Il DL 21.10.2021 n. 146 (c.d. “decreto fiscale”), pubblicato sulla G.U. 21.10.2021 n. 252, ha emanato misure urgenti in materia economica e fiscale e di tutela del lavoro. Nella presente circolare vengono analizzate le principali novità in materia di riscossione.
DILAZIONI DEI RUOLI
DILAZIONI IN ESSERE ALL’8.3.2020
In ragione delle diverse proroghe disposte dalla legislazione emergenziale, si ricorda che le rate sono state sospese dall’8.3.2020 al 31.8.2021. Queste rate vanno pagate in unica soluzione entro il 31.10.2021, invece del precedente termine al 30.9.2021.
Inoltre la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 18 rate, anche non consecutive, invece del precedente limite di 10 rate.
DILAZIONI DECADUTE ALL’8.3.2020
Coloro i quali, all’8.3.2020, erano decaduti da una dilazione dei ruoli, possono essere riammessi senza la necessità di pagare le rate scadute se presentano domanda entro il 31.12.2021.
La decadenza si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive.
DILAZIONI RICHIESTE DOPO L’8.3.2020
Le dilazioni chieste dopo l’8.3.2020 (per cui si rammenta che sono state sospese le rate con scadenza dall’8.3.2020 al 31.8.2021), in base alle FAQ pubblicate da Agenzia delle Entrate-Riscossione, continuano ad avere come termine di pagamento lo scorso 30.9.2021.
La decadenza si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive.
DILAZIONI RICHIESTE DAL 30.11.2020 AL 31.12.2021
Per le domande di dilazione presentate dal 30.11.2020 al 31.12.2021:
• la dilazione viene concessa senza dimostrare la temporanea difficoltà finanziaria per debiti di importo sino a 100.000,00 euro, viene quindi superato il precedente limite di 60.000 euro;
• la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive.
ROTTAMAZIONE DEI RUOLI E SALDO E STRALCIO DEGLI OMESSI PAGAMENTI - PROROGA DELLE RATE
Le rate da rottamazione dei ruoli, nonché quelle relative al saldo e stralcio degli omessi pagamenti, scadute nel corso del 2020 e del 2021, vanno pagate, in unica soluzione, entro il 30.11.2021.
Rimane ferma la tolleranza dei cinque giorni di ritardo.
Ove, in assenza di ulteriori proroghe, il pagamento venisse eseguito tardi o in maniera insufficiente, riemerge il debito a titolo di sanzioni e interessi, e, nel caso del saldo e stralcio, anche la quota capitale che era stata stralciata.
Il carico, inoltre, non potrà beneficiare di alcuna rateazione.
CARTELLE DI PAGAMENTO NOTIFICATE DALL’1.9.2021 AL 31.12.2021 - TERMINI DI PAGAMENTO
Le cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021 vanno pagate entro 150 giorni dalla data di notifica, e non entro i consueti 60 giorni.
Nel predetto lasso temporale di 150 giorni, di conseguenza, il debitore non è considerato inadempiente, dunque non possono essere attivate azioni esecutive e cautelari e non decorrono gli interessi di mora.
Il termine per il ricorso, di 60 giorni, non viene prorogato.
In allegato trasmettiamo il Vademecum predisposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, utile a riepilogare quanto descritto.
Nel caso vogliate dei chiarimenti in merito alla Vostra situazione, siamo a disposizione.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Per lo Studio Valsecchi & Associati, Dott.ssa Selena Frigerio