gestiscono impianti sportivi e piscine.
Le modalità e i termini di presentazione delle domande saranno definiti con decreto dell’Autorità delegata in materia di sport.
10 CONTRIBUTO ENERGIA E GAS PER CINEMA , TEATRI, ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA
L’art. 11 del DL 144/2022 prevede lo stanziamento di 40 milioni di euro per l’anno 2022 da destinare alla concessione di contributi al fine di mitigare gli effetti dell’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali.
Con successivo decreto del Ministro della cultura saranno definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle suddette risorse.
11 RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER IL "BONUS TRASPORTI"
L’art. 12 del DL 144/2022 incrementa di ulteriori 10 milioni di euro la dotazione finanziaria destinata al Fondo per il riconoscimento del c.d. “bonus trasporti” di cui all’art. 35 del DL 50/2022.
Si ricorda, infatti, che l’art. 27 del DL 115/2022 (c.d. DL “Aiuti-bis”) aveva in precedenza già disposto un aumento da 79 a 180 milioni di euro della dotazione finanziaria del Fondo in argomento.
Il buono, di importo massimo di 60,00 euro, è utilizzato per l’acquisto, fino al 31.12.2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, e può essere riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000,00 euro.
12 INDENNITA' UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI
L’art. 18 del DL 144/2022 riconosce ai lavoratori dipendenti un’indennità una tantum di 150,00 euro per il mese di novembre 2022 (gestione di competenza del ns. ufficio paghe).
13 INDENNITA' UNA TANTUM PER PENSIONATI ED ALTRE CATEGORIE
L’art. 19 del DL 144/2022 introduce un’indennità una tantum di 150,00 euro in favore delle seguenti categorie di soggetti:
· pensionati;
· lavoratori domestici;
· percettori di NASpI, DIS-COLL e indennità di disoccupazione agricola;
· titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c., dottorandi e assegnisti di ricerca;
· lavoratori beneficiari delle indennità di cui agli artt. 10 co. 1 - 9 del DL 41/2021 e 42 del DL 73/2021, nonché collaboratori sportivi;
· lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
· lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
· lavoratori autonomi occasionali;
· incaricati alle vendite a domicilio;
· percettori di reddito di cittadinanza.
Ad esclusione dei pensionati, dei lavoratori domestici e dei percettori di reddito di cittadinanza, che percepiranno il bonus con la mensilità di novembre 2022, per le altre categorie di soggetti le indennità saranno erogate successivamente all’invio della denuncia contributiva mensile dei datori di lavoro di cui all’art. 18 co. 1 del DL 144/2022. Per i collaboratori sportivi, l’indennità sarà erogata da Sport e Salute spa.
L’INPS e Sport e Salute spa forniranno le ulteriori istruzioni per l’erogazione delle indennità in esame.
14 INCREMENTO DELL’INDENNITA' UNA TANTUM PER LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI
L’art. 20 del DL 144/2022 prevede un incremento di 150,00 euro dell’indennità una tantum prevista dall’art. 33 del DL 50/2022 in favore di:
· lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS;
· professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e al DLgs. 10.2.96 n. 103 (c.d. “Casse professionali”).
Il DM 19.8.2022 prevede che l’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti è pari a 200,00 euro ed è concessa subordinatamente al possesso di specifici requisiti, tra cui un reddito complessivo non superiore a 35.000,00 euro nel periodo d’imposta 2021.
L’indennità una tantum prevista dall’art. 33 del DL 50/2022 è incrementata di 150,00 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i lavoratori autonomi e i professionisti abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro.
Le domande di accesso all’indennità una tantum di 200,00 euro e all’integrazione di 150,00 euro devono essere presentate all’INPS o alla Cassa professionale in cui il soggetto risulti iscritto, secondo le modalità stabilite da ciascun ente dal 26.9.2022 al 30.11.2022.
PS. Per chi ha già presentato la domanda nei giori scorsi, essa è valida sia per le 200 € sia per le aggiuntive 150 €.
15 PROROGA DELLE SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO
L’art. 40 del DL 144/2022 proroga ulteriormente dal 30.6.2022 al 31.12.2022 l’applicazione della disposizione in base alla quale la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, di strutture amovibili (quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all’attività svolta, non è subordinata alle autorizzazioni del Ministero della Cultura o del Soprintendente di cui agli artt. 21 e 146 del DLgs. 42/2004, salvo disdetta dell’interessato.
Per lo STUDIO VALSECCHI & ASSOCIATI
Dott.ssa Roberta Valsecchi