Testo integrale del DPCM del 22 marzo 2020 “misure urgenti di contenimento del contagio sull’ intero territorio nazionale”, corredato dell’allegato 1
CIRCOLARE: DPCM 22.03.2020 e ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA DEL 21.03.2020
NUOVE MISURE PER EMERGENZA COVID-19: ULTERIORE RESTRIZIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE CONSENTITE
Spett.le Cliente,
In allegato trasmettiamo il testo integrale del DPCM 22 marzo 2020 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, corredato dell’allegato 1).
Si segnala che DEVONO ESSERE SOSPESE TUTTE LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI AD ECCEZIONE DI QUELLE INDICATE NELL’ALLEGATO 1.
Nell’allegato vengono indicate quindi le attività consentite con l’indicazione del codice ATECO di appartenenza. Vi ricordiamo che potrete facilmente verificare il Vostro codice ATECO sulla visura Camerale della Vs. azienda.
Evidenziamo inoltre che:
Le attività professionali non sono sospese;
Le attività produttive che sarebbero sospese in quanto escluse dall’allegato 1) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o con lavoro agile;
Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1);
Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo previa comunicazione al Prefetto della Provincia, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.
In ogni caso LE IMPRESE COSTRETTE A SOSPENDERE LA PROPRIA ATTIVITA’ POSSONO FINO AL 25/03/2020 COMPLETARE LE ATTIVITA’ NECESSARIE ALLA SOSPENSIONE, COMPRESA LA SPEDIZIONE DELLA MERCE IN GIACENZA.
L a sospensione di cui al decreto in oggetto ha effetto fino al 3/04/2020.
Alleghiamo inoltre l’Ordinanza emanata in data 21/03/2020 per la Regione Lombardia che contiene alcune restrizioni ulteriori valevoli per la Nostra Regione. Tralasciando i divieti già imposti dai vari decreti statali, segnaliamo le seguenti misure:
Sono chiusi i d istributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
Sono bloccate le slot machine e gli altri apparecchi di cui all’art. 110 del T.U.L.P.S. e disattivati monitor e televisori da parte degli esercenti al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali (le tabaccherie possono restare aperte per la sola vendita di generi di Monopolio);
Si raccomanda di provvedere alla rilevazione sistematica della temperatura corporea anche ai clienti presso i supermercati e le farmacie, oltre che ai dipendenti dei luoghi di lavoro, se aperti;
Sono altresì s ospese le attività artigianali di servizio ad eccezione dei servizi di pubblica utilità o indifferibili e di quelli necessari al funzionamento delle unità produttive rimaste in attività;
Sono chiuse le attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti o s ottoposti a termini di scadenza;
È disposto i l fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonchè quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza;
Segnaliamo che secondo le prime autorevoli interpretazioni il contenuto del DPCM PREVALE su quello dell’ordinanza regionale, in quanto secondo il DL. 6/2020 “i Presidenti di Regione possono emanare ordinanze solo nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e nei casi di estrema necessità e urgenza”. Essendo il Dpcm del 22/03 successivo all’ordinanza, esso si sovrappone e sostituisce l’ordinanza stessa.
Cordiali saluti
STUDIO VALSECCHI & ASSOCIATI