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  1. CONTROLLI DICHIARAZIONE DI INTENTO

Con il provvedimento n. 293390/2021 del 28 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità operative per il rafforzamento del contrasto alle frodi realizzato con utilizzo di falso pafond iva di cui alla Legge di Bilancio 2021 (commi da 1079 a 1083 dell’art. 1 Legge n. 178/2020).

Interessati sono gli esportatori abituali, che vogliono avvalersi del regime di non imponibilità Iva previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera c) del Decreto Iva, previa presentazione di una lettera d’intento da trasmettere all’Agenzia delle Entrate, per via telematica.

Tali soggetti, per effettuare acquisti non imponibili, sono sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per poter essere qualificati esportatori abituali.

Le suddette attività di analisi di rischio e di controllo saranno operative a decorrere dal 01 gennaio 2022.

L’attività di controllo verrà eseguita su tutte le dichiarazioni d’intento presentate; saranno, inoltre, disposti controlli periodici sulle dichiarazioni d’intento già trasmesse e visibili nel cassetto fiscale del soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione d’intento, anche sulla base di elementi sopravvenuti.

Se dall’attività di analisi e controllo dovesse emergere che le dichiarazioni di intento sono state emesse irregolarmente, queste vengono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.

L’Agenzia ne darà notizia al soggetto interessato, con un’apposita comunicazione trasmessa a mezzo PEC, riportando il protocollo di ricezione della lettera d’intento invalidata e le relative motivazioni.

Sarà informato anche il cedente o prestatore destinatario della lettera d’intento invalidata; anch’egli mediante messaggio di posta elettronica certificata.

Ricevuta la comunicazione, il contribuente che ha emesso la dichiarazione potrà rivolgersi all'ufficio delle Entrate per ulteriori informazioni e per presentare eventuale documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti di esportatore abituale, ferma restando l'efficacia dell'invalidazione. Nel caso in cui l’ufficio riconosca fondate le ragioni del contribuente, procede in autotutela, entro trenta giorni, alla rimozione del blocco.

Nel caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo, al contribuente è inibita la facoltà di trasmettere altre dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

In questo caso viene emessa una ricevuta di scarto che contiene:

•          l’indicazione sintetica delle motivazioni che hanno causato l’inibizione;

•          l’ufficio dell’Agenzia delle entrate cui il contribuente può presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell’esportatore abituale.

Anche in questa eventualità la presentazione della documentazione non comporta sospensione dell’efficacia dell’invalidazione.

 

  1. NUOVA MODALITA’ EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA

Il provvedimento del 28 ottobre individua inoltre le modalità di emissione della fattura elettronica per operazioni non imponibili Iva in forza di una dichiarazione d’intento, a cui attenersi dal prossimo 01/01/2022.

La fattura elettronica, ad oggi, deve riportare nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale. Il numero di protocollo della dichiarazione d’intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, è composto di due parti:

  • la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567);
  • la seconda, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e deve essere separata dalla prima dal segno “-“ oppure dal segno “/”.

Dal 2022 dovrà essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:

  • nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO
  • nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” ( es. 08060120341234567-000001)
  • nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

Si ricorda infine che l’invalidazione della dichiarazione d’intento comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), recante il titolo di non imponibilità Iva, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento invalidata.

 

In riferimento per ogni chiarimento Rag. Caterina Tranquilla

STUDIO VALSECCHI &ASSOCIATI

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