CIRCOLARE: DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. decreto “Sostegni-ter”) - Principali novità.
Con il DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. decreto “Sostegni-ter”), pubblicato sulla G.U. 27.1.2022 n. 21, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 4/2022. Il DL 4/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
Con l’art. 2 del DL 4/2022 viene previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto per il rilancio delle attività di commercio al dettaglio.
2.1 SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese che:
Codici ATECO
La seguente tabella riporta i codici ATECO rilevanti ai fini in esame.
Codice ATECO |
Descrizione |
---|---|
47.19 |
Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati |
47.30 |
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati |
47.43 |
Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati |
47.5 |
Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati |
47.6 |
Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati |
47.71 |
Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati |
47.72 |
Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati |
47.75 |
Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati |
47.76 |
Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati |
47.77 |
Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria in esercizi specializzati |
47.78 |
Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati |
47.79 |
Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi |
47.82 |
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie |
47.89 |
Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti |
47.99 |
Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati |
2.2 MISURA DEL CONTRIBUTO
Il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come di seguito specificato:
2.3 MODALITA' DI RICONOSCIMENTO
Le imprese interessate devono presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza al Ministero dello Sviluppo economico, le cui modalità e termini di presentazione saranno definiti con provvedimento dello stesso Ministero.
In caso di insufficienza delle risorse disponibili, il Ministero dello Sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.
2.4 LIMITI COMUNITARI
I contributi sono concessi nel rispetto dei limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, dal regolamento UE 1407/2013 relativo agli aiuti “de minimis”.
INDICAZIONI OPERATIVE
Lo Studio effettuerà una verifica dei requisiti per tutta la Clientela e contatterà direttamente le aziende interessate dal provvedimento per avviare la pratica.
Con l’art. 3 co. 2 del DL 4/2022 vengono stanziati 40 milioni di euro per l’anno 2022 per la concessione di contributi a fondo perduto per i settori wedding, intrattenimento, Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), di cui all’art. 1-ter del DL 73/2021.
Il contributo è destinato alle imprese che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai seguenti codici ATECO:
Per accedere alle agevolazioni, tali imprese nell’anno 2021 devono aver subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.
INDICAZIONI OPERATIVE
Lo Studio effettuerà una verifica dei requisiti per tutta la Clientela e contatterà direttamente le aziende interessate dal provvedimento per avviare la pratica.
Con l’art. 1 co. 1 del DL 4/2022 viene rifinanziato, in misura pari a 20 milioni per l’anno 2022, il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse di cui all’art. 2 del DL 73/2021 (es. discoteche, sale da ballo).
L’art. 9 co. 2 del DL 4/2022 istituisce un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sostenute per la sanificazione, la prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi del COVID-19, nonchè di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l’intero periodo dello stato di emergenza nazionale.
Il contributo è posto in favore di:
L’art. 9 co. 3 del DL 4/2022 istituisce un contributo a fondo perduto in favore delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD) maggiormente colpite dalle restrizioni introdotte con il DL 229/2021, con specifico riferimento ai predetti enti che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse è destinata a società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria.
Le disposizioni attuative del contributo in esame saranno stabilite con decreto dell’Autorità delegata in materia di sport.
L’art. 28 del DL 4/2022 modifica la disciplina delle cessioni dei bonus edilizi contenuta nell’art. 121 co. 1 del DL 34/2020.
Nella sostanza la nuova formulazione consente, oltre allo sconto sul corrispettivo, solo una cessione del credito d’imposta.
Relativamente alle spese sostenute dal 2020 al 2024 per gli interventi edilizi agevolati di cui al successivo co. 2, quindi, è possibile optare alternativamente:
Regime transitorio
L’art. 28 co. 2 del DL 4/2022 reca una disposizione di carattere transitorio per consentire in ogni caso “una ulteriore cessione” a terzi per quei “crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.
Nullità dei contratti
Sono nulli tutti i contratti di cessione conclusi in violazione della nuova disciplina recata dal co. 1 dell’art. 121 del DL 34/2020 e/o della norma transitoria di cui al co. 2 dell’art. 28 del DL 4/2022.
L’art. 5 del DL 4/2022 prevede l’applicabilità del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, limitatamente alle imprese del settore turistico, in relazione ai canoni di locazione versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, adattando le condizioni agevolative al nuovo periodo di riferimento.
L’efficacia della misura è espressamente condizionata all’autorizzazione della Commissione europea.
A seguito dell’autorizzazione europea, le imprese del settore turistico potranno godere di un credito d’imposta (nella misura del 60%, del 30% o del 50% a seconda dei casi):
L’art. 3 co. 3 del DL 4/2022 ha esteso a nuovi settori il credito d’imposta riconosciuto (ai sensi dell’art. 48-bis del DL 34/2020):
Per effetto della modifica, l’incentivo viene riconosciuto anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:
Con l’art. 9 co. 1 del DL 4/2022 viene esteso agli investimenti pubblicitari effettuati dall’1.1.2022 al 31.3.2022 il credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in società e associazioni sportive di cui all’art. 81 del DL 104/2020.
L’art. 10 del DL 4/2022 modifica l’art. 1 co. 1057-bis della L. 178/2020 (recante le misure del credito d’imposta investimenti in beni materiali “4.0” per il periodo 2023-2025), prevedendo che in relazione agli investimenti “inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica”, individuati con un successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo per la quota superiore a 10 milioni di tali investimenti e fino al limite massimo di 50 milioni di euro.
Con l’art. 15 del DL 4/2022 viene riconosciuto un credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
In relazione ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che esercitano attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati e che hanno dovuto sospendere l’attività nel periodo dal 25.12.2021 al 31.1.2022 (ai sensi dell’art. 6 co. 2 del DL 221/2021), è stata disposta la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel mese di gennaio 2022 relativi:
I versamenti sospesi in esame, qualora non effettuati entro il 17.1.2022 (in quanto il 16 era domenica) dovranno avvenire:
L’art. 8 co. 3 del DL 4/2022 proroga fino al 30.6.2022 l’esonero dal pagamento ai Comuni del canone patrimoniale unico, di cui all’art. 1 co. 816 ss. della L. 160/2019, disposto dall’art. 65 co. 6 del DL 73/2021 per gli esercenti attività di spettacolo viaggiante e circensi titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico.
Restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento, cordiali saluti.
Per lo Studio Valsecchi & Associati,
Dott.ssa Roberta Valsecchi