Legge di bilancio 2020 “finanziaria” Lavoro
LEGGE DI BILANCIO 2020 “FINANZIARIA” LAVORO
Estensione esonero contributivo giovani
Estensione dell’esonero di cui all’art. 1, co. 100 ss. L. 27.12.2017 n. 205, limitatamente al biennio 2019- 2020, per l’assunzione di giovani che non abbiano compiuto i 35 anni di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
L’esonero può essere richiesto dai datori di lavoro privati che, alla data del 31.12.2020, assumono con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti o convertano da tempo determinato a tempo indeterminato giovani lavoratori “under 35”.
L’esonero consiste nella riduzione, per un periodo massimo di 36 mesi, del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i contributi INAIL), fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000,00 euro su base annua.
Esonero contributivo giovani eccellenze
Operatività dell’incentivo c.d. “Bonus eccellenze”, di cui all’art. 1, co. 706 ss. L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Finanziaria 2019).Lo sgravio riguarda i datori di lavoro privati che assumono i soggetti con i seguenti requisiti:
L’esonero non è applicabile ai datori di lavoro privati, che nei 12 mesi precedenti l’assunzione abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell’unità produttiva per la quale intendono procedere all’assunzione di personale.
L’esonero è sottoposto a revoca, con il conseguente recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito, qualora il datore di lavoro disponga nei 24 mesi successivi il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell’esonero o di un lavoratore con la medesima qualifica impiegato nella stessa unità produttiva.
L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro fino A 8.000,00 euro, con esclusione dei premi INAIL, per un massimo di 12 mesi.
Buoni pasto mense aziendali
La Legge di Bilancio stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4 se rese in forma cartacea (in precedenza euro 5,29) aumentato a euro 8 (in precedenza euro 7) se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).
È confermata la non imponibilità per:
Credito d’imposta per le spese di formazione
Ammonta al 60% la misura del credito d’imposta per le imprese che investono in formazione del personale, al fine di acquisire o consolidare le competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0. L’incremento è dovuto, alla condizione che i destinatari di tale formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2017.
Per le spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta 2020, il suddetto credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è riconosciuto nella misura del:
Al fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia di tale agevolazione, le imprese beneficiarie dovranno effettuare un’apposita comunicazione al MISE, nel rispetto delle indicazioni tecniche che lo stesso Ministero fornirà con uno specifico decreto.
Proroga bonus bebè
La L. 160/2019 dispone che l’assegno mensile di natalità (c.d. “Bonus bebé”), già erogato in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra l’1.1.2015 e il 31.12.2019, sia:
La misura del bonus in esame varia in base al valore dell’ISEE e, per i nati nel 2020, l’importo del bonus bebè è pari a:
In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra l’1.1.2020 e il 31.12.2020, l’importo dell’assegno è aumentato del 20 per cento.
Proroga congedo padre lavoratore
Per l’anno 2020 si prevede:
Il congedo obbligatorio retribuito consiste in una indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera, da fruire anche in modo non continuativo entro 5 mesi dalla nascita del figlio, oppure dall’ingresso in famiglia del minore, o dall’entrata in Italia in caso di adozione internazionale.
Anche per l’anno 2020, inoltre, è facoltà del lavoratore fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Aumento bonus asili nido
Viene reso strutturale, a decorrere dal 2019, l’aumento a 1.500,00 euro su base annua del c.d. “Bonus asili nido”, inizialmente previsto solo per il triennio 2019-2021. Inoltre, a decorrere dal 2020, il Bonus in parola è comunque incrementato di:
Esenzione IRPEF per NASpI anticipata
APE Sociale
Viene prorogato al 31.12.2020 il termine di scadenza dell’anticipo pensionistico previsto dalla Legge n. 232/2016, pertanto, tutti coloro che matureranno i requisiti (almeno 63 anni di età, 30 anni di contributi elevati a 36 in determinati casi e l’appartenenza ad una delle quattro categorie previste dalla legge) entro tale data potranno inoltrare la domanda, seguendo le istruzioni che saranno emanate dall’INPS.
Opzione donna
La misura pensionistica “opzione donna” viene prorogata al 2020, pertanto, vi potranno accedere le lavoratrici dipendenti nate nel 1961 e le lavoratrici autonome nate nel 1960 che entro il 31.12.2019 maturano 35 anni di contribuzione.
Niente cambia riguardo l’applicazione delle finestre di uscita, fissate in 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.
Proroga riduzione tariffe INAIL
La riduzione delle tariffe dei premi INAIL, introdotta dall’art. 1, co. 1121 L. 145/2018 (Finanziaria 2019) per il triennio 2019-2021, e successivamente resa strutturale a partire dal 2023, è stata espressamente estesa anche all’anno 2022.
Fringe benefit auto
La legge di Bilancio 2020 inasprisce la tassazione del fringe benefit (art. 51, co 4 TUIR) solo sui contratti stipulati a decorrere dall’1.07.2020 e per i veicoli maggiormente inquinanti e di nuova immatricolazione.
Il fringe benefit sarà dunque pari al:
Agevolazione contributiva per l’apprendistato di primo livello
La L. 160/2019 prevede uno sgravio contributivo totale a favore dei datori di lavoro – con alle proprie dipendenze fino a 9 dipendenti – che nel 2020 assumano giovani lavoratori con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore ex art. 43 D.Lgs. 81/20155.
In particolare, al fine di promuovere l’occupazione giovanile, per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati nel 2020 viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 100%, con riferimento alla contribuzione dovuta per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Riduzione Cuneo fiscale
L’art. 3, co. 7 L. 160/2019, al fine di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, prevede che nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze sia istituito un fondo denominato “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti”, con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l’anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
Lo sgravio, applicato da luglio 2020, si aggiungerà al c.d. Bonus Renzi e sarà differenziato a seconda del reddito del beneficiario.
In attesa di provvedimenti ufficiali da parte del Governo circa i destinatari del Bonus e le modalità di riconoscimento, è prevedibile che l’importo sarà differenziato a seconda che il reddito annuo dell’avente diritto sia inferiore o superiore a euro 26.500,00 e quindi goda o meno anche del Bonus Renzi.
Da gennaio 2021 l’importo è destinato ad aumentare.
Appalti
L’art. 4 del DL 124/2019 convertito ha introdotto il nuovo art. 17-bis nel DLgs. 241/97, che deroga al precedente art. 17 co. 1 in materia di versamenti e compensazioni.
La norma prevede che spetti alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro da realizzare con prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo. Il committente, invece, ha l’obbligo di controllare che l’impresa adempia al versamento delle ritenute e, se rileva un inadempimento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate competente.
La norma si applica ai committenti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi, che siano sostituti d’imposta e residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato.
Sono esclusi dalla disciplina in esame i committenti che non hanno la qualifica di sostituti d’imposta, ad esempio le persone fisiche che non agiscono nell’ambito di attività imprenditoriali o professionali (c.d. “privati”).
L’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice:
Nei 5 giorni lavorativi successivi rispetto alla scadenza del termine per il pagamento delle ritenute, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente, e per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:
Il committente deve:
L’inadempimento degli obblighi previsti per il committente dall’art. 17-bis del DLgs. 241/97 genera una responsabilità a suo carico solo nel caso in cui si verifichi l’omesso o il parziale versamento delle ritenute da parte dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, esponendolo all’obbligo di pagare una somma commisurata alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice.
Facoltà di disapplicazione della nuova disciplina
L’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice disapplica l’art. 17-bis del DLgs. 241/97 (anche per i versamenti contributivi) se nell’ultimo giorno del mese precedente a quello previsto per il versamento delle ritenute soddisfa i seguenti requisiti:
È previsto il rilascio di un certificato da parte dell’Agenzia delle Entrate che attesti il possesso dei richiamati requisiti e che ha validità di 4 mesi dal rilascio.
Decorrenza
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1.1.2020, quindi dalle ritenute operate da tale data, anche con riferimento ai contratti stipulati prima del 1° gennaio (ris. Agenzia delle Entrate 23.12.2019 n. 108).
Per lo Studio,
Dott. Nico Gilardi