CIRCOLARE: DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. decreto “Sostegni-ter”) - Principali novità apportate in sede di conversione nella L. 28.3.2022 n. 25
1 premessa
Con il DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. decreto “Sostegni-ter”), pubblicato sulla G.U. 27.1.2022 n. 21 ed entrato in vigore il giorno stesso, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il DL 27.1.2022 n. 4 è stato convertito nella L. 28.3.2022 n. 25, pubblicata sul S.O. n. 13 alla G.U. 28.3.2022 n. 73 ed entrata in vigore il 29.3.2022, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario. Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 4/2022.
2 Estensione ai bilanci 2021 e 2022 della sospensione degli ammortamenti
L’art. 5-bis del DL 4/2022 convertito prevede la possibilità, per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche nei bilanci 2021 e 2022, senza alcuna limitazione.
A fronte della sospensione, sono previsti l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.
Sotto il profilo fiscale, la deducibilità della quota di ammortamento è ammessa (si tratta di una facoltà), sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall’imputazione a Conto economico.
Peraltro, l’estensione non risulta più collegata (almeno testualmente) agli effetti della pandemia.
La sospensione sembra, quindi, possibile, nei bilanci 2021 e 2022, sia per i soggetti che se ne sono avvalsi in precedenza, a prescindere dal fatto che la sospensione sia stata totale o parziale e a prescindere dal fatto che la stessa abbia interessato tutte le immobilizzazioni oppure soltanto alcune, sia per i soggetti che non se ne sono avvalsi in precedenza.
3 RINUNCIA AGLI EFFETTI DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
Con l’art. 3 co. 3-bis del DL 4/2022 convertito, è stata prevista la possibilità di revocare anche civilisticamente gli effetti della rivalutazione dei beni d’impresa operata nel bilancio 2020 ai sensi dell’art. 110 del DL 104/2020, con il pagamento dell’imposta sostitutiva del 3% (art. 1 co. 624-bis della L. 234/2021).
Tale opzione si affianca alle tre già introdotte dalla L. 234/2021:
4 rottamazione dei ruoli - proroga delle rate
Per effetto dell’art. 10-quinquies del DL 4/2022 convertito, le rate da rottamazione dei ruoli (inclusa la rottamazione per dazi doganali e IVA all’importazione) e da saldo e stralcio degli omessi versamenti, possono essere pagate entro:
il 30.4.2022, se scadute nel 2020;
il 31.7.2022, se scadute nel 2021;
il 30.11.2022, se scadute o in scadenza nel 2022.
Prima, erano state posticipate varie volte le rate scadute nel corso del 2020 e del 2021, che, in base all’ultima modifica, avrebbero dovuto essere pagate entro il 9.12.2021.
Le rate prorogate non possono essere oggetto di ulteriore dilazione, ma si applica la tolleranza dei cinque giorni per il tardivo versamento.
5 cessione dei crediti d’imposta relativi alle opzioni di cessione del credito/sconto in fattura per le detrazioni edilizie
Nell’art. 28 co. 1-bis del DL 4/2022 convertito è stata trasposta la disciplina dell’art. 1 del DL 13/2022 (conseguentemente abrogato), in materia di cessione dei crediti d’imposta relativi alle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di cui all’art. 121 del DL 34/2020, secondo la quale:
I “soggetti vigilati” che possono essere cessionari delle “cessioni successive alla prima” sono:
le banche e gli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del TUB;
le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del TUB;
le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DLgs. 209/2005.
I crediti d’imposta relativi ad opzioni comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate sino al 16.2.2022 (o al 6.3.2022 per il “bonus barriere architettoniche 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020), a prescindere dal numero di cessioni di cui sono già stati oggetto (nessuna o molteplici), possono essere ceduti ancora una volta, a favore di qualsiasi terzo cessionario, ivi comprese banche e intermediari finanziari.
Con la risposta del 17.3.2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un’interpretazione della disposizione favorevole al contribuente, precisando, tra l’altro, che il credito può essere ceduto ancora una volta a chiunque e poi due volte a soggetti “qualificati” (ossia “vigilati”) qualora vi siano stati:
Sono vietate le cessioni parziali dei crediti d’imposta, anche successive alla prima, relative a comunicazioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate dall’1.5.2022.
6 indicazioni del ccnl per la fruizione delle detrazioni edilizie
Ai sensi del co. 43-bis dell’art. 1 della L. 234/2021, norma introdotta dall’art. 28-quater del DL 4/2022 convertito trasponendo quanto già previsto dall’art. 4 del DL 13/2022 (conseguentemente abrogato), i benefici previsti dagli artt. 119, 119-ter, 120 e 121 del DL 34/2020, nonché quelli previsti dall’art. 16 co. 2 del DL 63/2013 (c.d. “bonus mobili”), dall’art. 1 co. 12 della L. 205/2017 (c.d. “bonus verde”) e dall’art. 1 co. 219 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”), possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali.
Il contratto collettivo applicato deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
Tale disposizione si applica soltanto ai lavori edili che congiuntamente:
Il professionista che rilascia il visto di conformità deve verificare anche che il contratto collettivo applicato sia indicato:
7 detrazioni edilizie - Responsabilità penale del tecnico abili-tato alle asseverazioni
Con il co. 13-bis.1 dell’art. 119 del DL 34/2020, norma introdotta dall’art. 28-bis co. 2 del DL 4/2022 convertito trasponendo quanto già previsto dall’art. 2 del DL 13/2022 (conseguentemente abrogato), viene disciplinata la responsabilità penale del tecnico abilitato alle asseverazioni rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’art. 121 del medesimo DL 34/2020.
La nuova norma stabilisce che costui possa essere punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000,00 a 100.000,00 euro, se espone informazioni false od omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.
L’art. 10-quater co. 1 del DL 4/2022 convertito proroga dal 7.4.2022 al 29.4.2022 il termine entro cui deve essere trasmessa la comunicazione delle opzioni per il c.d. sconto in fattura o la cessione del credito, relative alle detrazioni edilizie, in riferimento alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.
9 credito d’imposta per investimenti “4.0” - perizia per il settore agricolo
In relazione al credito d’imposta per investimenti “4.0”, l’art. 10-ter del DL 4/2022 convertito modifica l’art. 1 co. 1062 della L. 178/2020, prevedendo che la perizia tecnica relativamente al settore agricolo può essere rilasciata da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.
Tale previsione era stata introdotta dall’art. 56-ter del DL 77/2021 soltanto con riferimento alla perizia tecnica di cui all’art. 1 co. 195 della L. 160/2019. Anche in tale disposizione viene ora precisato che i periti agrari devono essere “laureati”.
Per la medesima durata, restano fermi i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni di cui alle disposizioni citate.
10 proroga per l’utilizzo del c.d. “bonus terme”
L’art. 6 del DL 4/2022, come modificato in sede di conversione, stabilisce che i buoni per l’acquisto di servizi termali di cui all’art. 29-bis del DL 14.8.2020 n. 104, non fruiti alla data dell’8.1.2022, sono utilizzabili entro la data del 30.6.2022 (in luogo del precedente termine del 31.3.2022).
turistici, titolari di partita IVA.
Restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento, cordiali saluti.
Per lo Studio Valsecchi & Associati,
Dott.ssa Roberta Valsecchi