A seguito di quanto disposto dal D.Lgs. 175/2014 i sostituti d’imposta dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 9 marzo 2020 la Certificazione Unica (CU 2020) dove verranno riportati i redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo
Oggetto: Richiesta documenti per la compilazione del modello "Certificazione Unica" (CU) (sezione ritenute per lavoro autonomo, redditi diversi e provvigioni)
A seguito di quanto disposto dal D.Lgs. 175/2014 i sostituti d’imposta dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 9 marzo 2020 la Certificazione Unica (CU 2020) dove verranno riportati i redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo.
La Certificazione Unica dovrà comunque essere consegnata in forma cartacea ai relativi percettori entro il 31 marzo 2020.
Pertanto, con la presente Vi chiediamo di consegnare entro il 25/02/2020 i seguenti documenti:
Nella Certificazione Unica devono confluire tutti i compensi pagati a professionisti/lavoratori autonomi anche se non soggetti a ritenuta di acconto, come ad esempio i documenti relativi alle nuove iniziative di cui all’art. 13 della L. 23 dicembre 2000 n. 388, al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità –i cosiddetti minimi - previsto dall’art. 27 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 (anche se non sono riportate ritenute da versare) e ai compensi corrisposti ai nuovi soggetti “minimi forfetari” di cui all’articolo 1 della L. 190/2014; per evitare errori ed omissioni vi chiediamo quindi di fornirci qualsiasi pagamento effettuato nei confronti dei lavoratori autonomi/professionisti, senza esclusione alcuna.
Nel caso in cui abbiate operato una ritenuta su eventuali compensi erogati nel corso del 2019 che non rientrano in nessuno dei casi sopra descritti, Vi chiediamo di fornirci tutta la relativa documentazione in modo tale da poter verificare se la fattispecie rientri o meno tra quelle da inserire nella Certificazione Unica.
Si evidenzia che ai fini della Certificazione Unica non sono da indicare le ritenute effettuate in relazione ai redditi di capitale erogati ai detentori di partecipazioni non qualificate (distribuzione utili) che saranno dichiarate con il consueto modello.
Il riferimento per ogni chiarimento è da individuarsi nelle persone della Rag. Caterina Tranquilla, Rag. Barbara Biffi e Alessandra Biffi
Con l’occasione si porgono cordiali saluti,
STUDIO VALSECCHI & ASSOCIATI