Il Decreto Legge 18/20 Cura Italia è denso di provvedimenti che riguardano un po’ tutte le aziende.
CIRCOLARE: ALTRE NOVITA’ del DL 18/2020 ("Cura Italia")
Spett.le Cliente,
Nei giorni scorsi abbiamo trasmesso diverse circolari inerenti le varie previsioni del D.L. 18/2020 “Cura Italia”. Siamo consapevoli della difficoltà di ricevere e approfondire tante informazioni in un momento già così complicato per tutti noi.
Il DL 18/20 (Cura Italia) è denso di provvedimenti che riguardano un po’ tutte le aziende. La nostra scelta è stata quella di fare più approfondimenti separati anziché un unico documento e tale scelta è stata dettata da due ragioni essenziali:
Di seguito riportiamo un riepilogo delle circolari trasmesse nei giorni scorsi, onde consentirVi un check della situazione:
Inoltre le aziende seguite dal Ns. Studio per l’elaborazione paghe hanno ricevuto separate comunicazioni inerenti la cassa integrazione e gli altri provvedimenti in materia di lavoro subordinato.Considerata la possibile difficoltà di ricezione (molti di Voi hanno in questo momento chiuso l’azienda o lavorano totalmente o parzialmente in modalità smart working”), qualora non abbiate ricevuto una o più delle nostre circolari non esitate a richiederle all’indirizzo studio.valsecchi@studiovalsecchi.eu.
Con la presente Circolare Vi forniamo ora una breve sintesi delle altre novità del DL 18/2020 ("Cura Italia"), quindi diverse da quelle già oggetto di informativa specifica.
1.MODIFICHE AL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI
L’art. 98 co. 1 del DL 18/2020 ha introdotto il nuovo co. 1-ter all’art. 57-bis del DL 50/2017, prevedendo, in sostanza, un regime straordinario limitatamente al 2020 per il credito d’imposta per investimenti pubblicitari. Ferme restando le condizioni e i soggetti beneficiari dell’agevolazione, viene modificata, in sostanza, la misura dell’agevolazione.
Limitatamente al 2020, il credito d’imposta sia concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti, nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati, nel limite degli stanziamenti previsti.
Viene quindi modificata la misura dell’agevolazione che, a regime, era prevista in misura pari al 75% degli investimenti pubblicitari incrementali. Con la citata modifica, l’agevolazione viene quindi riconosciuta nella misura del 30% del complesso degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020, e non, quindi, sui soli investimenti incrementali (fermo restando i suddetti limiti).Viene inoltre disposto che, per l’anno 2020, la comunicazione telematica per l’accesso al credito ex art. 5 co. 1 del DPCM 16.5.2018 deve essere presentata dall’1.9.2020 al 30.9.2020.
Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse dall’1.3.2020 al 31.3.2020 (periodo di presentazione “ordinario”).
2.CREDITO D’IMPOSTA PER LA TRASFORMAZIONE DI IMPOSTE ANTICIPATE RELATIVE A PERDITE ED ECCEDENZE ACE
L’art. 55 del DL 18/2020 prevede, attraverso la riscrittura completa dell’art. 44-bis del DL 34/2019, la possibilità di trasformare in credito d’imposta le imposte anticipate riferibili alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE ancora nella disponibilità della società. Presupposto per accedere al beneficio è rappresentato dalla cessione a titolo oneroso, entro il 31.12.2020, di crediti pecuniari vantati verso debitori inadempienti.
Trattandosi di un argomento estremamente tecnico verrà valutato e proposto dallo Studio alle Società interessate da questo tipo di situazioni.
3.EROGAZIONI LIBERALI
L’art. 66 del DL 18/2020 prevede disposizioni agevolative “rafforzate” per le erogazioni liberali effettuate per finanziare gli interventi di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19, con un regime distinto a seconda che le erogazioni siano effettuate da soggetti non imprenditori, ovvero imprenditori.In entrambi i casi, le agevolazioni spettano per le erogazioni “effettuate nell’anno 2020”.
PERSONE FISICHE ED ENTI NON COMMERCIALI
Per le persone fisiche e gli enti non commerciali, l’art. 66 co. 1 del decreto introduce una detrazione dall’imposta lorda (IRPEF o IRES) nella misura del 30% per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nell’anno 2020 in favore di determinati soggetti al fine di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica.
La detrazione, per espressa disposizione di legge, non può superare i 30.000,00 euro (per fruire dell’ammontare massimo della detrazione fiscale, quindi, l’erogazione deve essere di importo pari a 100.000,00 euro). Tali erogazioni liberali sono escluse della parametrazione al reddito complessivo delle persone fisiche prevista, dall’1.1.2020, dal co. 629 dell’art. 1 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) in quanto non rientrano fra quelle contemplate dall’art. 15 del TUIR.
Affinché la detrazione competa le erogazioni devono essere finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e devono essere effettuate in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.
SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO D’IMPRESA
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020, sono deducibili dal reddito d’impresa in misura piena.
Ai fini dell’IRAP tali erogazioni sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.
A differenza di quanto previsto dal co. 1, la normativa contenuta nell’art. 66 co. 2 del DL 18/2020 non prevede espressamente a quali soggetti debbano essere erogate le liberalità per poter fruire della deduzione fiscale da parte dei soggetti imprenditori. Si ritiene, tuttavia, che le erogazioni debbano essere destinate agli stessi soggetti menzionati al co. 1 al fine di poter beneficiare della detrazione dall’IRPEF o dall’IRES1.
4.MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO
Oltre alle moratorie e sospensioni illustrate nella ns. circolare del 24/03/2020, nel DL 18/2020 sono altre misure come di seguito sintetizzate:
Viene previsto il potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la ri- negoziazione dei prestiti esistenti.
Per il periodo 17.3.2020 - 17.12.2020 (9 mesi dall’entrata in vigore del DL 18/2020), in deroga alla ordinaria disciplina, l’ammissione ai benefici del Fondo di cui all’art. 2 co. 475 - 480 della L. 244/2007 è esteso ai lavora- tori autonomi e ai liberi professionisti.
A tal fine, i suddetti soggetti devono autocertificare (artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) di aver registrato, in un trimestre successivo al 21.2.2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus.
In ogni caso, per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, è prevista una controgaranzia per le banche da parte di Cassa depositi e prestiti Spa.
È istituito il fondo denominato “Fondo per la promozione integrata”, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:
Le disposizioni di cui all’art. 28 del DL 9/2020, relative al rimborso di titoli di viaggio e soggiorni turistici, si applicano anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati. Inoltre, a seguito dell’adozione delle misure di sospensione previste dall’art. 2 co. 1 lett. b) e d) del DPCM 8.3.2020, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. Pertanto:
5.SOSPENSIONE DEI TERMINI AMMINISTRATIVI
Oltre alle proroghe dei versamenti fiscali (ordinari e riferiti ad atti impositivi) e degli adempimenti fiscali già oggetto delle ns. circolari del 20/03/20 e 23/03/20, il D.L. 18/2020 ha introdotto una generale sospensione di diversi termini amministrativi, con riferimento alle attività svolte dagli uffici.
In particolare per effetto dell’art. 67, i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accerta- mento di riscossione e di contenzioso “da parte degli uffici degli enti impositori” sono sospesi dall’8.3.2020 al 31.5.2020. Sul versante operativo, significa che nell’arco temporale illustrato non possono essere notificati avvisi bonari né altri atti impositivi, né possono iniziare o proseguire attività di controllo fiscale.
L’art. 67 prevede inoltre che i termini di decadenza o prescrizione che scadono nel corso del 2020 (non necessariamente, quindi, il 31.12.2020), sono di diritto postergato sino al 31.12.2022.
Le attività di riscossione, salvo quelle svolte in proprio dall’ente impositore e comunque prima del pignoramento, non dovrebbero essere soggette a proroga. Il rinvio dell’art. 67 riguarda attività “degli uffici” degli enti impositori, escludendo quindi tutto ciò che viene effettuato dagli Agenti della Riscossione e dai concessionari locali.
Coerentemente con quanto esposto, si ritiene che non sussista alcuna sospensione per le attività di riscossione poste in essere dagli Agenti di Riscossione. Invece, nelle FAQ Agenzia delle Entrate- Riscossione del 19.3.2020 si afferma che sono sospese tutte le attività cautelari ed esecutive, ad esempio comunicazioni preventive di fermo e ipoteca, così come la notifica di cartelle di pagamento, ad esempio mediante posta elettronica certificata.
6.SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI
Per effetto dell’art. 83 del DL 18/2020, le udienze sono rinviate d’ufficio in data successiva al 15.4.2020, e i termini processuali sono sospesi dal 9.3.2020 al 15.4.2020. Tali disposizioni, come sancisce il co. 21, si applicano, in quanto compatibili, anche alle commissioni tributarie. Invece, per gli uffici degli enti impositori, la sospensione è maggiore, dall’8.3.2020 al 31.5.2020.
7.NOVITA’ IN MATERIA DI BILANCIO DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI
L’art. 106 del DL 18/2020 ha disposto il rinvio dei termini di approvazione del bilancio, insieme ad una serie di misure tese a facilitare il concreto svolgimento delle assemblee, a prescindere dall’argomento posto all’ordine del giorno.Il co. 1 stabilisce, innanzitutto, in via generale, che, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 co. 2 c.c. (per le spa e le sapa) e 2478-bis co. 1 c.c. (per le srl), o in deroga alle diverse disposizioni statutarie,l’assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero entro il prossimo 28.6.2020 (che, peraltro cade di domenica). L’utilizzo di tale termine più ampio si presenta quale mera facoltà. Le società, quindi, possono tenere l’assemblea nella data più adeguata rispetto alle proprie esigenze (per il pagamento dei dividendi o per l’adozione di decisioni ulteriori rispetto all’approvazione del bilancio). Ad ogni modo, l’utilizzo del termine più ampio non deve essere motivato dalla società. Esso, inoltre, dovrebbe essere riferito alla data di prima convocazione dell’assemblea.
Da tale proroga consegue, altresì, un ulteriore slittamento dei termini per provvedere alla nomina dell’organo di controllo e/o del revisore legale nelle srl a ciò tenute in forza dei nuovi parametri di cui all’art. 2477 co. 2 lett. c) c.c..
L’art. 106 co. 2, inoltre, stabilisce, sempre in via generale, che, con l’avviso di convocazione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, le spa, le sapa, le srl, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono (ma, anche qui, non sono obbligate) prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervent all’assemblea mediante mezzi di tele- comunicazione.
Si ricorda infine che, stante l’obbligo (ai sensi dell’art.2427 c.1 c.c. e del principio contabile OIC 29) difornire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione allegata ai bilanci un’adeguata informativasui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio ma entro la data di redazione del bilancio, occorrerà prestare parecchia attenzione alla necessità di porre in evidenza gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, conclamati o possibili, conseguenti all’emergenza Coronavirus, rilevando altresì eventuali incertezze sulla continuità aziendale.
8.RITARDI O INADEMPIMENTI CONTRATTUALI DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO
L’art. 91 co. 1 del DL n. 18/2020 introduce, all’art. 3 del DL 23.2.2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla L. 5.3.2020 n. 13, il co. 6-bis, a mente del quale “Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
Il riferimento all’art. 1218 c.c., relativo all’inadempimento delle obbligazioni in generale, dovrebbe consentire:
Inoltre, l’art. 1218 c.c. esclude la responsabilità del debitore per il caso in cui questo provi che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. La previsione di cui all’art. 91 co. 1 del DL 18/2020, richiedendo al giudice di valutare “sempre” la responsabilità del debitore alla luce del rispetto delle misure di contenimento contro il COVID-19, può agevolare il debitore nel provare l'impossibilità sopravvenuta, ma non ne esclude automaticamente la responsabilità.
È stato osservato che la norma non aggiunge nulla al quadro delle disposizioni applicabili, bensì ha mera funzione rafforzativa, richiedendo al giudice una valutazione a cui lo stesso era già chiamato in applicazione delle norme generali del codice civile.
9.ENTI DEL TERZO SETTORE
L’art. 35 del DL 18/2020 interviene in materia di Terzo settore disponendo il differimento al 31.10.2020:
10.SOSPENSIONE VERSAMENTI CANONI PER IL SETTORE SPORTIVO
L’art. 95 del DL 18/2020 contiene una disposizione volta ad agevolare le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, consentendo loro di sospendere, in alcuni casi, il pagamento dei canoni di locazione o concessione per gli impianti sportivi pubblici.
I pagamenti di tali canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi in un’unica soluzione entro il 30.6.2020, o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
11.SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
L’art. 83 del DL 18/2020 ha previsto che, dal 9.3.2020 al 15.4.2020, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio, a data successiva al 15.4.2020.
Dal 9.3.2020 al 15.4.2020, inoltre, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Il rinvio e la sospensione ex lege, per tale frangente temporale, investe anche le procedure concorsuali, con particolare riferimento al concordato preventivo ed al fallimento.
I Tribunali del territorio nazionale, al fine di adeguarsi a tali misure, provvedono ad emanare i provvedimenti esplicativi al riguardo e, per le singole procedure concorsuali, i giudici procedono, in concreto, a disporre i rinvii.
Sono fatte salve le specifiche eccezioni alla sospensione, individuate al co. 3, che, tra le altre, contempla tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.
L’art. 83 del DL 18/2020 trova applicazione per le scadenze relative alla procedura di concordato preventivo in tutte le varie fasi in cui si articola il procedimento.
12.PROROGA DELLE COMUNICAZIONI E DICHIARAZIONE DEI RIFIUTI
L’art. 113 del DL 18/2020 rinvia le scadenze di alcuni adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti. In particolare, sono prorogati al 30.6.2020 i termini di:
Si ricorda che il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”) deve essere convertito in legge entro il 16.5.2020. Con la conversione la Legge potrebbe subire eventuali modifiche.
Per maggiori informazioni non esitate a contattare lo Studio. Cordiali saluti
STUDIO VALSECCHI & ASSOCIATI