LA NORMATIVA LE DISPOSIZIONI DEL D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 in vigore dal 6 agosto 2021
LA NORMATIVA
LE DISPOSIZIONI DEL D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 in vigore dal 6 agosto 2021
1. Quando è necessario il Green pass:
SOGGETTI
• Coloro che hanno più di 12 anni d’età;
• Coloro che non sono affetti da patologie che li esonerano su idonea e specifica certificazione medica.
ATTIVITÀ
• Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso; in zona bianca si dovrà presentare il Green pass se si vuole andare al ristorante al chiuso e negli altri locali come bar, pub, pasticcerie e gelaterie e sedersi al tavolo. Non sarà necessario il Green pass per chi sta all’aperto. Non sarà necessario per le consumazioni al bancone;
• Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
• Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
• Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
• Sagre e fiere, convegni e congressi;
• Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
• Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
• Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
• Concorsi pubblici.
2. Quali le sanzioni per il mancato rispetto dell’adempimento:
I titolari e i gestori delle attività di cui sopra sono tenuti a verificare che l’accesso avvenga con Green pass. In caso di violazione la sanzione va da 400 a 1.000 euro a carico sia dell’esercente che dell’utente. In caso di recidiva, nel numero di tre infrazioni avvenute in tre giornate differenti, la sanzione potrebbe essere accompagnata dalla chiusura dell’esercizio per un periodo da 1 a 10 giorni.
LE PROBLEMATICHE DI NATURA OPERATIVA: FAQ
Come gestire le attività di controllo del green pass di coloro che accedono ai locali aziendali
Come effettuare i controlli del Green pass?
Le modalità di controllo della carta “verde” sono previste dal DPCM del 17 giugno 2021 all’art.13, come espressamente richiamato dal D.L. n. 105 del 23 luglio 2021. La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante la lettura del QR-code, utilizzando esclusivamente l'applicazione “VerificaC19”, che consente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. In base alle previsioni del comma 4 di tale articolo, l’intestatario del pass dovrà presentare idoneo documento di identità, su richiesta del soggetto addetto alla verifica.
Come deve procedere il titolare dell’attività od il suo delegato per dimostrare l’avvenuto controllo?
Sarà sufficiente scaricare l’applicazione “VerificaC19” su un dispositivo dedicato all’ingresso del locale, anche privo di connessione internet (l’applicazione non necessita della connessione).
Qualsiasi lavoratore potrà richiedere il Green pass ai clienti?
Non tutti i lavoratori possono richiede il Green pass agli utenti, ma soltanto coloro che sono stati nominati in maniera formale (per iscritto) dal datore di lavoro. L’art. 13, comma 4, infatti precisa che “i soggetti delegati […] sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica”.
Questo implica pertanto che la nomina dovrà essere corredata delle informazioni gestionali per la corretta supervisione dell’ingresso degli utenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
I lavoratori delle attività per cui è previsto il Green pass saranno obbligati a vaccinarsi?
Attualmente, con l’eccezione del settore sanitario, non sono previsti obblighi di vaccinazione diffusa per le altre categorie di lavoratori. La norma sul Green pass fa riferimento all’ “accesso” ai “servizi e attività” che poi elenca, pertanto non può intravedersi, al netto delle valutazioni di opportunità, alcun obbligo in tal senso.
Il datore di lavoro può in alternativa disporre l’obbligo di test sierologici/tamponi in azienda?
L’obbligatorietà e l’imposizione diffusa è da escludersi in considerazione del fatto che in punto di diritto si tratta pur sempre di misure sanitarie invasive, che in linea di principio implicano prelievi organici e perciò non imponibili se non ex lege. Peraltro, l’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori vieta gli accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Controlli che possono essere effettuati per le assenze soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, mentre la facoltà di verificare l’idoneità alle mansioni è possibile solo da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico. Ciò premesso, diversi sono i casi di aziende che, su indicazione del medico competente, hanno introdotto il test (tampone o sierologico) come parte integrante del Protocollo con la supervisione del Comitato di verifica cui fanno parte sia gli RLS che le rappresentanze sindacali, anche a garanzia del rispetto dello Statuto dei Lavoratori. Lo screening, che ha una periodicità definita e il più delle volte prevede la collaborazione con Istituti Sanitari (anche a scopo di ricerca), resta comunque sempre su base volontaria.
Gli adempimenti valgono anche per le attività di ristorazione di hotel, residence, b&b, agriturismi? E per le mense aziendali?
Il decreto parla solo di "servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso", rimandando all'articolo 4 del decreto legge del 22 aprile 2021, senza ulteriori dettagli. Leggendo il vecchio DL, relativo alle misure per la graduale riapertura delle attività, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive per i clienti alloggiati nelle camere era esclusa dai limiti. Per analogia sarebbe ipotizzabile l’esclusione degli adempimenti per le mense aziendali, ma sul tema sarebbe auspicabile un chiarimento normativo. Speriamo giunga durante la chiusura per ferie.
Per lo Studio,
Dr. Nico Gilardi.LA NORMATIVA
LE DISPOSIZIONI DEL D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 in vigore dal 6 agosto 2021
1. Quando è necessario il Green pass:
SOGGETTI
• Coloro che hanno più di 12 anni d’età;
• Coloro che non sono affetti da patologie che li esonerano su idonea e specifica certificazione medica.
ATTIVITÀ
• Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso; in zona bianca si dovrà presentare il Green pass se si vuole andare al ristorante al chiuso e negli altri locali come bar, pub, pasticcerie e gelaterie e sedersi al tavolo. Non sarà necessario il Green pass per chi sta all’aperto. Non sarà necessario per le consumazioni al bancone;
• Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
• Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
• Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
• Sagre e fiere, convegni e congressi;
• Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
• Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
• Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
• Concorsi pubblici.
2. Quali le sanzioni per il mancato rispetto dell’adempimento:
I titolari e i gestori delle attività di cui sopra sono tenuti a verificare che l’accesso avvenga con Green pass. In caso di violazione la sanzione va da 400 a 1.000 euro a carico sia dell’esercente che dell’utente. In caso di recidiva, nel numero di tre infrazioni avvenute in tre giornate differenti, la sanzione potrebbe essere accompagnata dalla chiusura dell’esercizio per un periodo da 1 a 10 giorni.
LE PROBLEMATICHE DI NATURA OPERATIVA: FAQ
Come gestire le attività di controllo del green pass di coloro che accedono ai locali aziendali
Come effettuare i controlli del Green pass?
Le modalità di controllo della carta “verde” sono previste dal DPCM del 17 giugno 2021 all’art.13, come espressamente richiamato dal D.L. n. 105 del 23 luglio 2021. La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante la lettura del QR-code, utilizzando esclusivamente l'applicazione “VerificaC19”, che consente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. In base alle previsioni del comma 4 di tale articolo, l’intestatario del pass dovrà presentare idoneo documento di identità, su richiesta del soggetto addetto alla verifica.
Come deve procedere il titolare dell’attività od il suo delegato per dimostrare l’avvenuto controllo?
Sarà sufficiente scaricare l’applicazione “VerificaC19” su un dispositivo dedicato all’ingresso del locale, anche privo di connessione internet (l’applicazione non necessita della connessione).
Qualsiasi lavoratore potrà richiedere il Green pass ai clienti?
Non tutti i lavoratori possono richiede il Green pass agli utenti, ma soltanto coloro che sono stati nominati in maniera formale (per iscritto) dal datore di lavoro. L’art. 13, comma 4, infatti precisa che “i soggetti delegati […] sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica”.
Questo implica pertanto che la nomina dovrà essere corredata delle informazioni gestionali per la corretta supervisione dell’ingresso degli utenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
I lavoratori delle attività per cui è previsto il Green pass saranno obbligati a vaccinarsi?
Attualmente, con l’eccezione del settore sanitario, non sono previsti obblighi di vaccinazione diffusa per le altre categorie di lavoratori. La norma sul Green pass fa riferimento all’ “accesso” ai “servizi e attività” che poi elenca, pertanto non può intravedersi, al netto delle valutazioni di opportunità, alcun obbligo in tal senso.
Il datore di lavoro può in alternativa disporre l’obbligo di test sierologici/tamponi in azienda?
L’obbligatorietà e l’imposizione diffusa è da escludersi in considerazione del fatto che in punto di diritto si tratta pur sempre di misure sanitarie invasive, che in linea di principio implicano prelievi organici e perciò non imponibili se non ex lege. Peraltro, l’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori vieta gli accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Controlli che possono essere effettuati per le assenze soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, mentre la facoltà di verificare l’idoneità alle mansioni è possibile solo da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico. Ciò premesso, diversi sono i casi di aziende che, su indicazione del medico competente, hanno introdotto il test (tampone o sierologico) come parte integrante del Protocollo con la supervisione del Comitato di verifica cui fanno parte sia gli RLS che le rappresentanze sindacali, anche a garanzia del rispetto dello Statuto dei Lavoratori. Lo screening, che ha una periodicità definita e il più delle volte prevede la collaborazione con Istituti Sanitari (anche a scopo di ricerca), resta comunque sempre su base volontaria.
Gli adempimenti valgono anche per le attività di ristorazione di hotel, residence, b&b, agriturismi? E per le mense aziendali?
Il decreto parla solo di "servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso", rimandando all'articolo 4 del decreto legge del 22 aprile 2021, senza ulteriori dettagli. Leggendo il vecchio DL, relativo alle misure per la graduale riapertura delle attività, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive per i clienti alloggiati nelle camere era esclusa dai limiti. Per analogia sarebbe ipotizzabile l’esclusione degli adempimenti per le mense aziendali, ma sul tema sarebbe auspicabile un chiarimento normativo. Speriamo giunga durante la chiusura per ferie.
Per lo Studio,
Dr. Nico Gilardi.