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1 PREMESSA

Sul S.O. n. 49 alla G.U. 31.12.2021 n. 310 è stata pubblicata la L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bi­lancio 2022), in vigore dall’1.1.2022.

2.  PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2022.

 

Argomento

Descrizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riforma dell’IRPEF -
Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d’imposta
per tipologie
reddituali -
Modifiche al
“trattamento
integrativo della retribuzione”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viene prevista una riforma dell’IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. “cuneo fiscale” e l’imposizione fiscale, che prevede:

  • la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all’art. 11 co. 1 del TUIR;
  • la modifica delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR;
  • la modifica del “trattamento integrativo della retribuzione”.

Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF

Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:

  • fino a 15.000,00 euro  23%;
  • oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro  25%;
  • oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro  35%;
  • oltre 50.000,00 euro  43%.

In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate:

  • fino a 15.000,00 euro  23%;
  • oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro  27%;
  • oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro  38%;
  • oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro  41%;
  • oltre 75.000,00 euro 43%.

Modifiche alle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali

Vengono modificate le detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione relativa:

  • ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;
  • ai redditi derivanti da pensioni;
  • ai redditi derivanti dagli asse­gni periodici percepiti dal coniuge separato o divor­ziato;
  • agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d’impresa minore e ad alcuni redditi diversi.

Viene abrogata l’ulteriore detrazione IRPEF prevista dall’art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, in quanto “assorbita” dalle nuove detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR.

Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione”

A seguito della suddetta riforma dell’IRPEF, viene modificata la disciplina del “trattamento integrativo della retribuzione” previsto dall’art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. “bonus di 100,00 euro al mese”).

Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del “trattamento integrativo della retribuzione” viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a 15.000,00 euro. Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro, viene invece introdotta una particolare “clausola di salvaguardia” al fine di tutelare situazioni di “incapienza”; il “trattamento integrativo della retribuzione” viene infatti riconosciuto per un ammontare:

  • determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d’imposta e l’IRPEF lorda;
  • comunque non superiore a 1.200,00 euro annui.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l’1.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023).

Per il periodo d’imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni.

Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2022, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.

 

Esclusione
da IRAP di
professionisti
e imprenditori
individuali

A decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti:

  • attività commerciali;
  • arti e professioni.

Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l’imposta (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti).

Prima del 2022, risultano già esclusi da IRAP i professionisti e i “piccoli” imprenditori che si avvalgano del regime forfetario o che siano privi di autonoma organizzazione (ex art. 2 del DLgs. 446/97).

Ultimi adempimenti relativi al 2021

Se ancora soggette ad IRAP nel 2021, le persone fisiche esercenti attività d’impresa ed arti e professioni nel 2022 dovranno ancora:

  • presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30.11.2022;
  • versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30.6.2022 (ovvero entro il 22.8.2022, con la maggiorazione dello 0,4%).

Non sono invece più dovuti gli acconti relativi al 2022.

 

Sostituzione del Patent box con la nuova “super deduzione” dei costi di ricerca
e sviluppo

 

Rispetto alla versione originaria dell’art. 6 del DL 146/2021 (che aveva già introdotto la maggiorazione del 90% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti per beni immateriali giuridicamente tutelabili) sono apportate alcune modifiche:

  • le nuove disposizioni sulla “super deduzione” si applicano dalle opzioni relative al periodo d’imposta 2021 (soggetti “solari”);
  • non sono più esercitabili le vecchie opzioni Patent box con riferimento ai periodi d’imposta 2021 e successivi;
  • la misura percentuale della maggiorazione è stata incrementata al 110%;
  • sono esclusi dai beni agevolabili i marchi d’impresa e il know how;
  • è stato eliminato il divieto di cumulo con il credito d’imposta ricerca e sviluppo.

 

Credito d’imposta per investimenti in beni
strumentali

Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “4.0”, con modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

Credito d’imposta per i beni materiali “4.0”

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

  • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Credito d’imposta per i beni immateriali “4.0”

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali “4.0”, compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto:

  • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro;
  • per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
  • per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

A breve lo Studio invierà una circolare specifica con l’aggiornamento delle regole complessivamente previste per i crediti di imposta sugli investimenti.

 

 

 

 

 

 

 

Credito d’imposta per ricerca,
sviluppo
e innovazione

 

 

 

 

 

 

Viene prorogato il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività in­novative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

In particolare:

  • il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al 2031, mantenendo fino al 2022 la misura già prevista (20%, nel limite di 4 milioni di euro); per i successivi periodi d’imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro;
  • il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per i periodi d’imposta 2022 e 2023 la misura del 10% e prevedendo per i periodi d’imposta 2024 e 2025 la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;
  • per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è prorogato fino al 2025 ed è riconosciuto:
  • per il 2022, nella misura già prevista del 15%, nel limite di 2 milioni di euro;
  • per il 2023, nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro;
  • per il 2024 e il 2025, nella misura del 5% nel limite annuale di 4 milioni di euro.

A breve lo Studio invierà una circolare specifica con l’aggiornamento delle regole complessivamente previste per i crediti di imposta sugli investimenti.

 

Credito d’imposta per la quotazione delle PMI

Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta sui costi di consulenza relativi alla quota­zione delle PMI, riducendo l’importo massimo da 500.000,00 a 200.000,00 euro.

 

Sospensione degli
 ammortamenti - Estensione al bilancio 2021

Viene esteso anche ai bilanci relativi all’esercizio 2021 il regime derogatorio di cui all’art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, che ha consentito ai soggetti che re­digono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile di sospendere (in misura variabile da zero fino al 100%) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci relativi all’esercizio 2020.

La sospensione si applica, nell’esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell’esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento.

La stessa sembrerebbe, quindi, preclusa ai soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento.

 

 

Rivalutazione
dei beni d’impresa
e riallineamento dei valori civili
e fiscali

Con alcune modifiche all’art. 110 del DL 104/2020 si stabilisce che, per i maggiori valori imputati ai marchi e all’avviamento nei bilanci 2020 in base a tale disciplina, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d’imposta.

È possibile mantenere l’ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell’imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento

Una terza opzione è quella di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. All’impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l’imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Beni diversi dai marchi e dall’avviamento

Non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento, se l’im-presa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento:

  • ai beni materiali;
  • ai beni immateriali diversi da marchi e avviamento (brevetti, software, know-how, diritti di utilizzazione delle prestazioni dei calciatori, ecc.);
  • alle partecipazioni.

 

Incentivo alle aggregazioni aziendali

Viene prorogato, con modifiche, l’incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d’azienda, con progetto approvato o deliberato dall’organo amministrativo tra l’1.1.2021 e il 30.6.2022, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.

Viene introdotto l’ulteriore limite, in valore assoluto, dell’ammontare di DTA trasformabili, pari a 500 milioni di euro.

Viene altresì eliminata, per il 2022, la possibilità di accedere al c.d. “bonus aggregazioni” di cui all’art. 11 del DL 34/2019.

 

Interventi
di recupero
del patrimonio edilizio - Proroga

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la de­tra­zio­ne IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immo­biliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.

 

Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili”

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). Per le spese sostenute nel 2022 rilevano a tal fine gli interventi di recupero del patri­monio edilizio iniziati dall’1.1.2021.

Il limite mas­si­mo di spesa detraibile è pari a:

  • 10.000 euro, per le spese sostenute nel 2022;
  • 5.000 euro, per le spese sostenute nel 2023 o 2024.

 

Interventi
antisismici
(sismabonus) - Proroga

Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024, il sismabonus di cui ai co. 1-bis ss. dell’art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di de­tra­zioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche il c.d. “sismabonus acquisti” spettante agli acquirenti degli immobili di cui al co. 1-septies.

 

Interventi di
riqualificazione energetica degli edifici - Proroga

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spet­tante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013.  In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2024.

Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, sono prorogate fino al 31.12.2024, al­tresì, le detrazioni del 70-75% del c.d. “ecobonus parti comuni”, ivi comprese le detra­zioni 80-85% previste dal co. 2-quater1 dell’art. 14 del DL 63/2013, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell’edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l’ecobonus e il sismabonus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

segue

Per quanto concerne il superbonus del 110%, stante un termine finale “generale” fissato al 30.6.2022, la riformulazione del co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 amplia il predetto termine finale sino:

  • al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese so­stenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi ef­fet­tuati:
  • da condomìni, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l’edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari);
  • da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso con­­dominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. “interventi trainati”);
  • da ONLUS, organizzazioni di vo­lon­tariato o associazioni di promozione sociale;
  • al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed “enti equivalenti” (compresi quel­li effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stes­so edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che al­la data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’inter­vento complessivo;
  • al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubi­cate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi “trainanti” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Le novità che la legge di bilancio 2022 introduce alla disciplina del superbonus 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, al di là della proroga della finestra temporale agevolata disposta con riguardo agli interventi effettuati da taluni soggetti, si estrin­se­cano in particolare:

  • nella previsione della obbligatorietà del visto di conformità, di cui al co. 11 del­l’art. 119, anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configura­zio­ne di detrazione fiscale posta a scomputo dell’imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella “precompilata” dall’Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto d’imposta che gli presta assistenza fiscale;
  • nell’introduzione, nel co. 13-bis dell’art. 119, di un rinvio ad un apposito de­creto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9.2.2022, al qua­le è demandato il compito di stabilire, “per talune tipologie di beni”, i valori massimi stabiliti ai fini dell’attestabilità della congruità delle spese sostenute;
  • nella specificazione, sempre nel co. 13-bis dell’art. 119, che i prezzari individuati dal DM 6.8.2020 “Requisiti” (ossia i prezzari regionali e i prez­za­ri DEI) possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell’attestazione di con­grui­tà sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico (age­vo­late con il superbonus o il “semplice” sismabonus), nonché per quelle sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne (agevolate con il bonus facciate) e per quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (agevolate con la detrazione IRPEF 50%).

 

Nuova detrazione
per le barriere architettoniche

Viene introdotto un bonus edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. La detrazione, in particolare:

  • spetta nella misura del 75%;
  • spetta per le spese documentate sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2022;
  • deve essere ripartita in cinque rate di pari importo.

La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • 50.000,00 euro, per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nel­­le singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano fun­zionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edi­ficio, se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edi­ficio, se è composto da più di 8 unità immobiliari.

Anche questo nuovo bonus edilizio viene ricompreso, mediante contestuale modifica dell’art. 121 co. 2 del DL 34/2020, nel novero di quelli per i quali è possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito.

 

Proroga del c.d. “bonus facciate”

La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli im­mobili (c.d. “bonus facciate”), di cui all’art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, è pro­ro­gata anche alle spese sostenute nell’anno 2022, ma con una riduzione dell’aliquota dal 90% al 60%.

 

Proroga del c.d. “bonus verde”

È prorogato anche per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d. “bonus verde” di cui ai co. 12 - 15 dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.

La detrazione IRPEF del 36%, pertanto, spetta:

  • per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall’1.1.2018 al 31.12.2024;
  • fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

 

Bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici

In relazione al bonus colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, non è prevista alcuna proroga del termine finale. Di conseguenza, per le spese sostenute dopo il 31.12.2021 sarà possibile fruire del relativo bonus soltanto se sussisteranno i presupposti per considerare l’intervento “trainato” nel superbonus 110%, ai sensi del co. 8 dell’art. 119 del DL 34/2020.

 

Opzione per lo sconto sul
corrispettivo
o la cessione
del credito

Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai bonus edilizi, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, la legge di bilancio 2022:

  • proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei bonus edilizi;
  • amplia il novero delle detrazioni “edilizie” per le quali è possibile esercitare le pre­dette opzioni (si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quel­la spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali);
  • generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. “minori” (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. “bonus facciate”), l’obbligo di accompagnare l’esercizio dell’opzione con una attestazione di congruità delle spe­se e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spet­tanza del beneficio;
  • comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di con­for­mità dei dati e dell’attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.

 

Detrazione IRPEF per i giovani
inquilini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

segue

Viene modificata la disciplina della detrazione IRPEF, di cui all’art. 16 co. 1-ter del TUIR, spettante a favore dei giovani conduttori che stipulino un contratto di locazione, ai sensi della L. 9.12.98 n. 431, in relazione all’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale (si intende tale quella nella quale il soggetto titolare del con­tratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente).

L’agevolazione riguarda i giovani:

  • di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti (la precedente formulazione del co. 1-ter prevedeva che l’agevolazione spettasse ai “giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni”);
  • con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.

Durata e condizioni

Dall’1.1.2022, la detrazione spetta:

  • per i primi 4 anni di durata contrattuale (fino al 31.12.2021 gli anni erano 3);
  • a condizione che l’abitazione locata sia diversa dall’abitazione principale dei geni­tori o di coloro cui sono affidati.

Pertanto, se il contratto è stipulato nel 2022, la detrazione può essere fruita per gli anni dal 2022 al 2025.

Determinazione della detrazione

Dall’1.1.2022, la detrazione IRPEF spettante è pari:

  • a 991,60 euro;
  • ovvero, se superiore, al 20% dell’ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000,00 euro di detrazione.

La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare lo­cata è adibita ad abitazione principale.

 

Terreni dei
coltivatori diretti e IAP - Proroga dell’esenzione IRPEF

Viene prorogata anche per il 2022 l’agevolazione prevista dal co. 44 dell’art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai red­diti fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti:

  • i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;
  • i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito domini­cale in capo al proprietario, mentre l’esenzione dall’IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

 

Limite annuo
di crediti
utilizzabili in
com­pen­sazione nel modello F24
o rimborsabili in conto fiscale - Incremento a 2 milioni di euro
a regime

Viene disposto l’innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dall’1.1.2022, del limite annuo, previsto dall’art. 34 co. 1 della L. 388/2000, dell’am­mon­tare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere:

  • utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
  • ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.

Crediti d’imposta agevolativi

Il limite di cui all’art. 34 della L. 388/2000 non è applicabile ai crediti d’imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale (cfr. R.M. 24.5.99 n. 86), per i quali tuttavia vige l’apposito limite di 250.000,00 euro introdotto dall’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (salvo esplicite esclusioni dalla sua applicazione).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sospensione dei termini degli adempimenti tributari del
professionista per malattia o infortunio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In caso di malattia o infortunio del professionista anche non connessi al lavoro, è pre­vista:

  • la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del professionista;
  • l’esclusione di responsabilità, e delle relative sanzioni per il professionista e il cliente, per i termini tributari che scadono nei 60 giorni successivi all’evento.

Sospensione dei termini

In caso di:

  • malattia o infortunio del professionista, anche non connessi al lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni ai sensi dell’art. 2 del DPR 30.6.65 n. 1124,
  • parto prematuro della libera professionista,
  • interruzione della gravidanza oltre il terzo mese,
  • decesso del libero professionista,

sono sospesi i termini relativi agli adempimenti tributari dal giorno del ricovero in ospe­dale (o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari) fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari; in caso di morte del professionista, la sospensione ha durata di 6 mesi dalla data del decesso.

Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione e, per le somme dovute a titolo di tributi, si applicano gli interessi al tasso legale per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

Esclusione della responsabilità

In caso di ricovero (o cure domiciliari) per grave malattia o infortunio o intervento chi­rur­gico, al libero professionista o al suo cliente non è imputata alcuna responsabilità per la scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi.

Documentazione

La sospensione e l’esclusione della responsabilità operano purché sussi­stano:

  • un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare;
  • un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante.

Copie di tali documenti devono essere consegnate o inviate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC, agli uffici della pubblica amministrazione ai fini dell’applicazione delle disposizioni in esame.

 

Cartelle di
pagamento -
Posticipazione dei termini di pagamento

Per le cartelle di pagamento notificate dall’1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.

Si tratta dell’estensione di un’agevolazione esistente, in quanto era già stata prevista dal DL 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021.

 

Contributi
a fondo perduto - Esclusione
controlli carichi
di ruolo pendenti

Le somme che l’Agenzia delle Entrate eroga al contribuente a titolo di contributo a fon­do perduto previsto dalla legislazione emergenziale vanno corrisposte senza eseguire alcuna verifica dei carichi di ruolo pendenti.

Non opera quindi la procedura di blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, che, per i pagamenti almeno pari a 5.000,00 euro, prevede la verifica dei carichi pendenti e l’eventuale pignoramento delle somme da erogare.

 

Aliquota IVA
per le
somministrazioni di gas del primo trimestre 2022

Viene stabilita, in via transitoria, l’aliquota IVA del 5%, in deroga a quella ordinariamente applicabile, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Alla misura descritta si accompagna, tra l’altro, la riduzione per il medesimo trimestre delle aliquote relative agli oneri generali applicate in bolletta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

 

Aliquota IVA
per i prodotti dell’igiene
femminile

Viene introdotta l’aliquota IVA del 10% per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile diversi da quelli compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e da quelli lavabili. Per questi ultimi prodotti, si applica, infatti, la più favorevole aliquota IVA del 5%.

 

Agevolazioni per i trasferimenti di immobili nella cessione di azienda
(contrasto alle delocalizzazioni)

Viene disposto che, in caso di cessione d’azienda o di un ramo d’azienda, con con­ti­nua­zione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa uti­lizzazione senza radicali trasformazioni scontano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna (in luogo dell’imposta proporzionale del 9% ordinariamente dovuta).

Proroga delle misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione per gli under 36

Sono prorogate alcune misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.

Agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte di under 36

L’agevolazione “Prima casa under 36” è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022.

L’agevolazione opera per l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte di sog­get­ti under 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:

  • nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e im­po­sta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari al­l’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo;
  • nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costru­zione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Accesso al fondo di garanzia per la prima casa

È prorogato al 31.12.2022 il termine per presentare le domande per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di soggetti under 36, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’art. 1 della L. 92/2012, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80%.

Esenzione dal “canone unico” per le attività del Centro Italia
colpite dal sisma

Per l’anno 2022, il “canone unico” di cui all’art. 1 co. 816 - 847 della L. 160/2019 non è dovuto per le attività, individuate dall’art. 1 co. 997 della L. 145/2018, con sede le­gale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che si sono verificati dal 24.8.2016, ricompresi nei Comuni indicati negli Allegati 1, 2 e 2-bis al DL 189/2016.

 

Proroga esenzione imposta di bollo sui certificati
digitali

Viene estesa all’anno 2022 l’operatività dell’esenzione dall’imposta di bollo per i certificati anagrafici digitali, ottenuti tramite l’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), inizialmente limitata al solo anno 2021 dall’art. 62 co. 3, quarto periodo, del DLgs. 82/2005.

 

Proroga esenzione imposta di bollo sulle convenzioni per i tirocini

Viene prorogata per l’anno 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo, introdotta (limitatamente al 2021) dall’art. 10-bis del DL 22.3.2021 n. 41 sulle convenzioni per i tirocini di formazione e orientamento.

 

Rinvio di “plastic tax” e “sugar tax

È stato disposto l’ulteriore differimento all’1.1.2023 dell’efficacia delle disposizioni relative:

  • all’imposta sul consumo dei manufatti con sin­golo impiego (c.d. “plastic tax”);
  • all’imposta sul consumo delle bevande anal­coliche edulcorate (c.d. “sugar tax”).

 

 

 

 

 

 

Misure per il sostegno al
credito delle imprese

 

 

 

 

Vengono prorogate alcune misure di sostegno alle imprese.

Fondo di Garanzia PMI

È prorogata al 30.6.2022 l’operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti:

  • dall’1.4.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione una tantum (nuovo art. 13 co. 1 lett. a) del DL 23/2020);
  • la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è ridotta, a partire dall’1.1.2022, all’80% e il rilascio della garanzia è subordinato, dall’1.4.2022, al pagamento di una commissione (nuovo art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020).

Inoltre, è prorogata al 30.6.2022 l’operatività della garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 13 co. 12-bis del DL 23/2020).

Garanzia SACE

Viene prorogata al 30.6.2022 l’operatività della Garanzia SACE (art. 1 del DL 23/2020).

Legge Sabatini

Viene rifinanziata l’agevolazione e viene previsto che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro.

 

 

Imprenditoria femminile

Sono estese all’imprenditoria femminile le agevolazioni (concessione di mutui agevolati per gli investimenti, nonché di un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile) per le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile.

 

Bonus TV

Sono rifinanziate per il 2022 le risorse per i contributi per l’acquisto di apparecchi TV, con o senza rottamazione.

 

Incentivi per l’installazione di sistemi di
riqualificazione elettrica sui
veicoli

Sono estesi e rifinanziati per il 2022 gli incentivi per l’installazione di sistemi di riqualificazione elettrica sui veicoli (riconoscimento di un contributo pari al 60% del costo sostenuto per la riqualificazione del veicolo fino ad un massimo di 3.500,00 euro e contributo pari al 60% delle spese relative all’imposta di bollo per l’iscrizione al PRA, all’im­posta di bollo e all’IPT).

 

Proroga delle misure
emergenziali di
sospensione
dei mutui
prima casa
(c.d. “Fondo
Gasparrini”)

È prorogato al 31.12.2022 l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui pri­ma casa per:

  • lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli impren­ditori, alle condizioni previste dall’art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020;
  • cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, alle condizioni previste dall’art. 54 co. 1 lett. a-bis) del DL 18/2020.

Fino al 31.12.2022 è consentito l’accesso al Fondo anche per:

  • mutui di importo non superiore a 400.000,00 euro;
  • mutui a favore di contraenti che già fruiscano della garanzia del Fondo di ga­ranzia per la prima casa;
  • mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.

Nuovo importo finanziabile con microcredito

È elevato da 40.000,00 a 75.000,00 euro l’importo massimo delle operazioni di microcredito (art. 111 del DLgs. 1.9.93 n. 385). Si prevede, inoltre:

  • l’eliminazione del riferimento alla necessità che i finanziamenti siano finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro;
  • la possibilità di concedere finanziamenti a srl fino a 100.000,00 euro.

Le disposizioni attuative, nell’individuare i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, ed escluderanno ogni limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale.

Credito d’imposta per il restauro di impianti sportivi pubblici

Viene prorogato al 2022 il c.d. “Sport bonus”, ma soltanto per i titolari di reddito d’impresa.

 

Credito d’imposta per i sistemi di filtraggio dell’acqua

Viene prorogato al 2023 il credito d’imposta per i sistemi di filtraggio dell’acqua potabile.

 

Credito d’imposta per l’attività fisica adattata

Viene riconosciuto un credito d’imposta, ai fini IRPEF, per le spese sostenute per fruire dell’“attività fisica adattata” (per soggetti disabili).

 

Credito d’imposta per sistemi di accumulo

Viene previsto un credito d’imposta, ai fini IRPEF, per l’installazione di sistemi di accu­mulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

 

Conclusione del programma di cashback

Si conclude al 31.12.2021 il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (c.d. “cashback”).

Resta ferma la sospensione del programma per il periodo dall’1.7.2021 al 31.12.2021.

 

         
 

 

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