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La misura è applicabile per il solo periodo d’imposta 2023 alle sole persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro.

 

Dalla proroga sono esclusi:

· i “contributi previdenziali e assistenziali” (si tratta, ad esempio, dei contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95 e dagli artigiani e commercianti);

· i premi assicurativi INAIL.

 

Anziché in un’unica soluzione entro il 16.1.2024, la seconda rata dei suddetti acconti potrà essere pagata in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese (quindi entro il giorno 16 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024).

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).

 

Si segnala che entro la fine del mese di novembre / inizio dicembre p.v. verranno comunque contattati tutti i clienti con situazioni particolari al fine di discutere di eventuali riconteggi degli acconti e/o altre particolarità.

Inoltre verrete contattati in tempi utili per la preferenza sul versamento in un’unica soluzione o rateale.

 

Per lo Studio Valsecchi & Associati

Dott.ssa Selena Frigerio

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