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Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (cosiddetto Ristori bis), entrato in vigore il 9 novembre 2020, interviene nuovamente sul tema delle cassa integrazione ed uno degli aspetti più importanti riguarda la possibilità di estendere anche agli assunti dopo il 13 luglio 2020 la possibilità di accesso agli ammortizzatori sociali con causale Covid-19.

Al riguardo, l’art. 12, comma 2, del Ristori bis, prevede che: “I trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge”.

Il richiamo all’art. 12 del d.l. 137/2020 merita una attenta analisi.

Tale norma prevede che:

- al comma 1 prima parte, “I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione …. per una durata massima di sei settimane, ….. Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19”;

- al comma 2, primo capoverso, “Le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126…”.

Pertanto:

- l’estensione degli ammortizzatori ai dipendenti in forza al 9 novembre 2020 pare limitata alle sole 6 settimane del medesimo d.l. 137/2020 e non anche alle settimane (9 + 9) previste dal d.l. 104/2020;

- i datori di lavoro non possono accedere alle sei settimane se non sono già stati interamente autorizzati rispetto all’ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.

Tale limitazione sembra pregiudicare la posizione dei lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020, i quali potrebbero non usufruire mai delle ulteriori 6 settimane previste dall’art. 12 del d.l. 137/20, dato che molte aziende (virtuose) a oggi non hanno ancora interamente utilizzato le precedenti 18 settimane stabilite dal d.l. 104/2020.

Per questi motivi molti Ordini Professionali (tra cui il ns. per primo), Categorie, Associazioni, stanno già sollecitando un tempestivo intervento dirimente del Governo che possa far prevedere nella norma in conversione del Decreto Risotri Bis che i lavoratori in forza al 9 novembre 2020 possano usufruire sia delle 6 settimane di integrazione salariale previste dall’art. 12 d.l. 137/2020, sia delle settimane di integrazione salariale (9+9) previste dal d.l. 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

 

CONSIGLI OPERATIVI PER LE AZIENDE COINVOLTE

 

Alle Aziende che necessitino di Cassa Integrazione anche per gli assunti post 13/07/2020, consigliamo di indicare nell’informativa sindacale anche questi Lavoratori ma, se possibile, collocarli in cassa il meno possibile (attraverso turnazioni maggiormente rivolte a Costoro e/o utilizzo per costoro di eventuali residui di ferie e permessi) in attesa che arrivi l’auspicato chiarimento. Inoltre, tenuto conto che la domanda on-line deve essere trasmessa all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la Cassa, si consiglia di attendere il più possibile prima di trasmetterla, onde evitare che in assenza dei suddetti auspicabili e richiesti interventi legislativi, la domanda venga respinta interamente e/o parzialmente.

Ci dispiace molto per la precarietà e la confusione cui assistiamo, ma la colpa è evidentemente SOLO di un Legislatore davvero “superficiale” oppure (e sarebbe forse anche peggio) dalla “ratio” a nostro avviso “NON condivisibile”.

 

Per lo Studio,

Dr. Nico Gilardi

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