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Continuiamo l’informativa sul Decreto Legge N. 34 del 19 maggio 2020, c.d. Decreto “Rilancio”. La scorsa settimana ci siamo occupati, con più urgenza di contributi a fondo perduto, crediti di imposta, bonus e proroghe versamenti.

Nella presente circolare riportiamo invece un breve riepilogo delle altre novità di interesse per le imprese e i professionisti, mentre in un'altra separata circolare ci occuperemo delle novità di interesse generale e quindi rivolte non solo alle imprese ma anche alle persone fisiche / privati cittadini.

Art. 24 – ESCLUSIONE DEI VERSAMENTI IRAP

I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente (2019 per i contribuenti “solari”), sono esclusi dall’obbligo di versamento:

- del saldo IRAP relativo al periodo di imposta 2019;

- della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta 2020.

 

Si tratta in sostanza dei versamenti del tributo in scadenza il prossimo 30/06 (o 31/07 con la maggiorazione).

Rimane fermo il versamento dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2019 (ovvero il secondo acconto dovuto al 30/11/2019 che dovrà comunque essere versato con ravvedimento per chi non avesse provveduto alla originaria scadenza) .

Sono espressamente esclusi dal beneficio, indipendentemente dal volume di ricavi gli intermediari finanziari (es. banche), le imprese di assicurazione e le Amministrazioni Pubbliche.

Per quanto riguarda il saldo 2019, lo sconto fiscale, è “effettivo” soltanto in presenza di un saldo 2019 a debito, circostanza che, di regola, ricorre solo per i soggetti che, nel 2019, abbiano incrementato il valore della produzione netta rispetto al 2018 (e, dunque, vantino un’IRAP dovuta per il 2019 superiore a quella dovuta per il 2018).

Per quanto riguarda l’acconto 2020 (normalmente determinato in misura del 40% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA e 50% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA), lo sconto è definitivo, nel senso che al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall’imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichiarazione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata a novembre 2020, anche la prima (figurativamente determinata), pur se non versata.

 

Note operative di studio.

Lo Studio gestirà autonomamente la suddetta previsione normativa nell’elaborazione delle dichiarazioni IRAP per quest’anno e per l’anno prossimo, nonché dei relativi mod. F24, fornendovi nel dettaglio individualmente le relative informazioni (con la quantificazione del risparmio).

 

Art. 30 – RIDUZIONE ONERI BOLLETTE ELETTRICHE

Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 è disposta una riduzione della spesa per le utenze elettriche a bassa tensione diverse dagli usi domestici, relativamente alle voci di bolletta riferite a “trasporto e gestione del contatore” e a “oneri generali di sistema”.

 

Note operative di studio.

Non trattandosi di materia di Ns. competenza Vi invitiamo comunque ad approfondire l’argomento e a verificare le bollette delle Vs. utenze aziendali chiedendo eventualmente chiarimenti al gestore.

 

Art. 50 – PROROGA DEL TERMINE DI CONSEGNA DEI BENI STRUMENTALI NUOVI AI FINI DELLA MAGGIORAZIONE DELL'AMMORTAMENTO

Il termine del 30 giugno 2020 previsto dall'articolo 1 del D.L. del 30 aprile 2019, n. 34, ovvero il termine di consegna dei beni strumentali per investimenti avviati prima del 31/12/2019 (ordine e pagamento 20% in acconto) e rientranti nel beneficio del maxi-ammortamento, è prorogato al 31 dicembre 2020.

 

ART. 124 – RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PER LE CESSIONI DI BENI NECESSARI PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

La norma prevede la completa esenzione, sino al 31 dicembre 2020, dell’IVA sulla cessione di numerosi beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e l’applicazione per i medesimi beni a partire dal 01/01/2021 l’aliquota IVA ridotta del 5%.

In particolare si tratta dei seguenti beni:

- articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali  protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici chirurgici e camici impermeabili;

- attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo”;

- carrelli per emergenza;

- caschi per ventilazione a pressione positiva continua;

- centrale di monitoraggio per terapia intensiva;

- detergenti disinfettanti per mani;

- dispenser a muro per disinfettanti;

- ecotomografo portatile e elettrocardiografo;

- estrattori RNA;

- laringoscopi;  

- mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3;

- maschere per la ventilazione non invasiva;

- monitor multi-parametrico anche da trasporto;

- perossido al 3% in litri;

- pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;

- provette sterili;

- sistemi di aspirazione;

- strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico;

- soluzione idroalcolica in litri;

- strumentazione per diagnostica per COVID-19;

- tamponi per analisi cliniche;

- termometri;

- tomografo computerizzato;

- tubi endotracheali;

- umidificatori;

- ventilatori polmonari per terapia intensiva e sub-intensiva.

 

In attesa di conferme da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che l’esenzione dall’IVA si dovrebbe applicare non solo alle cessioni effettuate nel territorio nazionale, ma anche agli acquisti intracomunitari e alle importazioni di tali beni.

 

Note operative di studio.

Invitiamo i Clienti che commercializzano beni rientranti nelle suddette categorie ad adeguare le anagrafiche di prodotti per l’emissione di fatture e corrispettivi, tenendo conto di quanto segue:

  • La dicitura da mettere in fattura è “esente Art. 124 DL 34/2020”
  • Se l’importo supera le € 77,47 occorre mettere l’imposta di bollo
  • L’iva sugli acquisti resta detraibile anche se la rivendita è esente
  • Il codice natura in fattura elettronica è N4

Suggeriamo infine a tutti di verificare l’applicazione dell’esenzione (e aliquota ridotta l’anno prossimo) sui propri acquisti.

 

 

Art. 140 - MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI

La norma proroga di 6 mesi (dal 30/06/2020 al 31/12/2020) la moratoria delle sanzioni per i commercianti al minuto e assimilati, per tenere conto delle difficoltà sorte nella distribuzione e nell’attivazione dei registratori telematici a causa dell’emergenza epidemiologica.

In sostanza, per effetto di tale modifica, gli esercenti attività di commercio al dettaglio tenuti ai nuovi obblighi telematici dallo scorso 1° gennaio, se ancora sprovvisti dei registratori telematici, potranno continuare a effettuare gli invii con cadenza mensile per i corrispettivi rilevati fino al 31 dicembre 2020, senza l’applicazione di sanzioni utilizzando i servizi web alternativi messi a disposizione dalla Agenzia delle Entrate.

 

Art. 147 – INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DI CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24

Per il solo anno 2020, viene incrementato da 700.000,00 a 1 milione di euro il limite dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che, in ciascun anno solare, possono essere:

- utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/97;

- ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”

Per quest’anno, il nuovo limite di 1 milione di euro viene quindi a coincidere con quello già previsto per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno precedente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

 

Note operative di studio.

Per i Clienti interessati da tale situazione (presenza di crediti fiscali superiori ad € 700.000 verranno fornite specifiche indicazioni.

 

ART. 181 – SOSTEGNO ALLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO

Le imprese di pubblico esercizio (bar, ristoranti e simili) sono esonerate dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP). L'agevolazione è temporanea - fino al 31 ottobre 2020 - ed è concessa al fine di promuovere la ripresa delle attività ricettive, fortemente danneggiate dall’emergenza da Covid-19.

Sempre fino al 31 ottobre, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, allegando la sola planimetria e senza pagamento del bollo. Tale agevolazione è volta a facilitare l’ampliamento dei dehors esterni per il periodo estivo.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento sugli argomenti sopra affrontati.

 

Cordiali saluti

Studio Valsecchi & associati

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