NUOVA PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA OBBLIGATORIA IN CASO DI AVVIO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
Con la Nota del 28 Marzo 2022, n. 573, l’ispettorato nazionale del lavoro ha dichiarato ufficialmente la fine del periodo transitorio per la comunicazione semplificata di avvio di lavoro autonomo occasionale (art. 14 d.lgs. 81/2008 come modificato da d.l. 146/2021 convertito in legge 215/2021).
Dal 1° Maggio 2022 non sarà più possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione a mezzo e-mail, secondo le modalità illustrate nella nota dell’ispettorato 29/2022 (come comunicato con Ns circolare 01/22).
A partire dalla suddetta data, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (portale Servizi Lavoro) e non saranno ritenute valide – e diverranno pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail inviate direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.
L’accesso alla nuova procedura per l’invio della comunicazione sarà possibile solo tramite autenticazione con credenziali SPID o CIE.
Di seguito riepiloghiamo i dati che saranno richiesti dall’applicativo in fase di inoltro della comunicazione preventiva:
N.B. Qualora l’opera o il servizio non sia terminato nell’arco temporale dichiarato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Di seguito rammentiamo le principali condizioni in presenza delle quali il committente sarà tenuto ad effettuare la comunicazione preventiva:
Soggetti interessati |
Committenti che operano in qualità di imprenditori e lavoratori che prestano la propria opera in modo autonomo e occasionale ai sensi dell’art. 2222 c.c. sottoposti al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lettera l) del d.p.r. 917/1986. |
Tempistiche |
La comunicazione obbligatoria dovrà essere inviata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale. |
Modalità di comunicazione |
L’applicativo per l’invio della comunicazione è disponibile sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. |
Annullamento e modifica della comunicazione |
Le comunicazioni già inviate potranno essere modificate o annullate in qualunque momento purché antecedente l’inizio dell’attività. |
Sanzioni |
Oltre al rischio di sospensione dell’attività ed a quello delle già note maxisanzioni per lavoro nero, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione preventiva, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. |
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento
Cordiali saluti