La REGIONE LOMBARDIA ha emanato una nuova ordinanza volta a restringere alcune prescrizioni contenute nel DPCM del Governo del 10.04.2020
CIRCOLARE: ORDINANZA REG. LOMBARDIA N. 528 DEL 11.04.2020 “ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”
Spett.le Cliente,
Nella giornata di oggi, La REGIONE LOMBARDIA ha emanato una nuova ordinanza volta a restringere alcune prescrizioni contenute nel DPCM del Governo del 10.04.2020, già oggetto di nostra specifica circolare inviatavi in mattinata. Vi invitiamo pertanto a prendere visione della presente circolare rispettando l’insieme delle prescrizioni contenute nel Dpcm e nell’Ordinanza in oggetto.
L’ordinanza, così come il Dpcm entrano in vigore a partire dal prossimo martedì 14 aprile fino al 3 maggio 2020.
In generale, l’ordinanza ribadisce la prescrizione prevede che:
Fatte salve queste possibilità nella seguente tabella sono contenute le restrizioni introdotte dall’ordinanza:
Attività consentita dal Dpcm 10.04.2020 |
Restrizioni Introdotte in Reg. Lombardia |
Commercio al dettaglio di:
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cartoleria e fornitura d’ufficio
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Commercio al dettaglio effettuato per mezzo di distributori automatici |
È Vietato ad eccezione di:
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Commercio di:
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Vietata nei giorni festivi e prefestivi
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1.3Attività di somministrazione di alimenti e bevande
sono consentiti i servizi di somministrazione di alimenti e bevande resi nell’ambito di strutture della Pubblica amministrazione, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione. Restano consentite le sole attività di ristorazione di alimenti e bevande (ivi comprese quelle artigianali quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere) con consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
1.4 Altre attività economiche
Si applicano le misure previste nel Dpcm del 10.04.2020, ad eccezione di quanto segue:
Codice Ateco |
Descrizione |
Restrizione |
70. 71. |
Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale Attività di studi di architettura e di ingegneria; collaudi ed analisi tecniche |
Devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed |
71. |
Attività di studi di architettura e di |
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ingegneria; collaudi ed analisi tecniche |
urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento; |
72. |
Ricerca scientifica e sviluppo |
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74. |
Altre attività professionali scientifica e tecniche |
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95.11.00 |
Riparazione e manutenzione di computer e periferiche |
Restano sospese ad eccezione degli:
continuità delle attività consentite,
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95.12.01 |
Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari |
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95.22.01 |
Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa |
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Da 64 a 66 |
Servizi bancari, finanziari e assicurativi |
Devono essere svolti utilizzando modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti; |
Per quanto concerne le attività di tipo alberghiero (codice 55.1. ), viene ribadito che esse restano sospese. Tali strutture possono permanere in servizio, nel rispetto di specifici protocolli sanitari regionali, per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo esemplificativo, pernottamento di personale sanitario e di volontari di protezione civile, isolamento di pazienti), ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. È altresì consentita nelle predette strutture ricettive il soggiorno delle seguenti categorie:
sospensione dell’attività;
In ultimo, viene ribadito che è fatto obbligo è fatto obbligo ai concessionari di slot machines di provvedere al blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.
Nell’ordinanza vengono inoltre ribadite e meglio descritte le misure di sicurezza e prevenzione da adottare per le attività consentite e per la circolazione.
Cordiali saluti
STUDIO VALSECCHI & ASSOCIATI
Allegati: Ordinanza – testo completo.