Esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei dipendenti di datori, pubblici e privati (imprenditori e non)
La Legge di Bilancio 2022 (legge 30/12/2021 n. 234), art. 1 comma 121, ha riconosciuto, limitatamente ai periodi di paga dal 1° Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022, su tutti i rapporti di lavoro dipendente (esclusi i rapporti di lavoro domestico), un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali.
La condizione per poter accedere all’esonero è che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Resta esclusa dall’esonero la quattordicesima mensilità sulla quale si applica l’aliquota piena.
La soglia di reddito (imponibile previdenziale) individuata come massimale, pari a 2.692 euro al mese, comporta che, laddove sia superato tale limite, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore. Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio.
Ad esempio, se nel mese di riferimento non si eccede una retribuzione imponibile ai fini previdenziali di 2.692 euro e la quota di contribuzione a carico del lavoratore è pari al 9,19%, questa potrà essere ridotta di 0,8 punti percentuali, ossia rideterminata in un ammontare pari a 8,39 punti percentuali.
Da quanto sopra si ricava che per il datore di lavoro non vi sarà alcun beneficio in termini di riduzione dell’onere contributivo INPS. Il risparmio dello 0,8% andrà totalmente a favore del lavoratore dipendente poiché l’esonero viene applicato solo ed esclusivamente alla parte di contributi INPS a suo carico.
Dopo l’uscita della Circolare operativa INPS n. 43 è arrivato il “via libera” per l’applicazione concreta dell’esonero in questione sulle buste paga dei dipendenti.
Pertanto, a partire dai cedolini di competenza Maggio 2022 e fino ai cedolini di competenza Dicembre 2022 (compresa tredicesima) tutti i dipendenti con i requisiti sopra descritti vedranno applicata la riduzione contributiva.
Negli stessi cedolini di competenza Maggio 2022 verrà altresì restituito ai dipendenti lo sgravio dello 0,8% relativo alle mensilità da Gennaio a Aprile 2022 che non era stato possibile applicare prima dell’uscita della circolare INPS.
Ad esempio, se dal mese di Gennaio ad Aprile 2022 il dipendente ha avuto una retribuzione imponibile ai fini previdenziali di 2.000 euro al mese e la quota di contribuzione a carico del lavoratore era pari al 9,19%, significa che sono stati trattenuti in cedolino 183,80 euro al mese di contributi. Nel mese di Maggio 2022 verranno restituiti in totale 64,00 euro pari allo 0,8% dell’imponibile previdenziale moltiplicato per le quattro mensilità. Il risultato sarà l’applicazione dell’aliquota ridotta pari all’8,39%.
Per gli ex dipendenti che sono stati in forza in un periodo compreso tra Gennaio e Aprile 2022 e che avevano diritto allo sgravio dello 0,8% dovrà essere elaborato un cedolino con la mensilità di Maggio 2022 per restituire lo sgravio spettante. Tali cedolini andranno pagati e consegnati agli ex dipendenti.
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento
Cordiali saluti