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CIRCOLARE: DECRETO RILANCIO – FOCUS SUI NUOVI BONUS, INDENNITA’ E CONTRIBUTI

Spett.le Cliente,

Continuiamo l’informativa sul Decreto Legge N. 34 del 19 maggio 2020, c.d. Decreto “Rilancio” focalizzando l’attenzione, nella presente circolare sui nuovi contributi, bonus e indennità per lavoratori autonomi, imprese, collaboratori.

Il Decreto infatti estende il bonus di 600 € già assegnato per il mese di marzo con il D.L. Cura Italia, al mese di aprile ed introduce altre indennità per il mese di maggio. Di seguito esaminiamo le singole opportunità:

Art. 25 – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Si tratta del contributo già descritto con specifica circolare dello Studio inviata ai Clienti martedì 19/05. Il testo definitivo della Legge è rimasto invariato e vengono quindi confermate le indicazioni già fornite.

Art. 84 – INDENNITA’ PER IL MESE DI APRILE (600 €)

Viene sostanzialmente confermata anche per il mese di aprile l’indennità di € 600,00 già erogata per il mese di marzo ai seguenti soggetti:

- lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS;

- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell’INPS, ovvero artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

- lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;

- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali;

- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;

- lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio;

- collaboratori sportivi.

Per i soggetti che hanno già ricevuto dall’INPS l’indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda.

Note operative di studio.

Ci è stato segnalato che in data odierna alcuni Clienti hanno già ricevuto l’accredito della somma. Vi invitiamo pertanto a verificare presso le Vs. banche.

Art. 84 – INDENNITA’ PER I LAVORATORI AUTONOMI PER IL MESE DI MAGGIO (€ 1.000,00)

Per il mese di maggio 2020 l’indennità è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate e con importi variabili.

L’indennità ammonta a 1.000,00 euro per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni:

- collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020;

- lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);

L’indennità ammonta 600,00 euro per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni:

- lavoratori autonomi privi di partita iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel periodo 01/01/19 – 23/02/20 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data 23/02/2020;

 

Per gli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO (quindi per artigiani e commercianti) per il mese di maggio non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale. Essi però, diversamente dai lavoratori autonomi, sono destinatari del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25.

L’indennità non spetta ai Professionisti iscritti a casse previdenziali diverse dall’Inps, per i quali l’art.78 del decreto amplia i fondi destinati al reddito di ultima istanza e che dovranno quindi attendere eventuali indicazioni dalle proprie casse di appartenenza.

L’indennità per il mese di Maggio non è automatica, dovendosi verificare la sussistenza del requisito (in particolare la riduzione del reddito). La norma prevede la presentazione di apposita domanda all’Inps contenente l’autocertificazione dei requisiti. Si sottolinea che in questo caso il requisito fa riferimento al reddito e non ai soli ricavi, pertanto la verifica andrà fatta tenendo conto anche delle spese sostenute a marzo e aprile.

 

Note operative di studio.

Per richiedere l’indennità occorre attendere che l’Inps predisponga la modulistica e le specifiche tecniche. Si presume che la domanda andrà presentata utilizzando l’area riservata del sito con modalità simili a quelle dei bonus di marzo e aprile. Tutti i Clienti lavoratori autonomi che ritengono di essere destinatari della presente indennità, sono pregati di compilare ed inviare allo studio il modulo (che trovate in calce alla presente) all’indirizzo studio.valsecchi@studiovalsecchi.eu, fermo restando che sarà comunque cura e responsabilità dello Studio verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi.

 

ATTENZIONE: questa indennità non spetta agli artigiani e commercianti le cui aziende (individuali o societarie) sono già destinatarie del contributo a fondo perduto. Il modulo deve essere quindi compilato solo dai lavoratori autonomi con partita iva in gestione separata.

Art. 85 – INDENNITA’ PER I LAVORATORI DOMESTICI PER APRILE E MAGGIO (€ 500,00)

È istituita una nuova indennità per i lavoratori domestici, nella misura di 500,00 euro, per ciascun mese di aprile e maggio.

L’indennità, erogata dall’INPS previa istanza, spetta se il soggetto è titolare, alla data del 23.2.2020, di uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali; inoltre, il lavoratore non deve essere convivente con il datore di lavoro. l’indennità non è cumulabile con le altre indennità previste per i lavoratori autonomi e dipendenti, e non spetta ai percettori di reddito di cittadinanza o reddito di emergenza, né ai titolari di pensione.

 

Note operative di studio.

La norma prevede che le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato. Al momento non è chiaro se possono essere presentate anche direttamente dal lavoratore sull’area riservata del sito Inps. Si attendono indicazioni.

Art. 189 – BONUS UNA TANTUM EDICOLE (€ 500,00)

Alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste non titolari di reddito da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo una tantum fino a € 500,00 per l’anno 2020. Tale contributo non concorre alla formazione del reddito.

Note operative di studio.

La norma rinvia ad un prossimo Decreto che stabilirà le modalità di presentazione delle domande con Istanza diretta al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Attenzione: Le novità relative al Bonus Baby sitting saranno oggetto di una prossima Circolare, nella quale verranno trattati gli argomenti di interesse generale rivolti anche alle persone fisiche / privati (non titolari di aziende o attività professionali).

Cordiali saluti

Studio Valsecchi & associati

 

Allegati: modulo alla pag. seguente per indennità mese di maggio

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