REGIME DEL RAVVEDIMENTO nel CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE È stata pubblicata nella giornata di ieri la L. 7 ottobre 2024 n. 143, di conversione del DL 113/2024 (c.d. “Omnibus”), che introduce alcune importanti novità allo strumento del concordato preventivo biennale. Le nuove disposizioni sono in vigore da oggi.
Di particolare rilevanza è l’introduzione del "regime del ravvedimento".
Trattasi di una misura opzionale che riconosce limitazioni all'attività di accertamento per i periodi d'imposta 2018-2022 a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva.
Dato che il termine per l’adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB) è previsto per il prossimo 31 ottobre e visto che questa nuova “sanatoria”, subordinata all’accettazione del CPB, è stata pubblicata solo ieri, lo Studio ha a disposizione un tempo ridotto (15 giorni lavorativi) per fare delle nuove valutazioni.
Ciò premesso segnaliamo che PER I CLIENTI CHE NON HANNO COMUNICATO UN INTERESSE AD AVVALERSI DEL CPB, RISCONTRANDO LE NOSTRE PRECEDENTI CIRCOLARI, LO STUDIO NON SI ATTIVERÀ PER FARE DELLE VALUTAZIONI SPECIFICHE PER LA CONVENIENZA O MENO DI TALE STRUMENTO.
QUALORA VI FOSSERO DEI CLIENTI INTERESSATI VI CHIEDIAMO DI CONTATTARE LO STUDIO.
Se come ci auspichiamo, e come peraltro è già stato richiesto dalle varie associazioni professionali e di categoria, ci sarà una proroga, valuteremo di fornirVi informazioni più precise in merito.
Di seguito vi riportiamo una breve descrizione delle principali caratteristiche di tale strumento.
Posso beneficiare della misura i soli soggetti ISA che:
Per i periodi d'imposta che si intende sanare (uno o più periodi dal 2018 al 2022), si versa un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, addizionali e IRAP, determinata sulla differenza tra:
Per l'IRAP, la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso applicando le medesime percentuali delle imposte dirette.
L'aliquota dell’imposta sostitutiva diminuisce al crescere del punteggio ISA.
Per l'IRAP, l'aliquota è pari al 3,9%.
È prevista una riduzione del 30% delle aliquote sopra indicate per i periodi d'imposta 2020 e 2021, in considerazione degli effetti della pandemia.
In ogni caso, per ciascuna annualità, l'importo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare è almeno pari a 1.000 euro.
Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno individuati i termini e le modalità per esercitare l'opzione per l'imposizione sostitutiva.
Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato:
In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate.
Il "regime di ravvedimento" è precluso se, prima del pagamento (in unica soluzione o della prima rata), sono già stati notificati PVC o schemi di atti di accertamento ovvero atti di recupero di crediti inesistenti per le annualità pregresse interessate.
Se la decadenza dal "regime del ravvedimento" si verifica per applicazione di una misura cautelare o rinvio a giudizio per uno dei reati tributari individuati oppure per non rispetto del piano rateale, questa opera per la sola annualità di riferimento. In questo caso:
Per i soggetti ISA che aderiscono al CPB e adottano il regime del ravvedimento per una o più annualità tra i periodi 2018, 2019, 2020 e 2021, i termini di decadenza per l'accertamento (per imposte dirette e IVA) relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31.12.2027.
In ogni caso, per i soggetti ISA che aderiscono al CPB (senza ricorrere al ravvedimento speciale), i termini di decadenza per l'accertamento in scadenza al 31.12.2024 sono prorogati al 31.12.2025.
Con l’occasione si porgono cordiali saluti,
STUDIO VALSECCHI&ASSOCIATI
Dott.ssa Roberta Valsecchi
Dott.ssa Selena Frigerio