PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO PER LE PERSONE FISICHE TITOLARI DI PARTITA IVA. L’art. 4 del DL 145/2023 proroga al 16.1.2024 il termine per il pagamento della seconda rata di acconto previsto per il 30.11.2023, dovuto in base alla dichiarazione dei redditi in presenza di determinate condizioni.
La misura è applicabile per il solo periodo d’imposta 2023 alle sole persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro.
Dalla proroga sono esclusi:
· i “contributi previdenziali e assistenziali” (si tratta, ad esempio, dei contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95 e dagli artigiani e commercianti);
· i premi assicurativi INAIL.
Anziché in un’unica soluzione entro il 16.1.2024, la seconda rata dei suddetti acconti potrà essere pagata in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese (quindi entro il giorno 16 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024).
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).
Si segnala che entro la fine del mese di novembre / inizio dicembre p.v. verranno comunque contattati tutti i clienti con situazioni particolari al fine di discutere di eventuali riconteggi degli acconti e/o altre particolarità.
Inoltre verrete contattati in tempi utili per la preferenza sul versamento in un’unica soluzione o rateale.
Per lo Studio Valsecchi & Associati
Dott.ssa Selena Frigerio