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1 PREMESSA

Con il DL 21.6.2022 n. 73, pubblicato sulla G.U. 21.6.2022 n. 143, sono state emanate misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, disposizioni finanziarie e interventi sociali (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”). Il DL 73/2022 è entrato in vigore il 22.6.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per nu­­merose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

 

2 PROROGA DEL TERMINE PER LA REGISTRAZIINEDEGLI AIUTI DI STATO COVID-19 E LA PRESENTAZIONE DELL'AUTODICHIARAZIONE

L’art. 35 co. 1 - 3 del DL 73/2022 proroga il termine, previsto dall’art. 10 co. 1, secondo periodo, del DM 31.5.2017 n. 115, entro il quale l’Agenzia delle Entrate deve provvedere alla registrazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (RNA) degli aiuti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato COVID-19.

A seguito di tale differimento dei termini di registrazione degli aiuti, con il provv. Agenzia delle Entrate 22.6.2022 n. 233822, che ha modificato il precedente provv. 27.4.2022 n. 143438, è stata disposta la proroga al 30.11.2022 (in luogo del 30.6.2022 inizialmente previsto) del termine di pre­sentazione dell’autodichiarazione per il rispetto dei massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo degli aiuti di Stato.

NB. In merito all’organizzazione dello Studio per questo adempimento resta confermato quanto già comunicato con Ns. Circolare n.31/2022 dello scorso 3 maggio, tenendo conto della nuova scadenza.

 

3 DIFFERIMENTO A REGIME TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI INTRASTAT

L’art. 3 co. 2 e 3 del DL 73/2022 prevede, a regime, che l’invio degli elenchi periodici INTRASTAT possa avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo cui gli elenchi stessi sono riferiti.

Il nuovo termine riguarda sia la presentazione degli elenchi su base mensile che quella su base trimestrale.

La normativa previgente stabiliva, invece, il termine del giorno 25 del mese successivo a quello del periodo (mese o trimestre) di riferimento. Il nuovo termine è in vigore dal 22.6.2022 e si applica già in relazione agli elenchi relativi al mese di maggio 2022.

 

4 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL C.D. "ESTEROMETRO"

Gli artt. 12 e 13 del DL 73/2022 introducono alcune modifiche alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”), sia sul piano delle operazioni da rilevare che sul piano della disciplina sanzionatoria.

4.1 modifica dell’ambito oggettivo

Viene prevista l’esclusione degli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro (per singola operazione). Trattasi, ad esempio, degli acquisti di carburante all’estero ovvero delle prestazioni di alloggio in alberghi ubicati all’estero ricevute da soggetti passivi italiani.

4.2 efficacia del regime sanzionatorio

Inoltre, il DL 73/2022 dispone il differimento all’1.7.2022 dell’entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria, operativa, tuttavia, già dall’1.1.2022. Essa prevede che, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfron­taliere, sia applicata una sanzione amministrativa pari a 2,00 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400,00 euro mensili. Le sanzioni sono riducibili alla metà, entro il limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge ovvero, entro tale termine, sia effettuata la trasmissione corretta.

 

5 ESTENSIONE TEMPORALE DEL REVERSE CHARGE

L’art. 22 del DL 73/2022 estende l’applicazione del reverse charge, per determinate operazioni nel settore elettronico ed energetico, sino al 31.12.2026. A tal fine, viene modificato l’art. 17 co. 8 del DPR 633/72, il quale stabiliva la cessazione della spe­ciale misura al 30.6.2022.

Il meccanismo del reverse charge in esame, prorogato al 31.12.2026, si applica a:

  • le cessioni di telefoni cellulari;
  • le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione nei prodotti destinati al consumatore finale;
  • i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite dall’art. 3 della direttiva 2003/87/CE;
  • i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
  • le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

 

6 PROROGA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU PER L'ANNO 2021

L’art. 35 co.4 del DL 73/2022 proroga dal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU per il 2021, di cui all’art. 1 co. 769 della L. 160/2019. Si tratta della dichiarazione riferita:

  • agli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021;
  • alle variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta intervenute nel 2021.

La proroga non riguarda gli enti non commerciali, per i quali il termine di presentazione della di­chia­razione IMU per l’anno 2021 rimane fermo al 30.6.2022, ai sensi dell’art. 1 co. 770 della L. 160/2019.

 

7 RAZIONALIZZAZIONE DELLE DEDUZIONI IRAP PER LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

L’art. 10 del DL 73/2022 semplifica l’indicazione, nel modello IRAP, del costo deducibile dei di­pen­denti a tempo indeterminato. Infatti, da un lato, si dispone la deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (art. 11 co. 4-octies del DLgs. 446/97, interamente riformulato) e, dall’altro, le ulteriori deduzioni sono lasciate in vigore soltanto con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di differente tipologia che già attualmente possono fruirne.

Le novità introdotte si applicano dal periodo d’imposta precedente a quello in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022) e, dunque, dal 2021 per i soggetti “solari”. La modifica ha quindi carattere retroattivo, consentendo di semplificare già la compilazione della dichiarazione IRAP 2022. Tale circostanza comporterà un adeguamento della modulistica, salvo consentire, in via transitoria per quest’anno, di indicare tutti i costi dei dipendenti a tempo indeterminato nei righi in cui attualmente deve essere riportata la sola deduzione eccedente (IC69 e IS7, per le società di capitali).

 

8 INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' FISCALE ( ISA )

L’art. 24 del DL 73/2022 estende anche al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 le misure stra­or­di­narie volte a tener conto nell’applicazione degli ISA degli effetti di natura straordinaria conseguenti all’emergenza sanitaria e ad introdurre specifiche cause di esclusione. Sotto il profilo della definizione delle strategie di controllo basate anche sul punteggio ISA, viene previsto che gli uffici terranno conto:

  • per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2021, anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i periodi in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020;
  • per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i periodi in corso al 31.12.2020 e al 31.12.2021.

 

9 ATTESTAZIONE DEI CONTRATTI A CANONE CONCORDATO 

L’art. 7 del DL 73/2022 estende la validità dell’attestazione relativa ai contratti di locazione “con­cordati”, di modo che essa potrà valere, a determinate condizioni, anche per più contratti aventi ad oggetto il medesimo immobile.

9.1 Attestazione di conformità del contratto all’accordo

I contratti a canone concordato (contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato “3+2” di cui all’art. 2 co. 3 della L. 431/98; contratti di locazione transitori e contratti di locazione per studenti universitari, stipulati ai sensi dell’art. 5 co. 1, 2 e 3 della medesima L. 431/98) possono godere, in presenza delle condizioni richieste dalle diverse norme agevolative, di alcune agevolazioni fiscali consistenti, tra il resto:

  • nell’aliquota del 10% della cedolare secca;
  • nella riduzione della base imponibile IRPEF del 30%;
  • nell’individuazione della base imponibile dell’imposta di registro nel 70% del canone;
  • nella riduzione del 25% dell’aliquota IMU deliberata dal Comune.

A seguito dell’entrata in vigore del DM 16.1.2017, per poter applicare le agevolazioni fiscali previste per i contratti a canone concordato è necessario, alternativamente:

  • che il contratto di locazione sia stipulato con l’assistenza delle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori;
  • che i contratti stipulati senza l’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei con­duttori siano corredati da un’attestazione, rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie del­l’ac­cordo territoriale, che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’Accordo territoriale.

9.2 Validità dell’attestazione

Fino ad ora, l’attestazione aveva validità per il singolo contratto per il quale era stata richiesta.

Per effetto della modifica apportata dall’art. 7 del DL 73/2022, invece, la stessa attestazione “può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce”.

Pertanto, la medesima attestazione dovrebbe valere anche per più contratti stipulati per il mede­simo immobile, purché non siano variate le condizioni dell’immobile, né l’Accordo territoriale.

 

10 CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE - CERTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'

L’art. 23 co. 2-8 del DL 73/2022 ha introdotto la possibilità per le imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo al fine di favorire l’ap­pli­cazione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo e innovazione (art. 1 co. 200 - 203-sexies della L. 27.12.2019 n. 160) in condizioni di certezza operative. Tale certificazione:

  • è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate;
  • può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti dalle norme citate non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

 

Con un successivo DPCM saranno individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e impar­zialità, con istituzione di un apposito albo dei certificatori.

Ferme restando le attività di controllo previste dal co. 207 dell’art. 1 della L. 160/2019, la certifica­zione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Fatto salvo quanto sopra, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto at­testato nelle certificazioni sono nulli.

 

11 CONTROLLI FORMALI DELLE DICHIARAZIONI PRECOMPILATE PRE­SEN­TATE MEDIANTE PROFESSIONISTI O CAF - RIDUZIONE DAL 2023

L’art. 6 del DL 73/2022 dispone la riduzione dei controlli formali, ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73, in relazione alle dichiarazioni precompilate che vengono presentate mediante un professio­nista o un CAF.

Viene infatti stabilito che:

  • se la dichiarazione precompilata non viene modificata, non si effettua più il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
  • il controllo formale, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, avviene solo più in caso di modifiche della dichiarazione precompilata;
  • il controllo formale non è comunque effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata;
  • il professionista o il CAF deve acquisire dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;
  • in caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022, che saranno presentate nel 2023.

 

12 AGEVOLAZIONI IVA NEL SETTORE SANITARIO

L’art. 18 del DL 73/2022 estende l’ambito applicativo del regime di esenzione IVA e dell’aliquota IVA del 10% ad alcune prestazioni rese in ambito sanitario.

12.1 Estensione del regime di esenzione IVA

Mediante la sostituzione dell’art. 10 co. 1 n. 18) del DPR 633/72, viene stabilito che l’esenzione IVA prevista per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’e­sercizio delle arti e professioni sanitarie spetta anche laddove tali prestazioni costituiscano una componente di una prestazione di ricovero e cura effettuata, a favore di persone ricoverate, da un soggetto diverso da quelli di cui al successivo n. 19) dell’art. 10 citato (ad esempio, da case di cura non convenzionate).

L’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura:

  • a condizione che l’ente abbia acquistato a sua volta la prestazione sanitaria presso un terzo in regime di esenzione IVA ex art. 10 co. 1 n. 18) del DPR 633/72;
  • fino a concorrenza del corrispettivo dovuto dall’ente al soggetto terzo per la medesima prestazione sanitaria.

12.2 Estensione dell’aliquota IVA del 10%

L’art. 18 del DL 73/2022 estende, inoltre, l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% alle prestazioni di ricovero e cura rese da case di cura non convenzionate, nonché alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate. In dettaglio, il decreto sostituisce il n. 120) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, stabilendo che l’aliquota IVA del 10% si applica:

  • alle prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle che beneficiano dell’esenzione IVA di cui all’art. 10 co. 1 n. 18) e 19) del DPR 633/72;
  • alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all’art. 10 co. 1 n. 19) del DPR 633/72 (vale a dire da enti ospedalieri, cliniche e case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso con personalità giuridica, ONLUS o, con l’ope­ratività della riforma del Terzo settore, da enti del Terzo settore non commerciali), nonché da case di cura non convenzionate;
  • alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i già citati soggetti di cui all’art. 10 co. 1 n. 19) del DPR 633/72.

 

Resta ferma l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all’art. 6 della L. 217/83.

In assenza di specifiche disposizioni circa la relativa decorrenza, le agevolazioni previste dall’art. 18 del DL 73/2022 devono ritenersi applicabili alle prestazioni che, ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72, si considerano effettuate a partire dal 22.6.2022, data di entrata in vigore del decreto.

 

13 IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

L’art. 3 co. 4 del DL 73/2022 ha disposto l’incremento, da 250,00 a 5.000,00 euro, della soglia per il differimento del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo o ai primi due trimestri solari.

A seguito della modifica apportata il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

  • per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre dell’anno, qualora l’ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre sia inferiore a 5.000,00 euro;
  • per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre dell’anno, qualora l’ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre sia inferiore complessivamente a 5.000,00 euro.

L’innalzamento della soglia per il differimento del versamento dell’imposta di bollo relativa al primo o ai primi due trimestri dell’anno si applica relativamente alle fatture emesse a decorrere dall’1.1.2023.

 

14 COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA - MODIFICA TERMINE PER IL SECONDO TRIMESTRE 

L’art. 3 co. 1 del DL 73/2022 modifica il termine di invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del DL 78/2010) riferite al secondo trimestre dell’anno. In luogo del termine del 16 settembre, infatti, la comunicazione potrà essere effettuata entro il termine del 30 settembre di ciascun anno.

Rimangono invariati i termini riferiti al primo e al terzo trimestre, vale a dire l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (rispettivamente 31 maggio e 30 novembre).

Per il quarto trimestre, invece, rimane il termine dell’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo, con la possibilità di trasmettere i dati all’interno della dichiarazione IVA annuale (compilando il quadro VP) purché venga presentata entro la suddetta data (in luogo del termine ordinario del 30 aprile).

 

15 ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI DISABILI

L’art. 38 del DL 73/2022 modifica gli artt. 2, 4 e 5 del DLgs. 230/2021, introducendo nuovi bene­ficiari e prevedendo, per l’anno 2022, un aumento degli importi e delle maggiorazioni dell’assegno unico e universale per i nuclei familiari con figli disabili a carico.

15.1 Ampliamento dei beneficiari dell’assegno unico e universale

Con le modifiche all’art. 2 del DLgs. 230/2021, vengono inseriti fra i soggetti beneficiari dell’as­se­gno in esame anche, in caso di nuclei familiari orfanili, ogni orfano maggiorenne già titolare di pen­sione ai superstiti a cui sia stata riconosciuta disabilità grave ex art. 3 co. 3 della L. 5.2.92 n. 104.

15.2 Aumento degli importi

Viene modificato l’art. 4 del DLgs. 230/2021 prevedendo, per l’anno 2022:

  • un aumento, da 85,00 a 175,00 euro, dell’importo base massimo per i figli affetti da disabilità a carico, senza limiti di età;
  • l’applicazione della stessa maggiorazione prevista per i figli disabili minorenni dall’art. 4 co. 4 del DLgs. 230/2021 anche ai figli disabili maggiorenni “under 21”.

Viene introdotto il co. 9-bis all’art. 5 del DLgs. 230/2021, aumentando di 120,00 euro al mese gli importi riconosciuti per l’anno 2022 ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità.

Le modifiche in esame hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti dal mese di marzo 2022.

__________

Restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento, cordiali saluti.

Per lo Studio Valsecchi & Associati,

Dott.ssa Roberta Valsecchi

Con il DL 21.6.2022 n. 73, pubblicato sulla G.U. 21.6.2022 n. 143, sono state emanate misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, disposizioni finanziarie e interventi sociali (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”). Il DL 73/2022 è entrato in vigore il 22.6.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per nu­­merose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

 

2 proroga del termine per la registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 e la presentazione dell’autodichiarazione

L’art. 35 co. 1 - 3 del DL 73/2022 proroga il termine, previsto dall’art. 10 co. 1, secondo periodo, del DM 31.5.2017 n. 115, entro il quale l’Agenzia delle Entrate deve provvedere alla registrazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (RNA) degli aiuti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato COVID-19.

A seguito di tale differimento dei termini di registrazione degli aiuti, con il provv. Agenzia delle Entrate 22.6.2022 n. 233822, che ha modificato il precedente provv. 27.4.2022 n. 143438, è stata disposta la proroga al 30.11.2022 (in luogo del 30.6.2022 inizialmente previsto) del termine di pre­sentazione dell’autodichiarazione per il rispetto dei massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo degli aiuti di Stato.

NB. In merito all’organizzazione dello Studio per questo adempimento resta confermato quanto già comunicato con Ns. Circolare n.31/2022 dello scorso 3 maggio, tenendo conto della nuova scadenza.

3 differimento a regime termine di presentazione degli elenchi intrastat

L’art. 3 co. 2 e 3 del DL 73/2022 prevede, a regime, che l’invio degli elenchi periodici INTRASTAT possa avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo cui gli elenchi stessi sono riferiti.

Il nuovo termine riguarda sia la presentazione degli elenchi su base mensile che quella su base trimestrale.

La normativa previgente stabiliva, invece, il termine del giorno 25 del mese successivo a quello del periodo (mese o trimestre) di riferimento. Il nuovo termine è in vigore dal 22.6.2022 e si applica già in relazione agli elenchi relativi al mese di maggio 2022.

 

4 modifiche alla disciplina del c.d. “esterometro”

Gli artt. 12 e 13 del DL 73/2022 introducono alcune modifiche alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”), sia sul piano delle operazioni da rilevare che sul piano della disciplina sanzionatoria.

4.1 modifica dell’ambito oggettivo

Viene prevista l’esclusione degli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro (per singola operazione). Trattasi, ad esempio, degli acquisti di carburante all’estero ovvero delle prestazioni di alloggio in alberghi ubicati all’estero ricevute da soggetti passivi italiani.

4.2 efficacia del regime sanzionatorio

Inoltre, il DL 73/2022 dispone il differimento all’1.7.2022 dell’entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria, operativa, tuttavia, già dall’1.1.2022. Essa prevede che, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfron­taliere, sia applicata una sanzione amministrativa pari a 2,00 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400,00 euro mensili. Le sanzioni sono riducibili alla metà, entro il limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge ovvero, entro tale termine, sia effettuata la trasmissione corretta.

5 ESTENSIONE temporale DEL REVERSE CHARGE

L’art. 22 del DL 73/2022 estende l’applicazione del reverse charge, per determinate operazioni nel settore elettronico ed energetico, sino al 31.12.2026. A tal fine, viene modificato l’art. 17 co. 8 del DPR 633/72, il quale stabiliva la cessazione della spe­ciale misura al 30.6.2022.

Il meccanismo del reverse charge in esame, prorogato al 31.12.2026, si applica a:

  • le cessioni di telefoni cellulari;
  • le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione nei prodotti destinati al consumatore finale;
  • i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite dall’art. 3 della direttiva 2003/87/CE;
  • i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
  • le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

6 proroga della presentazione della dichiarazione imu per l’anno 2021

L’art. 35 co.4 del DL 73/2022 proroga dal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU per il 2021, di cui all’art. 1 co. 769 della L. 160/2019. Si tratta della dichiarazione riferita:

  • agli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021;
  • alle variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta intervenute nel 2021.

La proroga non riguarda gli enti non commerciali, per i quali il termine di presentazione della di­chia­razione IMU per l’anno 2021 rimane fermo al 30.6.2022, ai sensi dell’art. 1 co. 770 della L. 160/2019.

7 Razionalizzazione delle deduzioni IRAP PER LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

L’art. 10 del DL 73/2022 semplifica l’indicazione, nel modello IRAP, del costo deducibile dei di­pen­denti a tempo indeterminato. Infatti, da un lato, si dispone la deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (art. 11 co. 4-octies del DLgs. 446/97, interamente riformulato) e, dall’altro, le ulteriori deduzioni sono lasciate in vigore soltanto con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di differente tipologia che già attualmente possono fruirne.

Le novità introdotte si applicano dal periodo d’imposta precedente a quello in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022) e, dunque, dal 2021 per i soggetti “solari”. La modifica ha quindi carattere retroattivo, consentendo di semplificare già la compilazione della dichiarazione IRAP 2022. Tale circostanza comporterà un adeguamento della modulistica, salvo consentire, in via transitoria per quest’anno, di indicare tutti i costi dei dipendenti a tempo indeterminato nei righi in cui attualmente deve essere riportata la sola deduzione eccedente (IC69 e IS7, per le società di capitali).

8 Indici sintetici di affidabilità fiscale (isa)

L’art. 24 del DL 73/2022 estende anche al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 le misure stra­or­di­narie volte a tener conto nell’applicazione degli ISA degli effetti di natura straordinaria conseguenti all’emergenza sanitaria e ad introdurre specifiche cause di esclusione. Sotto il profilo della definizione delle strategie di controllo basate anche sul punteggio ISA, viene previsto che gli uffici terranno conto:

  • per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2021, anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i periodi in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020;
  • per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i periodi in corso al 31.12.2020 e al 31.12.2021.

9 attestazione dei contratti a canone concordato

L’art. 7 del DL 73/2022 estende la validità dell’attestazione relativa ai contratti di locazione “con­cordati”, di modo che essa potrà valere, a determinate condizioni, anche per più contratti aventi ad oggetto il medesimo immobile.

9.1 Attestazione di conformità del contratto all’accordo

I contratti a canone concordato (contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato “3+2” di cui all’art. 2 co. 3 della L. 431/98; contratti di locazione transitori e contratti di locazione per studenti universitari, stipulati ai sensi dell’art. 5 co. 1, 2 e 3 della medesima L. 431/98) possono godere, in presenza delle condizioni richieste dalle diverse norme agevolative, di alcune agevolazioni fiscali consistenti, tra il resto:

  • nell’aliquota del 10% della cedolare secca;
  • nella riduzione della base imponibile IRPEF del 30%;
  • nell’individuazione della base imponibile dell’imposta di registro nel 70% del canone;
  • nella riduzione del 25% dell’aliquota IMU deliberata dal Comune.

 

A seguito dell’entrata in vigore del DM 16.1.2017, per poter applicare le agevolazioni fiscali previste per i contratti a canone concordato è necessario, alternativamente:

  • che il contratto di locazione sia stipulato con l’assistenza delle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori;
  • che i contratti stipulati senza l’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei con­duttori siano corredati da un’attestazione, rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie del­l’ac­cordo territoriale, che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’Accordo territoriale.

9.2 Validità dell’attestazione

Fino ad ora, l’attestazione aveva validità per il singolo contratto per il quale era stata richiesta.

Per effetto della modifica apportata dall’art. 7 del DL 73/2022, invece, la stessa attestazione “può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce”.

Pertanto, la medesima attestazione dovrebbe valere anche per più contratti stipulati per il mede­simo immobile, purché non siano variate le condizioni dell’immobile, né l’Accordo territoriale.

10 credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione - certificazione delle attività

L’art. 23 co. 2-8 del DL 73/2022 ha introdotto la possibilità per le imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo al fine di favorire l’ap­pli­cazione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo e innovazione (art. 1 co. 200 - 203-sexies della L. 27.12.2019 n. 160) in condizioni di certezza operative. Tale certificazione:

  • è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate;
  • può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti dalle norme citate non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

 

Con un successivo DPCM saranno individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e impar­zialità, con istituzione di un apposito albo dei certificatori.

Ferme restando le attività di controllo previste dal co. 207 dell’art. 1 della L. 160/2019, la certifica­zione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Fatto salvo quanto sopra, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto at­testato nelle certificazioni sono nulli.

11 CONTROLLI FORMALI DELLE DICHIARAZIONI PRECOMPILATE PRE­SEN­TATE MEDIANTE PROFESSIONISTI O CAF - RIDUZIONE DAL 2023

L’art. 6 del DL 73/2022 dispone la riduzione dei controlli formali, ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73, in relazione alle dichiarazioni precompilate che vengono presentate mediante un professio­nista o un CAF.

Viene infatti stabilito che:

  • se la dichiarazione precompilata non viene modificata, non si effettua più il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
  • il controllo formale, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, avviene solo più in caso di modifiche della dichiarazione precompilata;
  • il controllo formale non è comunque effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata;
  • il professionista o il CAF deve acquisire dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;
  • in caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022, che saranno presentate nel 2023.

12 Agevolazioni IVA nel settore sanitario

L’art. 18 del DL 73/2022 estende l’ambito applicativo del regime di esenzione IVA e dell’aliquota IVA del 10% ad alcune prestazioni rese in ambito sanitario.

12.1 Estensione del regime di esenzione IVA

Mediante la sostituzione dell’art. 10 co. 1 n. 18) del DPR 633/72, viene stabilito che l’esenzione IVA prevista per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’e­sercizio delle arti e professioni sanitarie spetta anche laddove tali prestazioni costituiscano una componente di una prestazione di ricovero e cura effettuata, a favore di persone ricoverate, da un soggetto diverso da quelli di cui al successivo n. 19) dell’art. 10 citato (ad esempio, da case di cura non convenzionate).

L’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura:

  • a condizione che l’ente abbia acquistato a sua volta la prestazione sanitaria presso un terzo in regime di esenzione IVA ex art. 10 co. 1 n. 18) del DPR 633/72;
  • fino a concorrenza del corrispettivo dovuto dall’ente al soggetto terzo per la medesima prestazione sanitaria.

12.2 Estensione dell’aliquota IVA del 10%

L’art. 18 del DL 73/2022 estende, inoltre, l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% alle prestazioni di ricovero e cura rese da case di cura non convenzionate, nonché alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate. In dettaglio, il decreto sostituisce il n. 120) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, stabilendo che l’aliquota IVA del 10% si applica:

  • alle prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle che beneficiano dell’esenzione IVA di cui all’art. 10 co. 1 n. 18) e 19) del DPR 633/72;
  • alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all’art. 10 co. 1 n. 19) del DPR 633/72 (vale a dire da enti ospedalieri, cliniche e case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso con personalità giuridica, ONLUS o, con l’ope­ratività della riforma del Terzo settore, da enti del Terzo settore non commerciali), nonché da case di cura non convenzionate;
  • alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i già citati soggetti di cui all’art. 10 co. 1 n. 19) del DPR 633/72.

 

Resta ferma l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all’art. 6 della L. 217/83.

In assenza di specifiche disposizioni circa la relativa decorrenza, le agevolazioni previste dall’art. 18 del DL 73/2022 devono ritenersi applicabili alle prestazioni che, ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72, si considerano effettuate a partire dal 22.6.2022, data di entrata in vigore del decreto.

13 IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

L’art. 3 co. 4 del DL 73/2022 ha disposto l’incremento, da 250,00 a 5.000,00 euro, della soglia per il differimento del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo o ai primi due trimestri solari.

A seguito della modifica apportata il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

  • per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre dell’anno, qualora l’ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre sia inferiore a 5.000,00 euro;
  • per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre dell’anno, qualora l’ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre sia inferiore complessivamente a 5.000,00 euro.

L’innalzamento della soglia per il differimento del versamento dell’imposta di bollo relativa al primo o ai primi due trimestri dell’anno si applica relativamente alle fatture emesse a decorrere dall’1.1.2023.

14 comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA - modifica termine per il secondo trimestre

L’art. 3 co. 1 del DL 73/2022 modifica il termine di invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del DL 78/2010) riferite al secondo trimestre dell’anno. In luogo del termine del 16 settembre, infatti, la comunicazione potrà essere effettuata entro il termine del 30 settembre di ciascun anno.

Rimangono invariati i termini riferiti al primo e al terzo trimestre, vale a dire l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (rispettivamente 31 maggio e 30 novembre).

Per il quarto trimestre, invece, rimane il termine dell’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo, con la possibilità di trasmettere i dati all’interno della dichiarazione IVA annuale (compilando il quadro VP) purché venga presentata entro la suddetta data (in luogo del termine ordinario del 30 aprile).

 

15 ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI DISABILI

L’art. 38 del DL 73/2022 modifica gli artt. 2, 4 e 5 del DLgs. 230/2021, introducendo nuovi bene­ficiari e prevedendo, per l’anno 2022, un aumento degli importi e delle maggiorazioni dell’assegno unico e universale per i nuclei familiari con figli disabili a carico.

15.1 Ampliamento dei beneficiari dell’assegno unico e universale

Con le modifiche all’art. 2 del DLgs. 230/2021, vengono inseriti fra i soggetti beneficiari dell’as­se­gno in esame anche, in caso di nuclei familiari orfanili, ogni orfano maggiorenne già titolare di pen­sione ai superstiti a cui sia stata riconosciuta disabilità grave ex art. 3 co. 3 della L. 5.2.92 n. 104.

15.2 Aumento degli importi

Viene modificato l’art. 4 del DLgs. 230/2021 prevedendo, per l’anno 2022:

  • un aumento, da 85,00 a 175,00 euro, dell’importo base massimo per i figli affetti da disabilità a carico, senza limiti di età;
  • l’applicazione della stessa maggiorazione prevista per i figli disabili minorenni dall’art. 4 co. 4 del DLgs. 230/2021 anche ai figli disabili maggiorenni “under 21”.

Viene introdotto il co. 9-bis all’art. 5 del DLgs. 230/2021, aumentando di 120,00 euro al mese gli importi riconosciuti per l’anno 2022 ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità.

Le modifiche in esame hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti dal mese di marzo 2022.

 

__________

 

 

Restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento, cordiali saluti.

 

Per lo Studio Valsecchi & Associati,

Dott.ssa Roberta Valsecchi

A seguito di tale differimento dei termini di registrazione degli aiuti, con il provv. Agenzia delle Entrate 22.6.2022 n. 233822, che ha modificato il precedente provv. 27.4.2022 n. 143438, è stata disposta la proroga al 30.11.2022 (in luogo del 30.6.2022 inizialmente previsto) del termine di pre­sentazione dell’autodichiarazione per il rispetto dei massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo degli aiuti di Stato.

NB. In merito all’organizzazione dello Studio per questo adempimento resta confermato quanto già comunicato con Ns. Circolare n.31/2022 dello scorso 3 maggio, tenendo conto della nuova scadenza.

3 differimento a regime termine di presentazione degli elenchi intrastat

L’art. 3 co. 2 e 3 del DL 73/2022 prevede, a regime, che l’invio degli elenchi periodici INTRASTAT possa avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo cui gli elenchi stessi sono riferiti.

Il nuovo termine riguarda sia la presentazione degli elenchi su base mensile che quella su base trimestrale.

La normativa previgente stabiliva, invece, il termine del giorno 25 del mese successivo a quello del periodo (mese o trimestre) di riferimento. Il nuovo termine è in vigore dal 22.6.2022 e si applica già in relazione agli elenchi relativi al mese di maggio 2022.

 

4 modifiche alla disciplina del c.d. “esterometro”

Gli artt. 12 e 13 del DL 73/2022 introducono alcune modifiche alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”), sia sul piano delle operazioni da rilevare che sul piano della disciplina sanzionatoria.

4.1 modifica dell’ambito oggettivo

Viene prevista l’esclusione degli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro (per singola operazione). Trattasi, ad esempio, degli acquisti di carburante all’estero ovvero delle prestazioni di alloggio in alberghi ubicati all’estero ricevute da soggetti passivi italiani.

4.2 efficacia del regime sanzionatorio

Inoltre, il DL 73/2022 dispone il differimento all’1.7.2022 dell’entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria, operativa, tuttavia, già dall’1.1.2022. Essa prevede che, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfron­taliere, sia applicata una sanzione amministrativa pari a 2,00 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400,00 euro mensili. Le sanzioni sono riducibili alla metà, entro il limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge ovvero, entro tale termine, sia effettuata la trasmissione corretta.

5 ESTENSIONE temporale DEL REVERSE CHARGE

L’art. 22 del DL 73/2022 estende l’applicazione del reverse charge, per determinate operazioni nel settore elettronico ed energetico, sino al 31.12.2026. A tal fine, viene modificato l’art. 17 co. 8 del DPR 633/72, il quale stabiliva la cessazione della spe­ciale misura al 30.6.2022.

Il meccanismo del reverse charge in esame, prorogato al 31.12.2026, si applica a:

  • le cessioni di telefoni cellulari;
  • le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione nei prodotti destinati al consumatore finale;
  • i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite dall’art. 3 della direttiva 2003/87/CE;
  • i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
  • le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

6 proroga della presentazione della dichiarazione imu per l’anno 2021

L’art. 35 co.4 del DL 73/2022 proroga dal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU per il 2021, di cui all’art. 1 co. 769 della L. 160/2019. Si tratta della dichiarazione riferita:

  • agli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021;
  • alle variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta intervenute nel 2021.

La proroga non riguarda gli enti non commerciali, per i quali il termine di presentazione della di­chia­razione IMU per l’anno 2021 rimane fermo al 30.6.2022, ai sensi dell’art. 1 co. 770 della L. 160/2019.

7 Razionalizzazione delle deduzioni IRAP PER LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

L’art. 10 del DL 73/2022 semplifica l’indicazione, nel modello IRAP, del costo deducibile dei di­pen­denti a tempo indeterminato. Infatti, da un lato, si dispone la deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (art. 11 co. 4-octies del DLgs. 446/97, interamente riformulato) e, dall’altro, le ulteriori deduzioni sono lasciate in vigore soltanto con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di differente tipologia che già attualmente possono fruirne.

Le novità introdotte si applicano dal periodo d’imposta precedente a quello in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022) e, dunque, dal 2021 per i soggetti “solari”. La modifica ha quindi carattere retroattivo, consentendo di semplificare già la compilazione della dichiarazione IRAP 2022. Tale circostanza comporterà un adeguamento della modulistica, salvo consentire, in via transitoria per quest’anno, di indicare tutti i costi dei dipendenti a tempo indeterminato nei righi in cui attualmente deve essere riportata la sola deduzione eccedente (IC69 e IS7, per le società di capitali).

8 Indici sintetici di affidabilità fiscale (isa)

L’art. 24 del DL 73/2022 estende anche al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 le misure stra­or­di­narie volte a tener conto nell’applicazione degli ISA degli effetti di natura straordinaria conseguenti all’emergenza sanitaria e ad introdurre specifiche cause di esclusione. Sotto il profilo della definizione delle strategie di controllo basate anche sul punteggio ISA, viene previsto che gli uffici terranno conto:

  • per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2021, anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i periodi in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020;
  • per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i periodi in corso al 31.12.2020 e al 31.12.2021.

9 attestazione dei contratti a canone concordato

L’art. 7 del DL 73/2022 estende la validità dell’attestazione relativa ai contratti di locazione “con­cordati”, di modo che essa potrà valere, a determinate condizioni, anche per più contratti aventi ad oggetto il medesimo immobile.

9.1 Attestazione di conformità del contratto all’accordo

I contratti a canone concordato (contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato “3+2” di cui all’art. 2 co. 3 della L. 431/98; contratti di locazione transitori e contratti di locazione per studenti universitari, stipulati ai sensi dell’art. 5 co. 1, 2 e 3 della medesima L. 431/98) possono godere, in presenza delle condizioni richieste dalle diverse norme agevolative, di alcune agevolazioni fiscali consistenti, tra il resto:

  • nell’aliquota del 10% della cedolare secca;
  • nella riduzione della base imponibile IRPEF del 30%;
  • nell’individuazione della base imponibile dell’imposta di registro nel 70% del canone;
  • nella riduzione del 25% dell’aliquota IMU deliberata dal Comune.

 

A seguito dell’entrata in vigore del DM 16.1.2017, per poter applicare le agevolazioni fiscali previste per i contratti a canone concordato è necessario, alternativamente:

  • che il contratto di locazione sia stipulato con l’assistenza delle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori;
  • che i contratti stipulati senza l’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei con­duttori siano corredati da un’attestazione, rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie del­l’ac­cordo territoriale, che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’Accordo territoriale.

9.2 Validità dell’attestazione

Fino ad ora, l’attestazione aveva validità per il singolo contratto per il quale era stata richiesta.

Per effetto della modifica apportata dall’art. 7 del DL 73/2022, invece, la stessa attestazione “può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce”.

Pertanto, la medesima attestazione dovrebbe valere anche per più contratti stipulati per il mede­simo immobile, purché non siano variate le condizioni dell’immobile, né l’Accordo territoriale.

10 credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione - certificazione delle attività

L’art. 23 co. 2-8 del DL 73/2022 ha introdotto la possibilità per le imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo al fine di favorire l’ap­pli­cazione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo e innovazione (art. 1 co. 200 - 203-sexies della L. 27.12.2019 n. 160) in condizioni di certezza operative. Tale certificazione:

  • è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate;
  • può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti dalle norme citate non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

 

Con un successivo DPCM saranno individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e impar­zialità, con istituzione di un apposito albo dei certificatori.

Ferme restando le attività di controllo previste dal co. 207 dell’art. 1 della L. 160/2019, la certifica­zione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Fatto salvo quanto sopra, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto at­testato nelle certificazioni sono nulli.

11 CONTROLLI FORMALI DELLE DICHIARAZIONI PRECOMPILATE PRE­SEN­TATE MEDIANTE PROFESSIONISTI O CAF - RIDUZIONE DAL 2023

L’art. 6 del DL 73/2022 dispone la riduzione dei controlli formali, ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73, in relazione alle dichiarazioni precompilate che vengono presentate mediante un professio­nista o un CAF.

Viene infatti stabilito che:

  • se la dichiarazione precompilata non viene modificata, non si effettua più il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
  • il controllo formale, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, avviene solo più in caso di modifiche della dichiarazione precompilata;
  • il controllo formale non è comunque effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata;
  • il professionista o il CAF deve acquisire dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;
  • in caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022, che saranno presentate nel 2023.

12 Agevolazioni IVA nel settore sanitario

L’art. 18 del DL 73/2022 estende l’ambito applicativo del regime di esenzione IVA e dell’aliquota IVA del 10% ad alcune prestazioni rese in ambito sanitario.

12.1 Estensione del regime di esenzione IVA

Mediante la sostituzione dell’art. 10 co. 1 n. 18) del DPR 633/72, viene stabilito che l’esenzione IVA prevista per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’e­sercizio delle arti e professioni sanitarie spetta anche laddove tali prestazioni costituiscano una componente di una prestazione di ricovero e cura effettuata, a favore di persone ricoverate, da un soggetto diverso da quelli di cui al successivo n. 19) dell’art. 10 citato (ad esempio, da case di cura non convenzionate).

L’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura:

  • a condizione che l’ente abbia acquistato a sua volta la prestazione sanitaria presso un terzo in regime di esenzione IVA ex art. 10 co. 1 n. 18) del DPR 633/72;
  • fino a concorrenza del corrispettivo dovuto dall’ente al soggetto terzo per la medesima prestazione sanitaria.

12.2 Estensione dell’aliquota IVA del 10%

L’art. 18 del DL 73/2022 estende, inoltre, l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% alle prestazioni di ricovero e cura rese da case di cura non convenzionate, nonché alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate. In dettaglio, il decreto sostituisce il n. 120) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, stabilendo che l’aliquota IVA del 10% si applica:

  • alle prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle che beneficiano dell’esenzione IVA di cui all’art. 10 co. 1 n. 18) e 19) del DPR 633/72;
  • alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all’art. 10 co. 1 n. 19) del DPR 633/72 (vale a dire da enti ospedalieri, cliniche e case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso con personalità giuridica, ONLUS o, con l’ope­ratività della riforma del Terzo settore, da enti del Terzo settore non commerciali), nonché da case di cura non convenzionate;
  • alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i già citati soggetti di cui all’art. 10 co. 1 n. 19) del DPR 633/72.

 

Resta ferma l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all’art. 6 della L. 217/83.

In assenza di specifiche disposizioni circa la relativa decorrenza, le agevolazioni previste dall’art. 18 del DL 73/2022 devono ritenersi applicabili alle prestazioni che, ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72, si considerano effettuate a partire dal 22.6.2022, data di entrata in vigore del decreto.

13 IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

L’art. 3 co. 4 del DL 73/2022 ha disposto l’incremento, da 250,00 a 5.000,00 euro, della soglia per il differimento del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo o ai primi due trimestri solari.

A seguito della modifica apportata il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

  • per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre dell’anno, qualora l’ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre sia inferiore a 5.000,00 euro;
  • per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre dell’anno, qualora l’ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre sia inferiore complessivamente a 5.000,00 euro.

L’innalzamento della soglia per il differimento del versamento dell’imposta di bollo relativa al primo o ai primi due trimestri dell’anno si applica relativamente alle fatture emesse a decorrere dall’1.1.2023.

14 comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA - modifica termine per il secondo trimestre

L’art. 3 co. 1 del DL 73/2022 modifica il termine di invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del DL 78/2010) riferite al secondo trimestre dell’anno. In luogo del termine del 16 settembre, infatti, la comunicazione potrà essere effettuata entro il termine del 30 settembre di ciascun anno.

Rimangono invariati i termini riferiti al primo e al terzo trimestre, vale a dire l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (rispettivamente 31 maggio e 30 novembre).

Per il quarto trimestre, invece, rimane il termine dell’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo, con la possibilità di trasmettere i dati all’interno della dichiarazione IVA annuale (compilando il quadro VP) purché venga presentata entro la suddetta data (in luogo del termine ordinario del 30 aprile).

 

15 ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI DISABILI

L’art. 38 del DL 73/2022 modifica gli artt. 2, 4 e 5 del DLgs. 230/2021, introducendo nuovi bene­ficiari e prevedendo, per l’anno 2022, un aumento degli importi e delle maggiorazioni dell’assegno unico e universale per i nuclei familiari con figli disabili a carico.

15.1 Ampliamento dei beneficiari dell’assegno unico e universale

Con le modifiche all’art. 2 del DLgs. 230/2021, vengono inseriti fra i soggetti beneficiari dell’as­se­gno in esame anche, in caso di nuclei familiari orfanili, ogni orfano maggiorenne già titolare di pen­sione ai superstiti a cui sia stata riconosciuta disabilità grave ex art. 3 co. 3 della L. 5.2.92 n. 104.

15.2 Aumento degli importi

Viene modificato l’art. 4 del DLgs. 230/2021 prevedendo, per l’anno 2022:

  • un aumento, da 85,00 a 175,00 euro, dell’importo base massimo per i figli affetti da disabilità a carico, senza limiti di età;
  • l’applicazione della stessa maggiorazione prevista per i figli disabili minorenni dall’art. 4 co. 4 del DLgs. 230/2021 anche ai figli disabili maggiorenni “under 21”.

Viene introdotto il co. 9-bis all’art. 5 del DLgs. 230/2021, aumentando di 120,00 euro al mese gli importi riconosciuti per l’anno 2022 ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità.

Le modifiche in esame hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti dal mese di marzo 2022.

 

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Restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento, cordiali saluti.

 

Per lo Studio Valsecchi & Associati,

Dott.ssa Roberta Valsecchi

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