Gentile Cliente,
questa circolare si basa su un estratto del corposo decreto in oggetto ed ha lo scopo di approfondire le:
- Misure previste per l’accesso al credito per le imprese (capo I)
- Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19 (Capo II)
1.Misure di finanziamento alle imprese attraverso strumenti finanziari garantiti
Le misure introdotte si muovono soprattutto nella direzione di potenziare la possibilità di accesso a credito e finanziamenti bancari attraverso sistemi volti a:
- Semplificare il processo di delibera
- Garantire i finanziamenti concessi attraverso il Fondo centrale di garanzia PMI o la SACE Spa (l’uno o l’altro soggetto sembrerebbe dipendere dal fatto che il richiedente abbia già esaurito o meno il plafond di garanzia concedibile con il Fondo centrale di garanzia PMI - c.d. 662)
Si precisa che nel testo del Decreto viene spesso richiamata la condizione che tali misure sono sottoposte all’autorizzazione da parte della Commissione Europea.
ART. 13 – Fondo centrale di garanzia PMI
Si tratta del fondo istituito con la Legge dicembre 1996, n. 662 che consente di avere dei finanziamenti bancari la cui restituzione e garantita dall’intervento del Fondo stesso, con riferimento a finanziamenti della durata massima di 72 mesi. Esso, per effetto delle modifiche prevede che:
a) La garanzia è concessa a titolo gratuito;
b) L’importo massimo concedibile è di 5 milioni di euro e per le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
c) la percentuale di garanzia offerta dal Fondo è pari al 90%, e l’importo del finanziamento non può superare, alternativamente
1) il doppio del costo del personale (comprensivo di oneri e accantonamenti, e incluso il costo del personale interinale);
2) il 25% del fatturato totale del richiedente conseguito nel 2019
3) il fabbisogno per costi di capitale di esercizio e per costi di investimento dei successivi 18 mesi, da attestare mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario;
d) La percentuale di copertura di garanzia può arrivare al 100% mediante intervento di Confidi o altri fondi di garanzia;
e) sono ammissibili i finanziamenti a fronte di operazione di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario (e dunque consolidamento di finanziamenti già esistenti), purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo almeno pari al 10% dei finanziamenti rinegoziati (consolidati);
f) nel caso si sia provveduto già a sospendere i finanziamenti garantiti dal Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa di conseguenza;
g) sono stati semplificati gli adempimenti per la domanda di accesso al Fondo ed è da evidenziare che la garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” purché la predetta classificazione non sia precedente al 31 gennaio 2020; Restano comunque escluse le imprese che sono classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria;
h) non è dovuta alcuna commissione in caso di non perfezionamento;
i) per operazioni di investimento immobiliare del settore Turistico, la garanzia del Fondo può cumularsi ad altre forme di garanzia;
l) E’ prevista la possibilità di ricorrere al Fondo anche per particolari portafogli di finanziamenti (anche se non ben chiarite nel decreto)
m) Previa autorizzazione della Commissione europea, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100 percento sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano:
- l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione (preammortamento di 24 mesi) e una durata fino a 72 mesi;
- un importo non superiore al 25 percento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come autocertificazione e comunque, non superiore a 25.000,00 euro;
In favore di tali soggetti l’intervento del Fondo è concesso automaticamente, gratuitamente, e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo;
n) Inoltre, per imprese con ricavi non superiori a 3.200.000 euro, che certificano da autodichiarazione di essere state danneggiate dall’emergenza Covid-19, il Fondo può concedere una garanzia del 90% cumulabile con altre garanzie (confidi o altri Fondi) per prestiti fino al 25% del fatturato dei ricavi del soggetto beneficiario;
o) omesso
p) La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni già perfezionate ed erogate da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e comunque successive al 31 gennaio 2020
ART. 1 – Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese
Per i soggetti che hanno esaurito il plafond di accesso Fondo di garanzia PMI (L.662/1996) è previsto che possano comunque avere accesso a strumenti di credito e finanziamento attraverso SACE S.p.A, (società del gruppo Cassa depositi e prestiti).
Le garanzie sono rilasciate alle seguenti condizioni:
a) Durata: La durata dei finanziamenti non superiore a 6 anni con possibilità di preammortamento per 24 mesi;
b) Condizioni di accesso: Al 31 dicembre 2019 l’impresa non deve essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria e alla data del 29 febbraio 2020, non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea;
c) Importo: il prestito assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore tra i seguenti:
1) 25% del fatturato annuo conseguito nel 2019 come risultante dal bilancio o dichiarazione fiscale;
2) Il doppio dei costi del personale relativi al 2019, come desumibile da bilancio o da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio. (se l’impresa ha iniziato la propria attività successivamente al 31.12.2018 si utilizza la base previsionale, attestata dal legale rappresentante dell’impresa);
d) Garanzia: copre le perdite per mancato rimborso del finanziamento al 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti e valore di fatturato fino a 1,5 mioliardi di euro;
e) Costi e commissioni: le commissioni annuali assumono quest’ordine di grandezza:
Anno
|
Piccole e medie imprese
|
Altre imprese
|
1
|
0,25%
|
0,50%
|
2,3
|
0,50%
|
1,00%
|
4,5,6
|
1,00%
|
2,00%
|
Inoltre (punto h) viene aggiunto che le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi che deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive di garanzia;
f) Esercizio garanzia: La garanzia è a prima richiesta , esplicita irrevocabile
g) Copertura della garanzia: la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi successivamente all’8.04.2020
per capitale, interessi d oneri accessori;
i) Obblighi e impegno del richiedente: L’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno che essa non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;
l) Obblighi e impegno del richiedente 2: L’impresa si impegna a mantenere gli stessi livelli occupazionali attraverso accordi sindacali
m) Limitazioni a utilizzo per rientro finanziamenti già in corso: l’ente finanziatore deve dimostrare che l’ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare dell’esposizioni detenute precedentemente all’entrata in vigore del decreto (08.04.2020);
n) finalità: Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.
E’ poi specificato che, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti da garanzia, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.
Procedura semplificata per le imprese con meno di 5.000 dipendenti.
È prevista una procedura “semplificata” per il rilascio della garanzia in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, procedura che deve comunque essere gestita dalla Vostra Banca.
ART. 11 Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito.
Tale articolo prevede che i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo.
Non è prevista sospensione di termini di pagamento per gli assegni che rimangono pagabili nel giorno di presentazione, ma sono prorogati al 30 aprile i termini per il protesto e contestazioni equivalenti ed il termine per il pagamento tardivo dell’assegno.
Consapevoli della complessità di quanto sopra riportato, Vi invitiamo a rivolgervi alle Vs. Banche per richiedere le informazioni e la modulistica relativa all’operazione di finanziamento più adeguata alle Vs. esigenze. La presente circolare (e le eventuali future integrazioni sulla base dei chiarimenti che emergeranno) potrà servirvi da guida e supporto per la valutazione delle opzioni offerte dagli Istituti.
Naturalmente vi invitiamo a contattarci per ogni approfondimento e per le eventuali verifiche documentali.
Cordiali saluti
Studio Valsecchi & associati