FRINGE BENEFIT: ESENZIONE 3.000 EURO PER DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI
Il legislatore è intervenuto modificando in modo significativo l’ambito del comma 3 dell’art. 51 del TUIR (SOGLIE ESENTI FRINGE BENEFIT) tramite l’art. 12 del c.d. decreto Aiuti-bis (d.l. 1151/2022), e tramite il decreto Aiuti – quater che è stato pubblicato in G.U. del 18/11/2022, n. 270 (D.L. 18/11/2022, n. 176).
Dal punto di vista quantitativo, è stata allargata la soglia di NON concorrenza al reddito (E QUINDI DI NON TASSAZIONE NE’ ASSOGGETTAMENTO A PRELIEVO CONTRIBUTIVO) dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro al lavoratore dipendente. Si è passati così, anche se soltanto per il periodo d’imposta 2022, dal valore di 258,23€ previsto dal TUIR, a quello di 3.000€. Si ricorda che nella nozione di “beni ceduti e servizi prestati” rientrano i cosiddetti “fringe benefit” tra i quali, il più frequente, è quello dell’auto aziendale il cui valore figurativo andrà considerato ai fini del raggiungimento della suddetta soglia. In assenza
Viene previsto che per il datore di lavoro sia possibile anche rimborsare o erogare al lavoratore, direttamente in busta paga, somme per il pagamento delle utenze domestiche, del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale senza che queste concorrano alla formazione del reddito (entro, dunque, la soglia di 3000€).
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 35/E del 4 novembre 2022 ha fornito i seguenti chiarimenti operativi.
Ambito di applicazione
La Circolare ha ricordato che i beneficiari sono i lavoratori DIPENDENTI e coloro con redditi di lavoro assimilati a quelli di lavoro dipendente (AMMINISTRATORI), conformemente a quanto previsto dall’art. 51 e in particolare al c. 3., per cui tali fringe benefit possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam e i beneficiari di tali misure possono essere anche i familiari.
Rimborso utenze domestiche: requisiti, condizioni e termini
La circolare specifica poi in dettaglio alcuni requisiti e condizioni per l’erogazione di somme e rimborsi per le utenze domestiche senza che queste concorrano alla formazione del reddito da lavoro dipendente. In particolare, viene chiarito che le stesse utenze debbano riguardare immobili ad uso abitativo, posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente o dal coniuge o dai suoi familiari indicati nell’art. 12 del tuir, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. In linea con la disciplina in materia, è necessario che questi effettivamente sostengano le relative spese.
Inoltre, tra le utenze domestiche (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) è possibile ricomprendere anche quelle intestate al condominio e ripartite fra i condomini per la quota rimasta a carico del singolo condomino. Non rappresenta neppure un problema il fatto che le utenze possano essere intestate al proprietario dell’immobile, purché nel contratto di locazione sia prevista espressamente una forma di addebito analitico (attenzione: non è sufficiente un addebito forfettario) a carico del lavoratore, del coniuge o del familiare, che effettivamente sostengono la spesa.
Le somme devono essere erogate nell’anno 2022 o entro il 12 gennaio 2023 (termine del periodo di imposta) e possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nell’anno 2022.
La documentazione necessaria per usufruire dei benefici
Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire e conservare, per eventuali controlli, la documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR.
In alternativa, l’Agenzia ammette la possibilità che il datore di lavoro acquisisca (e conservi) dal lavoratore / amministratore una “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Per le Aziende interessate a tale elargizione (ovviamente NON obbligatoria) si allega fac simile da consegnare ai Lavoratori / Amministratori ai quali si vorranno erogare i rimborsi, far compilare, firmare e conservare e trasmettere all’ufficio paghe con l’indicazione dell’eventuale importo che volete rimborsare che andremo ad inserire nel prospetto paga di Novembre o Dicembre 2022 (od entrambi).
L’Agenzia delle Entrate ricorda che le fatture possono essere intestate anche a una persona diversa dal lavoratore dipendente ovvero al coniuge, ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR o, come detto, al locatore (purché sia dimostrabile il riaddebito analitico delle spese a uno dei soggetti indicati precedentemente).
Attenzione: solo spese effettivamente sostenute e no al doppio beneficio
Come già sottolineato, per ricevere il beneficio è necessario che effettivamente le spese per le utenze siano state sostenute da un lavoratore o da un suo familiare. Alcune delle preoccupazioni principali dell’Agenzia delle Entrate riguardano proprio la possibilità che venga richiesto un rimborso a fronte di spese non sostenute oppure che si usufruisca più volte del beneficio per le medesime spese (c.d. doppio beneficio).Rispetto alle spese non effettivamente sostenute, l’Agenzia individua tra i comportamenti elusivi anche il caso in cui proprietario di casa, nonostante venga rimborsato per tali spese dall’affittuario, provi richiedere a sua volta il beneficio al proprio datore di lavoro: fattispecie ovviamente giudicata inammissibile poiché di fatto le spese non sono rimaste a carico del proprietario.
Altro comportamento elusivo è poi quello che potrebbe portare alla fruizione di un “doppio beneficio”. Ciò potrebbe verificarsi quando, ad esempio, per la stessa utenza entrambi i coniugi chiedano il rimborso a datori di lavoro differenti.
Ad ogni modo, la documentazione indicata nella dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente, in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, similmente a quanto avviene per altre certificazioni di spesa da portare in dichiarazione dei redditi.
Limiti
In caso di superamento della soglia indicata di 3000€, l’Agenzia delle Entrate conferma che similmente a quanto avveniva per le precedenti soglie, in caso di superamento, l’intero valore riconosciuto al dipendente sarà soggetto a tassazione (e non solo l’eccedenza).
PER TALE RAGIONE, QUEI CLIENTI CHE FOSSERO INTERESSATI ALLA CORRESPONSIONE DI TALI VALORI, CHIEDANO PREVENTIVAMENTE AL NOSTRO UFFICIO UN ELENCO DI QUANTO SINORA CORRISPOSTO A TALE TITOLO NEL CORSO DELL’ANNO 2022 (ANCHE PER VERIFICARE PREVENTIVAMENTE CHE VI SIA CAPIENZA E L’ATTRIBUZIONE SIA POSSIBILE).
Si ricorda poi come, al nuovo valore del c. 3, si aggiunga la disposizione sul c.d. bonus carburante (ulteriore novità per il 2022 che già dallo scorso marzo si è inserita nel disposto del c. 3,) dal valore massimo di 200€. Per cui, nel caso si ricorra ai buoni carburante, sarebbe possibile erogare da parte dell’impresa fringe benefit fino a un valore complessivo massimo di 3200€.
Adempimenti per gli AMMINISTRATORI
Il nuovo limite si applica anche ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, quindi anche agli amministratori, per i quali il riconoscimento di un bonus fino a 3.000 euro esentasse potrebbe essere un’opportunità da non trascurare.
La deducibilità del relativo costo non può ignorare un consolidato principio giurisprudenziale in base al quale il compenso degli amministratori deve essere preventivamente deliberato dall’assemblea dei soci (aspetto eventualmente da coordinare col Commercialista). Nulla impedisce che si possa assumere una nuova delibera entro fine anno in modo da poter riconoscere il beneficio entro il 12 gennaio 2023, rimborsando, ad esempio, i consumi elettrici sostenuti dall’amministratore nel 2022.
Per lo Studio,
Dr. Nico Gilardi