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Non prima di esprimere un mio personale apprezzamento per gli sforzi che FIPE sta compiendo per convincere le Organizzazioni dei Lavoratori al fine di condividere una rinegoziazione delle prossime scadenze economiche, devo però invitarVi a considerare alcuni aspetti per valutare il “suggerimento” di FIPE.

Considerate anzitutto che in assenza di una condivisione con le Organizzazioni Sindacali (che dalla lettura del comunicato parrebbe non poter giungere entro le prossime elaborazioni delle paghe), il CCNL vigente che prevede l’aumento degli stipendi da Marzo, è pienamente valido. Non può certo essere temporaneamente sospeso con atto unilaterale di una delle Parti firmatarie (FIPE).

A quali rischi si espone un datore di lavoro che non applica il CCNL?            

  1. A quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1, comma 1175 che recita: “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarita' contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli  accordi e contratti collettivi nazionali nonche' di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.

 

      2. Al recupero da parte dell’INPS dei contributi dovuti sul minor imponibile scaturente dal mancato aumento contrattuale con                              applicazione di sanzioni;

 

      3. A vertenze da parte dei lavoratori e/o dei sindacati per il recupero degli arretrati.

 

Ciò premesso la mia considerazione è quella di NON seguire il “suggerimento” di FIPE.

Piuttosto consiglio di corrispondere l’aumento, semmai accompagnandolo da una comunicazione aziendale, indirizzata a tutti i Vs. Dipendenti, nella quale si spiega che l’aumento viene temporaneamente e provvisoriamente assegnato, salvo revoca futura laddove venisse successivamente condivisa dai firmatari del CCNL.

Capisco che la Vs. particolare situazione economica è particolarmente indebolita da un anno di restrizioni e chiusure e che mal si concilia con l’aumento dei costi conseguente all’aumento del CCNL, ma l’unilaterale disapplicazione sarebbe illegittima e potenzialmente rischiosa, sotto diversi profili (probabilmente anche ulteriori rispetto ai suddetti 3 che Vi ho segnalato).

 

Restiamo a disposizione per ulteriori approfondimenti e confronti in merito.

 

Dr. Nico Gilardi.

 

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