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  1. Per gli atti e i lavori avviati dal 28/05/2022 di importo complessivamente superiore a € 70.000, è necessario indicare il CCNL DEL SETTORE EDILE APPLICATO nell’atto di affidamento e in ogni fattura.

Per il calcolo del valore di € 70.000 si deve fare riferimento all’intervento nel suo complesso e non solo ai lavori edili.

L’obbligo di applicazione del CCNL è invece relativo ai soli lavori edili.

I codici del CCNL settore edile sono quelli indicati nell’allegato «X» al d.lgs. n. 81, 9.4.2008: F012, F015 E F018 (c.m. 19/e/2022)

È prevista l’esclusione, comunque da evidenziare nell’atto, per:

  • imprese individuali che si avvalgono di collaboratori familiari
  • imprese senza dipendenti
  • soci di società che prestano la propria opera non in qualità di dipendenti

Attenzione: l’omessa indicazione nell’atto comporta la decadenza dal beneficio fiscale (è onere di chi sostiene le spese chiederne l’inserimento).

Indicazione operative dello studio

In caso di lavori che prevedono tale obbligo, si ricorda che, al fine di avvalersi della detrazione fiscale, dovranno essere consegnati allo Studio i seguenti documenti:

  • Copia contratto, da cui risulti l’evidenza del CCNL applicato.

Qualora il contratto non lo preveda, vi invitiamo a chiederne l’integrazione.

Di seguito un fac simile della dicitura da inserire: “Ai sensi dell’articolo 1, comma 43 bis, legge 234/2021si attesta che:

  • il soggetto affidatario dei lavori è un datore di lavoro, come definito dall’articolo 2 del D.Lgs.n.81/2008;
  • gli importi delle opere sono complessivamente di importo superiore a € 70.000;
  • le opere includono lavori edili di cui all'allegato X al D.Lgs.n.81/2008;
  • i lavori edili sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs.n.81/2008. In particolare, il CCNL applicato è….”
  • Copia fatture con indicazione del CCNL applicato. In caso di omessa indicazione regolarizzare la posizione con una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa, (no nota di variazione).

 

  1. Per l’esecuzione di lavori pari ad importi maggiori di € 516.000 è necessario per le imprese essere in possesso della CERTIFICAZIONE SOA, (come previsto dall’art. 10-bis, d.l. 21/2022 in vigore dal 21.05.2022).

Per il calcolo del valore di € 516.000 non rilevano spese di progettazione e altri servizi.

Tale adempimento sarà obbligatorio dall’01/01/2023, pertanto oltre a non essere applicabile ai contratti sottoscritti ante 21/05/2022 (data di entrata in vigore), non sarà applicabile nemmeno ai lavori iniziati post 21/05/2022 e terminati entro il 31/12/2022.

Indicazione operative dello studio

In caso di lavori che prevedono tale obbligo, si ricorda che, al fine di avvalersi della detrazione fiscale, dovrà essere consegnata allo Studio una copia della Certificazione Soa.

 

 

  1. Per i lavori iniziati dal 01/11/2021 di importo complessivamente pari o superiore a € 70.000, è necessario ottenere l’attestazione (DURC) della CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA ai sensi dell’art. 4, d.m. 143/2021.

Si applica a tutte le imprese che svolgono un’attività rientrante nel settore edile, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tale documento è rilasciato dalla cassa edile territorialmente competente su richiesta dell’impresa edile che sta effettuando lavori i quali beneficiano di bonus edili, ovvero del committente.

Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente.

Il mancato rilascio del DURC all’impresa affidataria dei lavori non è considerato di per sé idoneo a determinare l’insorgenza del presupposto decadenziale. Tuttavia a seguito della FAQ n. 6 del 15 febbraio 2022 della Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, è stato evidenziato come possa comportare effetti indiretti, in particolare può innescare verifiche, da parte delle competenti autorità, volte ad accertare la commissione in concreto di quelle violazioni “specifiche di cantiere” che, in quanto tali, integrerebbero gli estremi del presupposto decadenziale normato dalla lett. d) dell’art. 4 comma 1 del DM 41/98.

Indicazione operative dello studio

Nonostante la mancanza della congruità non implichi la perdita diretta del beneficio fiscale in capo al soggetto che sostiene le spese, consigliamo a quest’ultimo di richiedere all’impresa che svolge i lavori:

- una copia del Durc in corso di validità ad inizio e a fine lavori;

- in alternativa una dichiarazione sostitutiva dell’impresa affidataria che attesti, sotto propria responsabilità, in relazione allo specifico cantiere, il proprio rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle obbligazioni contributive.

Questi adempimenti non sono relativi ai soli casi di Superbonus, ma si applicano a tutti gli interventi che prevedono bonus edili.

Si consiglia di confrontarsi in merito con il tecnico (architetto, ingegnere, geometra, ecc…) che segue l’intervento, al fine di recuperare tutta la documentazione utile per non perdere i benefici fiscali.

 

Per lo Studio Valsecchi & Associati

Dott.ssa Selena Frigerio

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