Novità per i modelli Intrastat dal 01.01.2022 Con determinazione del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli (di concerto con il direttore dell’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’ISTAT) n. 493869 del 23 dicembre 2021 sono state introdotte alcune novità significative in materia di modelli INTRASTAT.
In particolare:
· dal 1.01.2022 sarà introdotto il modello Intra 1-sexies con cui gli operatori possono dichiarare il trasferimento delle merci all’estero presso il destinatario finale con differimento della cessione vera e propria al momento del prelievo dei beni dal cliente finale nel proprio Stato estero (call-off stocks);
· è eliminata, per gli acquisti intracomunitari, la presentazione del modello Intrastat trimestrale. Inoltre, per la presentazione mensile è innalzata a 350.000 euro la soglia degli acquisti totali effettuati nel trimestre ovvero in uno dei quattro trimestri precedenti. Nel modello non è più richiesta la compilazione delle informazioni relative a Stato e codice Iva del fornitore e ammontare delle operazioni in valuta;
· Per le cessioni intraUE è previsto il nuovo obbligo di inserire, ai fini statistici, l’informazione relativa all’origine non preferenziale dei beni spediti in altro Stato membro. Il dato sull’origine segue le regole doganali: per le merci unionali bisogna far riferimento allo Stato membro in cui il bene è ottenuto o prodotto, ovvero, nel caso in cui la produzione riguardi più Stati membri lo Stato in cui i beni sono stati sottoposti all’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata. Per i beni non unionali bisogna far riferimento alle regole doganali relative all’attribuzione dell’origine non preferenziale. Questa informazione non è sempre a disposizione dell’operatore nazionale e questo potrebbe creare problemi alle imprese che dal 2022 dovranno organizzarsi per acquisire e comunicare correttamente l’informazione sul modello Intra 1-bis;
· È prevista una semplificazione sia per le cessioni e gli acquisti Intra-Ue, per le spedizioni e gli arrivi di beni di valore inferiore a 1.000 euro. Per questi trasferimenti non è necessario indicare in modo specifico il dato della classificazione doganale dei singoli beni (nomenclatura combinata), ma è possibile utilizzare il codice unico «99500000». Un’altra novità riguarda la compilazione del codice della natura della transazione, ossia il dato che individua la ragione del trasferimento (acquisto, vendita, restituzione, sostituzione in garanzia e lavorazione conto terzi). In particolare, per i soggetti che effettuano o presumono di effettuare trasferimenti Intra-Ue superiori a 20 milioni di euro viene richiesta, oltre alla compilazione del dato ad una cifra (colonna A), anche il dettaglio della seconda cifra (colonna B). Per esempio, in caso di lavorazione conto terzi senza passaggio della proprietà con rientro delle merci nello Stato membro iniziale viene richiesto di indicare in colonna A il codice 5 e in colonna B il codice 1;
· Per il modello Intra 2-quater servizi ricevuti, sono previste sostanziali semplificazioni: è abolito l’obbligo di presentazione del modello con cadenza trimestrale; è confermata la soglia di €100.000,00 trimestrale per la presentazione del modello con periodicità mensile; è cancellato l’obbligo di fornire le informazioni relative a codice Iva del fornitore, ammontare delle operazioni in valuta, modalità di erogazione, modalità d’incasso e Paese di pagamento.
OPERAZIONI CON SAN MARINO
Si ricorda inoltre che, relativamente alle operazioni con San Marino:
RINVIO DEL “NUOVO ESTEROMETRO” AL 1 LUGLIO 2022
L’art. 5 comma 14-ter del c.d. “decreto fiscale” (DL 146/2021 conv. L. 215/2021), ha rinviato dal 1° gennaio al 1° luglio 2022 l’obbligo di trasmettere via SdI i dati relativi alle operazioni effettuate con controparti non residenti, nel formato della fattura elettronica.
Pertanto:
In riferimento per ogni chiarimento ufficio contabilità Rag. Caterina Tranquilla e Rag. Barbara Biffi
Con l’occasione si porgono cordiali saluti
STUDIO VALSECCHI &ASSOCIATI